Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 19060 del 28/09/2016


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Cassazione civile sez. VI, 28/09/2016, (ud. 19/05/2016, dep. 28/09/2016), n.19060

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 3

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ARMANO Uliana – Presidente –

Dott. FRASCA Raffaele – rel. Consigliere –

Dott. SESTINI Danilo – Consigliere –

Dott. BARRECA Giuseppina Luciana – Consigliere –

Dott. SCRIMA Antonietta – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 14635/2014 proposto da:

G.G., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA ISACCO

NEWTON, 6, presso lo studio dell’avvocato MASSIMO ROSATI, che lo

rappresenta e difende unitamente all’avvocato GIORGIO BACCHELLI

giusta procura speciale a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

COMUNE ANCONA, in persona del Sindaco pro tempore, elettivamente

domiciliato in ROMA, VIA FABIO MASSIMO 60, presso lo studio

dell’avvocato ENRICO CAROLI, rappresentato e difeso dall’avvocato

RODOLFO BERTI giusta procura in calce del controricorso;

– controricorrente –

contro

ANCONAMBIENTE SPA;

– resistente –

avverso la sentenza n. 1039/2011 del 15/07/2011 del TRIBUNALE DI

ANCONA, depositata il 26/08/2011;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

19/05/2016 dal Consigliere Relatore Dott. RAFFAELE FRASCA;

udito l’Avvocato BACCHELLI GIORGIO, difensore del ricorrente che si

riporta alla memoria e insiste nell’ammissibilità; violazione art.

92 c.p.c..

Fatto

RITENUTO IN FATTO

quanto segue:

p.1. G.G. ha proposto ricorso per cassazione, ai sensi dell’art. 348-ter c.p.c., comma 3, contro il Comune di Ancona e la s.p.a. Anconambiente avverso la sentenza resa in primo grado in una controversia inter partes dal Tribunale di Ancona il 26 agosto 2011, nonchè, limitatamente al secondo motivo, relativo alle spese giudiziali, contro l’ordinanza ex art. 348-bis c.p.c., del 1 aprile 2014, con cui la Corte d’Appello di Ancona ha dichiarato inammissibile l’appello da lui proposto contro la sentenza di primo grado.

p.2. Al ricorso ha resistito con controricorso il Comune, mentre l’intimata non ha svolto attività difensiva.

p.3. Prestandosi il ricorso ad essere trattato con il procedimento di cui all’art. 380-bis c.p.c., è stata redatta relazione ai sensi di tale norma e ne è stata fatta notificazione all’avvocato dei ricorrenti, unitamente al decreto di fissazione dell’adunanza della Corte.

p.4. Parte ricorrente ha depositato memoria.

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

quanto segue:

p.1. Nella relazione ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c., si sono svolte le seguenti considerazioni:

(…) p.3. Il ricorso può essere deciso in camera di consiglio ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c., in quanto appare manifestamente inammissibile.

Queste le ragioni.

p.3.1. Nel ricorso il ricorrente non ha in alcun modo indicato i motivi sui quali si era basato l’appello contro la sentenza di primo grado e, pertanto, l’esposizione sommaria non è sufficiente: si vedano Cass. (ord.) nn. 8940, 8941, 8942 e 8943 del 2014, secondo le quali: Il ricorso per cassazione contro la sentenza di primo grado ai sensi dell’art. 348 ter c.p.c., comma 4, ha natura di ricorso ordinario, regolato dall’art. 366 c.p.c., quanto ai requisiti di contenuto forma, e deve contenere, in relazione al n. 3 di detta norma, l’esposizione sommaria dei fatti di causa, da intendersi come fatti sostanziali e processuali relativi sia al giudizio di primo grado che a quello di appello. Ne consegue che nel ricorso la parte è tenuta ad esporre, oltre agli elementi che evidenzino la tempestività dell’appello e i motivi su cui esso era fondato, le domande e le eccezioni proposte innanzi al giudice di prime cure e non accolte, o rimaste assorbite, trovando applicazione, rispetto al giudizio per cassazione instaurato ai sensi dell’art. 348 ter c.p.c., le previsioni di cui agli artt. 329 e 346 c.p.c., nella misura in cui esse avevano inciso sull’oggetto della devoluzione al giudice di appello”.

Tanto determina l’inammissibilità del ricorso contro la sentenza di primo grado.

Il secondo motivo di ricorso relativo alle spese, in quanto riferito all’ordinanza ex art. 348-bis (impugnabile per tale ragione giusta Cass. sez. un. n. 1914 del 2016) è inammissibile per la sua assoluta genericità (Cass. n., 4741 del 2005, seguita a numerose conformi)”.

p.2. Il Collegio condivide le argomentazioni e conclusioni della citazione, che non sono in alcun modo superate dalla memoria del ricorrente. Infatti:

a) riguardo al rilievo di inammissibilità contro la sentenza di primo grado per violazione dell’art. 366 c.p.c., n. 3, sotto il profilo indicato dalla relazione, nella memoria si sostiene del tutto infondatamente che i motivi di impugnazione di quella sentenza si ravviserebbero a pagina 16 del ricorso, là dove si è riferita la motivazione dell’ordinanza ex art. 348-ter c.p.c., ma l’assunto è del tutto privo di pregio, atteso che detta motivazione si evoca soltanto per l’affermazione che l’appellante “percorreva la strada in bicicletta e quindi presumibilmente ad una velocità tale da consentire una tempestiva ispezione della strada” e non si comprende come da essa si dovrebbe inferire il o i motivi dell’appello;

b) riguardo al rilievo concernente il motivo sulle spese relativo alla statuizione dell’ordinanza rispetto ad esse, la genericità si rinviene anche se si legge la doglianza alla stregua delle considerazioni svolte sulla statuizione delle spese della sentenza di primo grado, giacchè esse sono basate, appunto genericamente, sulla circostanza il ricorrente non aveva svolto domanda contro la s.p.a. Anconambiente, che era stata chiamata in causa dal Comune di Ancona: nella pagina 19 del ricorso null’altro si argomenta ed in particolare nulla si dice su quali siano i principi che regolano la statuizione sulle spese nel caso di cumulo processuale derivante dalla chiamata in garanzia, sicchè la valutazione di genericità del motivo è del tutto giustificata, non senza che si debba rilevare che, se il motivo fosse stato argomentato, i principi giuridici che sarebbero venuti in rilievo sono quelli da ultimo affermati da Cass. (ord.) n. 2942 del 2016 e, in sede di impugnazione, da Cass. n. 7401 del 2016, che ne avrebbero giustificato il rigetto per manifesta infondatezza.

p.3. Il ricorso è dichiarato inammissibile.

Le spese del giudizio di cassazione possono compensarsi, atteso che sulla questione della impugnabilità dell’ordinanza a art. 348-bis c.p.c., discussa in dottrina, all’epoca della proposizione del ricorso non vi erano precedenti della Corte e, d’altro canto, vi è stato successivamente un contrasto di giurisprudenza in seno alle sezioni semplici, risolto dalla citata sentenza delle Sezioni Unite. Inoltre, sulle modalità di rispetto dell’art. 366 c.p.c., n. 3, quanto all’impugnazione della sentenza di primo grado, la giurisprudenza richiamata dalla relazione è sostanzialmente coeva alla proposizione del ricorso.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, si deve invece dare atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso a norma del citato art. 13, comma 1-bis.

PQM

La Corte dichiara inammissibile il ricorso. Compensa le spese del giudizio di cassazione fra ricorrente e resistente. Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso a norma del citato art. 13, comma 1-bis.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Sesta Civile – 3, il 19 maggio 2016.

Depositato in Cancelleria il 28 settembre 2016

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