Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 19060 del 18/07/2018
Civile Ord. Sez. 6 Num. 19060 Anno 2018
Presidente: CURZIO PIETRO
Relatore: MANZON ENRICO
ORDINANZA
sul ricorso 11232-2017 proposto da:
AGENZIA DELLE ENTRATE (C.F. 06363391001), in persona del
Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI
PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO
STATO, che la rappresenta e difende ope legis;
– ricorrente contro
CORALI _D GIORGIO, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA
FLAMINIA 405, presso lo studio dell’avvocato STEFANO CASU,
rappresentato e difeso dall’avvocato FRANCESCO PANNUZZO;
– controricorrente –
Data pubblicazione: 18/07/2018
avverso la sentenza n. 4169/5/2016 della COMMISSIONE
TRIBUTARIA REGIONALE di PALERMO SEZIONE
DISTACCATA di CATANIA, depositata il 30/11/2016;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non
partecipata del 20/06/2018 dal Consigliere Dott. ENRICO
Rilevato che:
Con sentenza in data 24 novembre 2016 la Commissione tributaria
regionale della Sicilia, sezione distaccata di Catania, respingeva l’appello
proposto dall’Agenzia delle entrate, ufficio locale, avverso la sentenza
n. 367/1/12 della Commissione tributaria provinciale di Ragusa che
aveva accolto il ricorso di Corallo Giorgio contro il diniego di
rimborso per II.DD. ed IVA 1990/1992. La CTR, nella parte che qui
rileva, osservava in particolare che l’art. 9, comma 17, legge 289/2002
doveva
egg ere
intequetata nel <;e.wo che i contribuenti che non avevano assolto le proprie obbligazioni tributarie potevano usufruire
della definizione agevolata in tale disposizione legislativa prevista
(pagamento del 10% del dovuto) e che quelli invece che avevano
assolto tali obbligazioni avevano diritto al rimborso del 90o del
versato; che tale interpretazione riguardava anche i titolari di redditi di
impresa/soggetti IVA, pur essendo il diritto al rimborso condizionato
alle determinazioni unionali, come da espressa riserva legislativa, ma
che tuttavia in aderenza alla giurisprudenza di legittimità ciò non
impediva la pronuncia affermativa del diritto al rimborso, salvo
l'effetto risolutivo del giudicato eventualmente derivante da dette
determinazioni sulla compatibilità comunitaria della disposizione
legislativa medesima.
Avverso la decisione ha proposto ricorso per cassazione l' Agenzia
delle entrate deducendo un motivo unico.
Ric. 2017 n. 11232 sez. MT - ud. 20-06-2018
-2- MANZON e disposta la motivazione semplificata. Resiste con controricorso il contribuente.
Considerato che:
Con l'unico motivo dedotto ex l'agenzia fiscale ricorrente lamenta la
violazione/falsa applicazione degli artt. 9, comma 17, legge 289/2002,
1, comma 665, legge 190/2014 e della decisione della Commissione rimborso delle imposte de quibus nonostante il divieto sancito dalla
seconda disposizione legislativa evocata ed in contrasto con il
provvedimento unionale citato, dato che il contribuente esercitava -in
senso "comunitario"- attività di impresa nei periodi di imposta oggetto
della lite.
La censura è fondata nei termini che seguono.
Si deve anzitutto premettere che nel caso di specie lo svolgimento da
parte del contribuente di un'attività di impresa, nel senso di cui i nfra,
può desumersi dalla intestazione della sentenza impugnata, ma anche
dal ricorso agenziale (v. in particolare le pag. 8-9-12-13) che del resto è
impostato appunto su tale presupposto e denuncia la correlativa
violazione di legge come sopra indicato.
Tale circostanza non è peraltro contestata nel controricorso.
Ciò rilevato, va osservato che lo svolgimento di un'attività di impresa
costituisce un limite all'applicabilità del beneficio in esame, così come
previsto dall'art. 1, comma 665, prima parte, legge n. 190 del 2014,
posto che il diritto al rimborso delle imposte versate per il triennio
1990-1992 in misura superiore al 10 per cento previsto dall'art. 9,
comma 17, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, in favore dei «soggetti
colpiti dal sisma del 13 e 16 dicembre 1990, che ha interessato le
province di Catania, Ragusa e Siracusa, individuati ai sensi dell'articolo
3 dell'ordinanza del Ministro per il coordinamento della protezione
civile 21 dicembre 1990, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 299 del
Ric. 2017 n. 11232 sez. MT - ud. 20-06-2018
-3- Europea C/2015, 5549 .final, poiché la CTR la riconosciuto il diritto al 24 dicembre 1990» è escluso per «quelli che svolgono attività
d'impresa, per i quali l'applicazione dell'agevolazione è sospesa nelle
more della verifica della compatibilità del beneficio con l'ordinamento
dell'Unione europea» ed altresì atteso che la Corte di giustizia nella
sentenza del 17/07/2008, in causa C-132/06 aveva già rilevato del 2002 con il sistema comune dell'IVA, in quanto, introducendo
rilevanti differenze di trattamento tra i soggetti passivi sul territorio
italiano, alteravano il principio di neutralità fiscale.
Inoltre bisogna poi osservare che con riferimento a tale beneficio la
Commissione UF., con la decisione del 14/08/2015, C(2015) 5549 fina/
- senz'altro da ritenersi vincolante per il giudice nazionale, che deve
darvi attuazione anche attraverso la disapplicazione delle norme
interne con essa contrastanti (Cass. n. 15354 del 2014 e n. 22377 del
2017), all'art. 1 ha stabilito, in via generale, che «Le misure di aiuto di
Stato in oggetto (Legge 27 dicembre 2012, n. 289, articolo 9, comma
17, e successive modifiche e integrazioni; Legge 24 dicembre 2003, n.
350, articolo 4, comma 90, e successive modifiche e integrazioni; Legge
23 dicembre 2005, n. 266, articolo 1, comma 363, e successive
modifiche e integrazioni; Legge 27 dicembre 2006, n. 296, articolo 1,
comma 1011, e successive modifiche e integrazioni; Legge 24 dicembre
2007, n. 244, articolo 2, comma 109, e successive modifiche e
integrazioni; Decreto legge 29 novembre 2008, n. 185, articolo 6,
comma 4-bis e 4-ter, e successive modifiche e integrazioni; Legge 12
novembre 2011, n. 183, articolo 33, comma 28, e successive modifiche
e integrazioni; e tutti gli atti esecutivi pertinenti previsti dalle leggi
sopraccitate), che riducono tributi e contributi dovuti da imprese in
aree colpite da calamità naturali in Italia dal 1990 e cui l'Italia ha dato
effetto in maniera illegale in violazione dell'articolo 108, paragrafo 3,
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-4- l'incompatibilità delle disposizioni condonistiche di cui alla legge n. 289 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, sono incompatibili
con il mercato interno», salvo che si tratti di «aiuto individuale» che, «al
momento della sua concessione, soddisfa le condizioni previste dal
regolamento (CE) n. 1407/2013 o dal regolamento (CE) n. 717/2014»,
ovvero dei regolamenti che prevedono gli aiuti c.d. de minimis (art. 2 condizioni previste dal regolamento adottato in applicazione
dell'articolo 1 del regolamento (CE) n. 994/98» (del 7 maggio 1998,
sull'applicazione degli articoli 92 e 93 fora 87 e 88] del trattato che istituisce la
Comunità europea a determinate categorie di aiuti di Stato ork_zontalz) «o da
ogni altro regime di aiuti approvato», ma «fino a concorrenza
dell'intensità massima prevista per questo tipo di aiuti» (art. 3).
Tale decisione della Commissione UE, impugnata da una società
siciliana (T-172/16), è stata confermata dal Tribunale di primo grado
UE con sentenza del 26 gennaio 2018.
Si deve tuttavia precisare che secondo la Commissione UE «una
decisione negativa in merito ad un regime di aiuti non pregiudica la
possibilità che determinati vantaggi concessi nel quadro dello stesso
regime non costituiscano di per sé aiuti di Stato o configurino,
interamente o in parte, aiuti compatibili con il mercato interno (ad
esempio perché il beneficio individuale è concesso a soggetti che non
svolgono un'attività economica e che pertanto non vanno considerati
come imprese oppure perché il beneficio individuale è in linea (coni il
regolamento de minúnis applicabile oppure perché il beneficio individuale è concesso in conformità di un regime di aiuto approvato o
un regolamento di esenzione)» (punto 134 della "decisione").
Diverse le conseguenze che discendono da tale affermazione.
La prima, ovviamente, è quella della necessità di individuare la
categoria di impresa "comunitaria", all'interno della quale collocare i
Ric. 2017 n. 11232 sez. MT - ud. 20-06-2018
-5- della decisione) o che, «al momento della sua concessione, soddisfa le vari soggetti economici, perché evidentemente soltanto l'appartenenza
a tale categoria rende di per sé inapplicabile, salvo le precisazioni di cui
ai citati artt. 2 e 3 della decisione (di cui si dirà in prosieguo), il
beneficio di cui alla disposizione in esame.
A livello di normazione unionale, manca una specifica definizione di definizione di «imprenditore» di cui agli artt. 2082 e 2083 cod. civ., può
dedursi che per impresa si deve intendere un'attività economica
professionalmente organizzata al fine della produzione o dello scambio
di beni o di servizi. E proprio come nell'ordinamento unionale, la
nozione di impresa, che può ricavarsi dall'ampia profusione
giurisprudenziale, presenta caratteri comuni a quella di «attività
economica», perché questa ne rappresenta l'elemento costitutivo.
Sono quindi rilevanti sul piano normativo l'art. 9, par.1 della Direttiva
2006/112/CE del Consiglio del 28 novembre 2006, relativa al sistema
comune d'imposta sul valore aggiunto, disposizione che stabilisce — in
maniera sostanzialmente identica alla precedente Sesta Direttiva
(77/388/CEE) - che sia considerato soggetto passivo «chiunque
esercita, in modo indipendente e in qualsiasi luogo, un'attività
economica, indipendentemente dallo scopo o dai risultati di detta
attività», specificando che per attività economica deve intendersi
qualsiasi attività di produzione, commercializzazione o prestazione di
servizi, cui si unisce ogni forma di sfruttamento di un bene materiale o
immateriale cui consegua un guadagno stabile; ma anche l'art. 1, par. 8
della Direttiva 2004/18/CE, relativa al coordinamento delle procedure
di aggiudicazione degli appalti pubblici di lavori, di forniture e di
servizi, secondo cui «i termini imprenditore, fornitore e prestatore di
servizi designano una persona fisica o giuridica o un ente pubblico o Ric. 2017 n. 11232 sez. MT - ud. 20-06-2018
-6- «impresa», proprio come avviene nell'ordinamento interno, in cui dalla un raggruppamento di tali persone e/o enti che offra sul mercato,
rispettivamente la realizzazione di lavori e/o opere, prodotti e servizi».
Più esplicita è, invece, la giurisprudenza unionale (cfr., ad esempio,
Corte di giustizia CE, sentenza 26 marzo 2009, causa C-113/07, Selex
Sistemi Integrati/ Commissione e Eurocontrol), secondo cui la economica a prescindere dallo status giuridico di detta entità e dalle sue
modalità di finanziamento (sentenze 23 aprile 1991, causa C-41/90,
I-Iòfner e Elser, Racc. pag. 1-1979, punto 21; 16 novembre 1995, causa
C-244/94, Fédérafion francaise des sociétés d'assurances e a., Racc.
pag. 1-4013, punto 14, e 11 dicembre 1997, causa C-55/96, Job Centre,
Racc. pag. 1-7119, punto 21) e che costituisce un'attività economica
qualsiasi attività che consista nell'offrire beni o servizi su un
determinato mercato (Corte giustizia, sent. 16 giugno 1987, causa
118/85, Commissione/Italia, Racc. pag. 2599, punto 7; cause riunite da
C-180/98 a C-184/98, Pavlov e a., Racc. pag. 1-6451, punto 75,
nonché 10 luglio 2008, causa C-49/07, NIOTOE, Racc. pag. 1-4863,
punto 22).
L'affermazione rinvenibile al punto 134 della decisione della
Commisione UE sopra citata, laddove si dice che i «soggetti che non
svolgono attività economica [...1 non vanno considerati come
imprese», rappresenta una chiara conferma del fatto che la nozione di
impresa in ambito unionale è costruita sul concetto di attività
economica, nel senso individuato dalla citata giurisprudenza della
Corte di giustizia.
L'ampiezza della nozione di impresa ha condotto la Corte di giustizia a
ricomprendervi anche le attività professionali, pur se regolamentate da
norme nazionali e soggette a precise autorizzazioni. A tale conclusione
la giurisprudenza unionale è pervenuta, ad esempio, in sede di
Ric. 2017 n. 11232 sez. MT - ud. 20-06-2018
-7- nozione di impresa abbraccia qualsiasi entità che eserciti un'attività applicazione della normativa antitrust (artt. da 101 a 106 del TFUE, già
artt. da 81 a 86 del Trattato CE) per quanto riguarda l'attività degli
spedizionieri doganali, che