Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 19060 del 16/07/2019

Cassazione civile sez. VI, 16/07/2019, (ud. 13/06/2019, dep. 16/07/2019), n.19060

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 3

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DE STEFANO Franco – Presidente –

Dott. RUBINO Lina – Consigliere –

Dott. CIRILLO Francesco Mario – rel. Consigliere –

Dott. ROSSETTI Marco – Consigliere –

Dott. DELL’UTRI Marco – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA INTERLOCUTORIA

sul ricorso 3571-2018 proposto da:

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI, in persona del Presidente del

Consiglio dei Ministri pro tempore, elettivamente domiciliata in

ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO

STATO, che la rappresenta e difende ope legis;

– ricorrente –

contro

A.A., elettivamente domiciliato in ROMA, Via dei

Savorelli 63, presso lo studio dell’Avv. Isabella Negro, che lo

rappresenta e difende per procura in calce all’atto di citazione

introduttivo del giudizio di primo grado;

– ricorrente incidentale-

AB.JA.;

– intimato –

avverso la sentenza n. 4912/2017 della CORTE D’APPELLO di ROMA,

depositata il 19/07/2017;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 13/06/2019 dal Consigliere Relatore Dott. CIRILLO

FRANCESCO MARIA.

Fatto

FATTI DI CAUSA

1. Un gruppo di medici specializzati, fra i quali i dottori A.A. e Ab.Ja., convennero in giudizio, davanti al Tribunale di Roma, l’Università di quella città, la Presidenza del Consiglio dei ministri ed i Ministeri della salute, dell’istruzione e università e dell’economia e finanze, chiedendo che fosse dichiarato il loro diritto a percepire un’adeguata remunerazione in relazione al periodo di specializzazione svolto presso l’Università convenuta.

A sostegno della domanda esposero, tra l’altro, di essersi iscritti ai corsi di specializzazione in anni compresi tra il 1982 e il 1991 e di aver conseguito i relativi diplomi in anni tra il 1983 e il 1994 e di non aver percepito alcuna remunerazione per tale loro attività.

Si costituirono in giudizio tutti i convenuti, eccependo il proprio difetto di legittimazione passiva e la prescrizione del diritto e chiedendo nel merito il rigetto della domanda.

Il Tribunale rigettò la domanda in accoglimento dell’eccezione di prescrizione, dichiarò il difetto di legittimazione passiva dei Ministeri convenuti e compensò le spese di lite.

2. La sentenza è stata impugnata dai medici soccombenti e la Corte di appello di Roma, con sentenza del 19 luglio 2017, ha accolto in parte il gravame, ha riconosciuto il diritto degli appellanti alla percezione della somma di Euro 6.714 per ciascun anno di frequenza al corso di specializzazione, ha rigettato la domanda del solo Dott. A. (e di un altro medico appellante) ed ha compensato le ulteriori spese del grado.

La Corte territoriale ha osservato, per quanto di interesse in questa sede, che la prescrizione non sussisteva, che la domanda doveva essere ritenuta di natura risarcitoria e non retributiva e che, ai sensi della L. 19 ottobre 1999, n. 370, art. 11 doveva essere riconosciuto agli appellanti il diritto alla somma suindicata. Quanto al Dott. A., invece, la domanda doveva essere rigettata in quanto egli aveva chiesto il pagamento in relazione ad una seconda specializzazione senza aver fornito la prova della perdurante necessità di sopperire ad esigenze materiali per poter sostenere un impegno a tempo pieno; oltre a ciò, la specializzazione in medicina dello sport da lui conseguita non avrebbe potuto comunque ricevere alcuna tutela, non essendo ricompresa nell’elenco di quelle comuni agli Stati membri o, almeno, a due di essi.

3. Contro la sentenza della Corte d’appello di Roma propone ricorso principale la Presidenza del Consiglio dei ministri, con atto affidato a due motivi, nei confronti del solo Dott. Ab.Ja., il quale non ha svolto attività difensiva in questa sede.

Propone altresì ricorso incidentale contro la medesima sentenza il Dott. A.A., con atto affidato a due motivi, rispetto al quale non si è costituita la Presidenza del Consiglio dei ministri.

Il ricorso è stato avviato alla trattazione in camera di consiglio, sussistendo le condizioni di cui agli artt. 375,376 e 380-bis c.p.c., e l’Avvocatura dello Stato ha depositato memoria.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Con il primo motivo del ricorso principale si lamenta, in riferimento all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3), violazione del D.Lgs. 8 agosto 1991, n. 257, art. 6, comma 2, del D.Lgs. 17 agosto 1999, n. 368, art. 39, comma 4, nonchè degli artt. 99-101 del c.p.c..

Sostiene l’Avvocatura dello Stato che il Dott. Jafar, avendo conseguito il diploma di specializzazione nel 1998 ed avendo cominciato il corso nell’anno accademico 1993-1994, aveva diritto a percepire la somma di lire 21 milioni, pari ad Euro 11.103,80, come determinata dal D.Lgs. n. 257 del 1991. Rispetto a tale suo diritto, però, la sola parte passivamente legittimata era l’Università di appartenenza, la quale aveva fruito delle sue prestazioni professionali.

2. Con il secondo motivo del ricorso principale si lamenta, in riferimento all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3), violazione e falsa applicazione degli artt. 1173 e 2043 c.c., degli artt. 5 e 189 del Trattato istitutivo della CE, dell’art. 117 Cost., comma 1, e delle direttive Europee n. 75/362 e 82/76 CEE.

Richiamata la regola generale secondo cui il diritto alla remunerazione sorge in favore dei medici specializzandi solo se si tratta di specializzazioni comuni agli Stati membri o almeno a due di essi, la parte ricorrente rileva che il Dott. Ab.Ja. aveva conseguito quella in chirurgia d’urgenza e pronto soccorso, non rientrante negli elenchi previsti. Trattandosi di questione attinente l’esistenza del diritto, doveva essere l’attore a provare il fondamento della domanda, senza necessità che fosse la parte convenuta a contestare la ricomprensione della specializzazione nell’elenco previsto; in più, la questione doveva essere rilevata d’ufficio.

3. Con il primo motivo del ricorso incidentale si lamenta, in riferimento all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3), violazione del D.Lgs. n. 257 del 1991, art. 2, comma 2, e art. 6, comma 1.

Sostiene il Dott. A. di aver conseguito una prima specializzazione in ortopedia ed una seconda in medicina dello sport e lamenta che la sentenza avrebbe errato nell’affermare che egli dovesse provare la perdurante necessità di sopperire ad esigenze materiali per l’attuazione di un impegno a tempo pieno.

4. Con il secondo motivo del ricorso incidentale si lamenta, in riferimento all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3), violazione e falsa applicazione degli artt. 5 e 7 della direttiva 75/362 CEE e mancata applicazione del D.M. 30 gennaio 1998, rilevando che la specializzazione in medicina dello sport fu inserita nell’elenco da tale decreto.

5. Osserva la Corte che – in disparte il profilo formale per cui il ricorrente incidentale non ha conferito al proprio difensore la procura speciale necessaria per la proposizione del ricorso per cassazione – il secondo motivo del ricorso principale pone la questione della ricomprensione o meno della specializzazione in chirurgia d’urgenza e pronto soccorso negli elenchi previsti dal D.M. 31 ottobre 1991.

Su tale questione appare opportuno che la Corte si pronunci in udienza pubblica, con una decisione che deve essere unica per entrambi i ricorsi.

P.Q.M.

La Corte dispone il rinvio di entrambi i ricorsi alla pubblica udienza presso la Terza Sezione Civile di questa Corte.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sesta Sezione Civile – 3, il 13 giugno 2019.

Depositato in Cancelleria il 16 luglio 2019

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