Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 19060 del 14/09/2020

Cassazione civile sez. lav., 14/09/2020, (ud. 18/02/2020, dep. 14/09/2020), n.19060

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BERRINO Umberto – Presidente –

Dott. D’ANTONIO Enrica – Consigliere –

Dott. GHINOY Paola – rel. Consigliere –

Dott. MANCINO Rossana – Consigliere –

Dott. CALAFIORE Daniela – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 20965-2014 proposto da:

I.N.P.S. – ISTITUTO NAZIONALE PREVIDENZA SOCIALE, in persona del

Presidente e legale rappresentante pro tempore, elettivamente

domiciliato in ROMA, VIA CESARE BECCARIA 29, presso l’Avvocatura

Centrale dell’Istituto, rappresentato e difeso dagli Avvocati LUIGI

CALIULO, LIDIA CARCAVALLO, SERGIO PREDEN, ANTONELLA PATTERI;

– ricorrente –

contro

R.A., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEI SAVORELLI

120, presso lo studio dell’avvocato ROBERTO PERRONE, che lo

rappresenta e difende unitamente all’avvocato MICHELE PALLA;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 236/2014 della CORTE D’APPELLO di FIRENZE,

depositata 27/02/2014 R.G.N. 893/2013;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

18/02/2020 dal Consigliere Dott. GHINOY PAOLA;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

CIMMINO ALESSANDRO che ha concluso per il rigetto del ricorso;

udito l’Avvocato SERGIO PREDEN;

udito l’Avvocato ROBERTO PERRONE.

 

Fatto

FATTI DI CAUSA

1. R.A. aveva lavorato come dipendente nel settore privato dal 1970 al 1993 e successivamente, dal 1996 al 2008, era stato dipendente di aziende regionali. A partire dal 2 luglio 2008, dopo aver dato le dimissioni dall’ultimo rapporto di impiego, il R. assumeva l’incarico di Direttore generale dell’Azienda sanitaria locale 1 imperiese, incarico poi cessato il 30 giugno 2011. In data 27/12/2010 presentava domanda di pensione di anzianità, respinta dall’INPS sul rilievo della mancanza dei richiesti 1820 contributi settimanali, in quanto l’istituto riteneva che la contribuzione relativa al periodo lavorato dal R. come Direttore generale della ASL imperiese dovesse essere accreditata alla gestione separata di cui alla L. 8 agosto 1995, n. 335, art. 2, comma 26, essendosi svolta la connessa situazione lavorativa come collaborazione autonoma.

2. La Corte d’appello di Firenze, in parziale riforma della sentenza del Tribunale di Pisa, in accoglimento della domanda del R., condannava l’Inps a corrispondergli la pensione di anzianità a far data dal 1 luglio 2011.

3. La Corte argomentava che sulla base dell’interpretazione del D.Lgs. n. 502 del 1992, art. 3-bis, commi 11 e 12, come introdotto dal D.Lgs. n. 229 del 1999, art. 3, la contribuzione in relazione a tale funzione doveva essere versata con il criterio dell’omogeneità e cioè sulla base dell’ultima posizione previdenziale che era stata aperta. Ne derivava che, nel caso, correttamente la ASL aveva versato la contribuzione all’INPDAP; per l’effetto, la contribuzione doveva rientrare nella richiesta ricongiunzione e determinare il riconoscimento del diritto alla pensione di anzianità.

4. Per la cassazione della sentenza l’Inps ha proposto ricorso, affidato ad un unico motivo, cui R.A. ha resistito con controricorso.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

5. L’istituto previdenziale deduce la violazione e falsa applicazione del D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 502, art. 3-bis, commi 11 e 12, nonchè la violazione della L. 8 agosto 1995, n. 335, art. 2 comma 26. Sostiene che il comma 11 della disposizione si applicherebbe solo ai lavoratori subordinati cui è concessa l’aspettativa per il periodo di svolgimento dell’incarico di direttore generale presso la ASL, mentre il comma 12 si applicherebbe ai lavoratori autonomi o a coloro che non hanno attività lavorativa in atto; la diversa disciplina si giustificherebbe sulla base del rilievo che l’istituto dell’aspettativa opera solo nell’ambito del lavoro dipendente. Ne discenderebbe, quindi, che la contribuzione per i Direttori generali delle ASL non occupati dovrebbe essere versata alla gestione separata di cui alla L. n. 335 del 1995, art. 2, comma 26.

6. La questione agitata in causa riguarda la gestione previdenziale cui dev’essere accreditata la contribuzione relativa all’incarico di Direttore generale di azienda sanitaria locale, ricoperto da soggetto che abbia risolto il precedente rapporto lavorativo di natura subordinata. In particolare, si deve sottoporre a verifica la soluzione adottata dal giudice di merito, secondo la quale la contribuzione dovrebbe essere in tal caso versata presso la gestione dell’ultimo rapporto di impiego svolto dall’interessato.

7. La L. 30 novembre 1998, n. 419, ha delegato il Governo a provvedere alla razionalizzazione del Servizio sanitario nazionale e ad adottare un testo unico in materia di organizzazione e funzionamento del Servizio sanitario nazionale. Tra i principi e criteri direttivi della delega ha previsto, all’art. 2, comma 1, lett. d), quello di “rendere omogenea la disciplina del trattamento assistenziale e previdenziale dei soggetti nominati direttore generale, direttore amministrativo e direttore sanitario di azienda, nell’àmbito dei trattamenti assistenziali e previdenziali previsti dalla legislazione vigente, prevedendo altresì per i dipendenti privati l’applicazione del D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 502, art. 3, comma 8, secondo periodo, e successive modificazioni”.

8. Come rilevato dalla Corte Costituzionale nella sentenza n. 251 del 2010, il legislatore ha quindi rivolto al governo due distinti criteri direttivi che trovano la loro base comune in un unico principio, consistente nella finalità di eliminare le differenziazioni di trattamento assistenziale e previdenziale tra tutti i soggetti che, pur provenienti da settori diversi pubblici e privati, si trovino ad espletare le funzioni di vertice di aziende sanitarie.

9. Il D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 502, art. 3-bis, introdotto dal D.Lgs. n. 229 del 1999, di attuazione della suddetta legge delega, ai commi 10, 11 e 12 ha quindi previsto quanto segue: “10. La carica di direttore generale è incompatibile con la sussistenza di altro rapporto di lavoro, dipendente o autonomo. 11. La nomina a direttore generale, amministrativo e sanitario determina per i lavoratori dipendenti il collocamento in aspettativa senza assegni e il diritto al mantenimento del posto. L’aspettativa è concessa entro sessanta giorni dalla richiesta. Il periodo di aspettativa è utile ai fini del trattamento di quiescenza e di previdenza. Le amministrazioni di appartenenza provvedono ad effettuare il versamento dei contributi previdenziali ed assistenziali comprensivi delle quote a carico del dipendente, calcolati sul trattamento economico corrisposto per l’incarico conferito nei limiti dei massimali di cui al D.Lgs. 24 aprile 1997, n. 181, art. 3, comma 7, e a richiedere il rimborso di tutto l’onere da esse complessivamente sostenuto all’unità sanitaria locale o all’azienda ospedaliera interessata, la quale procede al recupero della quota a carico dell’interessato.

12. Per i direttori generali e per coloro che, fuori dei casi di cui al comma 11, siano iscritti all’assicurazione generale obbligatoria ed alle forme sostitutive ed esclusive della medesima, la contribuzione dovuta sul trattamento economico corrisposto nei limiti dei massimali previsti dal D.Lgs. 24 aprile 1997, n. 181, art. 3, comma 7, è versata dall’unità sanitaria locale o dall’azienda ospedaliera di appartenenza, con recupero della quota a carico dell’interessato”.

10. La norma ha in primo luogo sancito al comma 10 l’esclusività dell’incarico di direttore generale, non cumulabile con altro lavoro dipendente o autonomo.

11. Al comma 11, per i lavoratori dipendenti e autonomi ha previsto un trattamento uniforme, assicurando ad entrambe le categorie la conservazione del posto durante l’aspettativa non retribuita e il computo del relativo periodo ai fini del trattamento di quiescenza e di previdenza. Ha quindi imposto di mantenere in vita il rapporto quiescente, al fine di garantire la possibilità di scegliere i dirigenti della sanità pubblica nel più vasto ambito del lavoro pubblico e privato.

12. Questa Corte ha chiarito (Cass. n. 12325 del 15/05/2008; v. anche Corte Cost. 351/2010) che la disposizione, nella parte in cui attribuisce alle “amministrazioni di provenienza” l’onere di effettuare il versamento dei contributi, debba essere interpretata in coerenza con il principio dettato con la delega legislativa – come riferita non già alle pubbliche amministrazioni ma, genericamente, all’ente datore di lavoro, sia esso un ente pubblico ovvero un’impresa privata.

13. Il comma 11 riguarda quindi i lavoratori dipendenti, pubblici e privati, prevedendosi che i datori di lavoro, durante il periodo di aspettativa non retribuita, continuino ad effettuare il versamento dei contributi previdenziali ed assistenziali comprensivi delle quote a carico del dipendente. I contributi devono essere calcolati con riferimento al trattamento economico corrisposto per l’incarico conferito tenendo conto dei massimali di cui al D.Lgs. 24 aprile 1997, n. 181, art. 3, comma 7, ai quali la norma rimanda espressamente. Le stesse amministrazioni – datori di lavoro provvederanno poi a richiedere il rimborso di tutto l’onere da esse complessivamente sostenuto all’unità sanitaria locale o all’azienda ospedaliera interessata, la quale procederà al recupero della quota a carico dell’interessato.

14. Le forme assicurative previste in tal caso sono quelle del settore di appartenenza dell’interessato, ove i contributi sarebbero stati versati in caso di prosecuzione della sua attività di lavoro, come conseguenza del fatto che il rapporto di lavoro, seppure in stato di quiescenza, non è risolto.

15. Il comma 12 ha poi realizzato il principio dell’unificazione di trattamento previdenziale anche per i lavoratori autonomi, uniformando anche nei loro confronti la base di calcolo per i contributi e disponendo che in tal caso l’onere contributivo, commisurato al trattamento economico corrisposto, nei limiti dei massimali di cui al D.Lgs. 24 aprile 1997, n. 181, art. 3, comma 7, debba essere versato dall’unità sanitaria locale o dall’azienda ospedaliera per la quale l’incarico viene svolto, con recupero della quota a carico dell’interessato.

16. La posizione di coloro che al momento dell’assunzione dell’incarico di direttore generale abbiano cessato il precedente rapporto di lavoro subordinato non rientra nel comma 11, che presuppone un rapporto di lavoro in atto, nell’ambito del quale solo è configurabile l’istituto dell’aspettativa. Neppure tale situazione è ricompresa nel comma 12, riferita testualmente ai “soggetti iscritti all’assicurazione generale obbligatoria e alle forme sostitutive ed esclusive della medesima”, mentre colui che abbia cessato il precedente rapporto di lavoro subordinato non ha in atto un’iscrizione a finì della posizione contributiva.

17. Nè per tale ipotesi è configurabile un principio di necessaria continuità con l’ultima gestione previdenziale cui il lavoratore è stato iscritto, considerato che il relativo rapporto di lavoro era già cessato al momento dell’assunzione dell’incarico di direttore generale.

18. In assenza di posizione previdenziale in atto, l’obbligo contributivo – anch’esso di necessità e per omogeneità di trattamento da commisurarsi al trattamento economico corrisposto, nei limiti dei massimali di cui al D.Lgs. 24 aprile 1997, n. 181, art. 3, comma 7 e versato dall’unità sanitaria locale o dall’azienda ospedaliera per la quale l’incarico viene svolto, con recupero della quota a carico dell’interessato – dovrà essere assolto individuando la gestione di riferimento sulla base della tipologia contrattuale intaurata dalle parti, secondo i principi generali che non risultano qui derogati, non potendo assegnarsi alcun rilievo alla gestione cui è stato versato il maggior numero di contributi settimanali, come vorrebbe l’originario ricorrente.

19. A tale proposito, basta qui ribadire che con il direttore generale dell’azienda sanitaria è stipulato un contratto (secondo uno schema definito da un D.P.C.M.) di diritto privato e di lavoro autonomo esclusivo (D.Lgs. n. 502 del 1992, art. 3, commi 1 – bis, 1 – quater, 1 – quinques, art. 6, art. 13; art. 3 – bis, commi 1, 2, 8; D.L. n. 512 del 1994, art. 1), qualificazione che ha costituito il presupposto di tutte le decisioni delle Sezioni Unite (cfr Cass. Sez. un. 3882 del 1998; Cass. Sez. Un. 100 del 1999; Cass. Sez. Un. 6854 del 2003; Cass. Sez. Un. 14177 del 2004) che hanno operato il riparto della giurisdizione tra giudice ordinario e giudice amministrativo secondo il criterio generale del diritto soggettivo e dell’interesse legittimo, escludendo, di conseguenza, la configurabilità di un rapporto di impiego pubblico. La giurisprudenza di questa Corte neppure dubita della coerenza tra la qualificazione legislativa del contratto regolante il rapporto di servizio tra azienda e direttore generale e la natura effettiva delle prestazioni (vedi Cass. S.U. 16 aprile 1998 n. 3882; Cass. 24 febbraio 1999, n. 100; Cass. 3 novembre 2005, n. 21286; Cass. 1 aprile 2004, n. 6450).

20. In considerazione della natura autonoma del rapporto, quindi, la gestione di appartenenza dovrà essere individuata applicandosi la L. n. 335 del 1995, art. 2, comma 26, che prevede l’iscrizione all’apposita gestione separata di coloro che esercitano per professione abituale, ancorchè non esclusiva, un’attività di lavoro autonomo, di cui all’art. 53, comma 1 del TUIR, sicchè è presso tale gestione che occorrerà aprire la nuova posizione assicurativa.

21. Tale soluzione non determina, come paventato dal giudice di merito, problemi di compatibilità costituzionale, attesa la differenza che intercorre tra chi per assumere l’incarico sospenda una situazione lavorativa in atto e chi non ne abbia in atto alcuna; del resto, anche la posizione contributiva presso la gestione separata è utilizzabile a fini pensionistici, anche mediante totalizzazione, cumulo o pensione supplementare, a seconda della situazione concreta e del regime temporale applicabile, sicchè neppure tale posizione risulta sprovvista di tutela.

22. Poichè la Corte territoriale non si è attenuta a tali principi, il ricorso dev’essere accolto e la sentenza cassata, con rinvio alla Corte d’appello di Firenze in diversa composizione, che dovrà procedere a nuovo esame applicando il principio sopra affermato.

23. Al giudice designato competerà anche la regolamentazione delle spese del presente giudizio.

24. Non sussistono i presupposti per il versamento, da parte del ricorrente vittorioso, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, previsto dal D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17.

PQM

La Corte accoglie il ricorso. Cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per la regolamentazione della spese del giudizio di legittimità, alla Corte d’appello di Firenze in diversa composizione.

Si dà atto che il presente provvedimento è sottoscritto dal solo presidente del collegio per impedimento dell’estensore, ai sensi del D.P.C.M. 8 marzo 2020, art. 1, comma 1, lett. a).

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio, il 18 febbraio 2020.

Depositato in Cancelleria il 14 settembre 2020

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