Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 19060 del 06/07/2021

Cassazione civile sez. II, 06/07/2021, (ud. 25/11/2020, dep. 06/07/2021), n.19060

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DI VIRGILIO Rosa Maria – Presidente –

Dott. GIUSTI Alberto – Consigliere –

Dott. PICARONI Elisa – Consigliere –

Dott. TEDESCO Giuseppe – Consigliere –

Dott. GIANNACCARI Rossana – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 10256/2016 proposto da:

S.M., G.M., elettivamente domiciliate in

ROMA, VIA NOMENTANA 295, presso lo studio dell’avvocato MARIO MANCA,

che le rappresenta e difende giusta procura in calce al ricorso;

– ricorrenti –

contro

ISMEA – ISTITUTO DI SERVIZI PER IL MERCATO AGRICOLO ALIMENTARE, in

persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente

domiciliata in ROMA, VIA CASSIODORO, 9, presso lo studio

dell’avvocato MATTEO NUZZO, che la rappresenta e difende giusta

procura a margine del controricorso;

– controricorrente –

e contro

G.F., GI.MA.;

– intimati –

avverso la sentenza n. 4945/2015 della CORTE D’APPELLO di ROMA,

depositata il 04/09/2015;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

25/11/2020 dal Consigliere Dott. ROSSANA GIANNACCARI.

 

Fatto

FATTI DI CAUSA

1. L’Istituto di Servizi per Mercato Agricolo Alimentare (ISMEA) citò in giudizio innanzi al Tribunale di Roma G.F., M. e V. e G.M.S. per chiedere dichiararsi risolto, in forza di clausola risolutiva espressa, il contratto di vendita, con patto di riservato dominio, concluso inter partes il 21.1.2003 avente ad oggetto alcuni terreni siti nel Comune di Stia o, in subordine, che fosse dichiarato risolto il contratto per grave inadempimento dei convenuti.

1.1. L’attrice esponeva che le parti avevano convenuto che il prezzo, pari ad Euro 1814117,79 avrebbe dovuto essere versato in trenta rate annuali e che la clausola risolutiva espressa, prevista dall’art. 9, sarebbe stata operante nell’ipotesi di mancato pagamento di due rate.

1.2.La domanda venne accolta dal Tribunale e la decisione di primo grado fu confermata dalla Corte d’appello di Roma con sentenza del 4.9.2015.

1.3. Per quel che ancora rileva nel giudizio di legittimità, la corte di merito rigettò l’eccezione di incompetenza del giudice ordinario in favore degli arbitri, sulla base dell’interpretazione del contratto, che devolveva al collegio arbitrale le controversie relative all’interpretazione, esecuzione o applicazione del contratto (art. 13) mentre l’art. 4 del contratto affermava la competenza del giudice ordinario e, segnatamente del Tribunale di Roma, nel caso di morosità del compratore.

1.4. Decidendo in ordine all’eccezione di inadempimento proposta dalle compratrici per non aver prodotto i documenti necessari per ottenere la sanatoria e la regolarizzazione urbanistica, la corte di merito accertò l’omesso pagamento di più annualità e, all’esito di tale indagine, ritenne operante la clausola risolutiva espressa; rigettò l’eccezione di inadempimento poichè l’Ismea aveva regolarmente presentato le richieste di rilascio di pareri urbanistici per la concessione in sanatoria.

2. Per la cassazione del decreto hanno proposto ricorso G.M. e S.M. sulla base di quattro motivi ed hanno depositato memorie, in prossimità dell’udienza.

2.1. Ha resistito con controricorso l’ISMAE.

Diritto

RAGIONE DELLA DECISIONE

1. Il difensore dell’ISMEA, che si è costituito in sostituzione del precedente difensore, deceduto il 2.1.2020, con comparsa depositata il 6.4.2000, e giusta procura rilasciata il 23.3.2020 ha chiesto l’interruzione del giudizio di cassazione.

1.1. La richiesta non va accolta in quanto secondo la costante giurisprudenza di questa Corte, al giudizio di cassazione, in quanto dominato dall’impulso d’ufficio, non sono applicabili le comuni cause di interruzione previste in via generale dalla legge (ex multis, Cass., SU, 14385/2007; Cass. 21153/2010; Cass. 12967/2008).

2. Per ragioni di carattere logico-giuridico, vanno in primo luogo esaminati il terzo e quarto motivo di ricorso, che attengono alla competenza del collegio arbitrale.

2.1. Con il terzo motivo di ricorso, si deduce “la violazione delle norme sulla competenza in relazione alla clausola compromissoria art. 360 c.p.c., n. 2)” in quanto l’art. 13 del contratto di compravendita avrebbe devoluto agli arbitri le controversie in ordine alla interpretazione, esecuzione ed applicazione del contratto, tanto che fu la stessa ISMEA, con missiva del 24.1.2007, ad invitare le ricorrenti ad avviare il tentativo di conciliazione prodromico all’avvio del procedimento arbitrale.

3. Con il quarto motivo di ricorso, si deduce la violazione e falsa applicazione dell’art. 808 quater c.p.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, in quanto l’eccezione di inadempimento riguarderebbe l’interpretazione del contratto, da devolvere al collegio arbitrale.

3.1. I motivi, che per la loro connessione, vanno trattati congiuntamente, sono infondati.

3.2. L’interpretazione del contratto è demandata al giudice di merito ed è sindacabile in sede di legittimità per violazione dei canoni ermeneutici previsti dagli artt. 1362 c.c. e segg..

3.3. La corte di merito ha rigettato l’eccezione di incompetenza del giudice ordinario in favore degli arbitri, sulla base dell’interpretazione dell’art. 13 del contratto, che devolveva al collegio arbitrale le controversie relative all’interpretazione, esecuzione o applicazione del contratto mentre l’art. 4 del contratto affermava la competenza del giudice ordinario e, segnatamente del Tribunale di Roma nei casi di morosità del compratore.

3.4. L’interpretazione del contratto e l’applicabilità della clausola compromissoria sono state condotte sulla base del chiaro dal tenore letterale della clausola e dall’interpretazione congiunta dell’art. 4 e dell’art. 13 del contratto, che delimitavano l’ambito di giurisdizione del giudice ordinario e del collegio arbitrale, devolvendo alla giurisdizione ordinaria le ipotesi connesse alla morosità del compratore.

3.5. A fronte dell’interpretazione letterale, il comportamento dell’ISMEA, che con atto stragiudiziale aveva diffidato le convenute ad adempiere alla prestazione ed a tentare la conciliazione prima di adire gli arbitri non rileva perchè il comportamento successivo delle parti – e non di una sola parte – assume rilievo solo nell’ipotesi in cui il testo contrattuale non sia chiaro e ponga dubbi interpretativi (Cassazione civile sez. III, 26/07/2019, n. 20294).

4. Con il primo motivo di ricorso, si deduce la nullità della sentenza, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, per omessa integrazione del contraddittorio nei confronti degli eredi della convenuta G.V., deceduta nel corso del giudizio di primo grado e coassegnataria del compendio immobiliare oggetto del contratto di vendita con patto di riservato dominio. Il decesso, avvenuto nel corso del giudizio di primo grado, sarebbe stato dichiarato nell’atto d’appello ai fini dell’integrazione del contraddittorio dei litisconsorti necessari.

4.1. Il motivo non è fondato.

4.2. In primo luogo, la morte di una delle parti costituite non determina l’estinzione del giudizio se l’evento interruttivo non è dichiarato dal suo difensore (Cass. Sez. Unite 20.3.2008, n. 744) mentre nel caso di specie l’evento interruttivo non venne dichiarato dal procuratore costituito.

4.3. In applicazione del principio dell’ultrattività del mandato la notifica venne regolarmente effettuata presso il difensore.

4.4. Come affermato da questa Corte, infatti, in caso di morte o perdita di capacità della parte costituita a mezzo di procuratore, l’omessa dichiarazione o notificazione del relativo evento ad opera di quest’ultimo comporta, giusta la regola dell’ultrattività del mandato alla lite, che il difensore continui a rappresentare la parte come se l’evento stesso non si fosse verificato, risultando così stabilizzata la posizione giuridica della parte rappresentata (rispetto alle altre parti ed al giudice) nella fase attiva del rapporto processuale, nonchè in quelle successive di sua quiescenza od eventuale riattivazione dovuta alla proposizione dell’impugnazione. Tale posizione è suscettibile di modificazione qualora, nella fase di impugnazione, si costituiscano gli eredi della parte defunta o il rappresentante legale di quella divenuta incapace, ovvero se il suo procuratore, già munito di procura alla lite valida anche per gli ulteriori gradi del processo, dichiari in udienza, o notifichi alle altre parti, l’evento, o se, rimasta la medesima parte contumace, esso sia documentato dall’altra parte o notificato o certificato dall’ufficiale giudiziario ex art. 300 c.p.c., comma 4 (Cass. Sez. U., Sentenza n. 15295 del 04/07/2014).

4.5. L’interruzione del giudizio non poteva nemmeno essere dichiarata in appello in seguito alla richiesta di sospensione degli effetti della sentenza di primo grado da parte dei difensori degli appellanti S. e G., i quali, nel rappresentare gli effetti pregiudizievoli derivanti dall’esecutività della sentenza di primo grado, mettevano in evidenza le difficoltà derivanti nella gestione del fondo dopo la morte prematura di G.V..

4.6. La dichiarazione della morte della convenuta non solo non è stata resa dal suo procuratore costituito ma venne resa non per provocare l’interruzione del giudizio ma per fini diversi attinenti al procedimento incidentale del giudizio d’appello (Cass. 10210/2015).

5. Con il secondo motivo di ricorso, si deduce la violazione e falsa applicazione dell’art. 1460 c.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, per non avere la corte distrettuale ritenuto fondata l’eccezione di inadempimento della società venditrice per avere omesso la regolarizzazione delle difformità urbanistiche. Sostengono i ricorrenti di avere fatto quanto era nelle loro possibilità per sanare gli abusi, provvedendo alla nomina di un tecnico ma di non aver potuto procedere al condono per carenza di legittimazione, non essendo proprietari del bene.

5.1. Il motivo non è fondato.

5.2. Anche nella ipotesi di operatività della clausola risolutiva espressa, l’eccezione di inadempimento va valutata per la sua pregiudizialità logica rispetto all’avverarsi degli effetti risolutivi normalmente automatici che discendono dall’accertamento di un inadempimento colpevole (sulla compatibilità dell’exceptio inadimpleti non est adimplendum con la clausola risolutiva

espressa, Cass. Sez. 3 n. 4023/1983; Cass. Sez. 2 n. 5710/1987; sulla

necessità di accertare la sussistenza di un inadempimento colpevole al fine dell’attivazione degli effetti risolutivi ex art. 1456 c.c., Cassazione civile sez. II, 16/09/2013, n. 21115, Cass. Sez. 3 n. 2553/2007).

5.3. Nel caso in esame, la corte di merito ha esaminato l’eccezione di inadempimento proposta dalle convenute (pag. 9 della sentenza impugnata) ed ha accertato che, già in data antecedente alla conclusione del contratto, la dante causa dell’ISMEA aveva chiesto la concessione in sanatoria; inoltre l’attrice aveva provveduto a presentare le richieste di rilascio dei pareri prescritti dalle autorità competenti e che eventuali ritardi nell’integrazione dei documenti non potevano giustificare il mancato adempimento dell’obbligazione principale dell’acquirente, avuto riguardo al contenuto del contratto ed alle obbligazioni in esso dedotte.

5.4. Ne consegue che è stata effettuata la valutazione comparativa dei comportamenti, tenendo conto dei reciproci interessi dei contraenti, ai fini della dichiarazione di risoluzione del contratto.

6. Il ricorso va pertanto rigettato.

6.1. Le spese seguono la soccombenza e vanno liquidate in dispositivo.

6.2. Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, va dato atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte delle ricorrenti dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso principale, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis, se dovuto.

P.Q.M.

rigetta il ricorso e condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore della parte controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 8000,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di legge.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte delle ricorrenti dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso principale, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis, se dovuto.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Seconda Civile della Corte di Cassazione, il 25 novembre 2020.

Depositato in Cancelleria il 6 luglio 2021

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA