Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 1906 del 29/01/2014


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Civile Decr. Sez. 1 Num. 1906 Anno 2014
Presidente:
Relatore:

Il Presidente
premesso:
– che MCC- MediocreditoCentrale s.p.a.( già MCC s.p.a.), in persona
del legale rappresentante avv. Sandro Budoni, rappresentata e difesa
dagli avv. Pieremilio Sammarco e Angelo Alessandro Sammarco ed
elettivamente domiciliata presso il loro studio in Roma, via Muzio
Clementi n. 48, ha proposto ricorso per cassazione avverso l’
ordinanza del Tribunale di Rieti depositata in data 22 aprile 2008;
che il ricorso ha assunto il n. 18908/08;
che ha resistito con controricorso e ricorso incidentale il
concordato preventivo della Trasformazione Tessili Rieti T.T.R.
s.r.1., in persona del liquidatore rag. Orazio Paci, rappresentato e
difeso dall’ avv. Enrico Santilli ed elettivamente domiciliato in
Roma, via Radicofani n. 140, presso lo studio dell’ avv. Ornella
Lovello;
che il ricorso incidentale ha assunto il n. 20827;
che sono stati depositati atto di rinuncia al ricorso sottoscritto dai
difensori, muniti del relativo potere, della Unicredit Credit
Management Bank s.p.a., intervenuta in giudizio per aver assunto a
seguito di fusione i diritti della incorporata Aspra Finance s.p.a., atto

Data pubblicazione: 29/01/2014

di accettazione di detta rinuncia sottoscritto dal liquidatore del
concordato preventivo e dal suo difensore, nonché atto di rinuncia al
ricorso incidentale sottoscritto dallo stesso liquidatore e dal suo
difensore, nonché per accettazione dal difensore della ricorrente

che detti ricorsi devono essere riuniti;
Ritenuto:

che sussistono le condizioni per dichiarare l’ estinzione del giudizio
di cassazione;
– che la dichiarazione va fatta con decreto in applicazione dell’ art.
391 c.p.c.;
– che non vi è luogo a pronuncia sulle spese di questo giudizio di
cassazione;
P.Q.M.

Riuniti i ricorsi, dichiara estinto il processo di cassazione per
rinuncia;
dispone che del decreto di estinzione sia data comunicazione ai
difensori delle parti, avvertendoli che nei dieci giorni successivi può
essere chiesta la fissazione dell’udienza.
Roma, 22 gennaio 2014

principale;

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