Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 1906 del 28/01/2021

Cassazione civile sez. trib., 28/01/2021, (ud. 20/11/2020, dep. 28/01/2021), n.1906

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SORRENTINO Federico – Presidente –

Dott. CATALDI Michele – Consigliere –

Dott. CONDELLO Pasqualina A.P. – Consigliere –

Dott. D’ORAZIO Luigi – rel. Consigliere –

Dott. FRAULINI Paolo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 26255/2013 R.G. proposto da:

P.E., rappresentato e difeso, giusta procura speciale a

margine del ricorso, dall’Avv. Federico Casa e dall’Avv. Giuseppe

Marini, elettivamente domiciliata presso lo studio del secondo in

Roma, via Di Villa Sacchetti 9;

– ricorrente –

contro

Agenzia delle entrate, in persona del legale rappresentante pro

tempore, rappresentata e difesa dall’Avvocatura Distrettuale dello

Stato e presso i cui uffici domicilia in Roma, alla Via dei

Portoghesi n. 12;

– controricorrente –

avverso la sentenza della Commissione tributaria di 2 grado di

Bolzano, n. 17/2/2013, depositata il 28 marzo 2013.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 20 novembre

2020 dal Consigliere Luigi D’Orazio.

 

Fatto

RILEVATO

CHE:

1. La Commissione tributaria di 2 grado di Bolzano rigettava l’appello proposto da P.E. ed accoglieva l’appello incidentale della Agenzia delle entrate avverso la sentenza della Commissione tributaria di I grado di Bolzano, che aveva accolto solo in parte il ricorso del contribuente presentato contro l’avviso di accertamento emesso nei suoi confronti, per l’anno 2004, ai sensi del D.P.R. n. 600 del 1932, art. 32, comma 7, in base alle operazioni di versamenti e prelevamenti riscontrate sui suoi conti correnti, rettificando il suo reddito complessivo di geometra portato ad Euro 391.000,00. In particolare, il giudice di appello, in accoglimento del gravame incidentale della Agenzia delle entrate, rilevava l’assenza di procura speciale alle liti in favore del Dott. G.S., dichiarando l’inammissibilità sia del ricorso di primo grado che dell’appello principale del contribuente.

2. Avverso tale sentenza propone ricorso per cassazione il contribuente, depositando anche memoria scritta.

3. Resiste con controricorso l’Agenzia delle entrate.

Diritto

CONSIDERATO

CHE:

1. Con il primo motivo di impugnazione il contribuente deduce il “vizio di della sentenza emessa dalla Commissione tributaria di 2 grado di Bolzano ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, per omessa motivazione circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio. I giudici di secondo cure non spiegano le ragioni giuridiche che, a detta degli stessi, dovrebbero fondare la mancanza di una procura alle liti in entrambi i gradi del giudizio di merito”. Il giudice di appello si è limitato ad affermare che “negli atti del processo non vi è presente una procura redatta secondo le disposizioni del (D.Lgs.) n. 546 del 1992, art. 12, comma 3, a favore del Dott. G.”, senza esplicitare in alcun modo le ragioni giuridiche sottese a tale statuizione e senza spiegare le carenze della procura originaria rilasciata al proprio difensore il 2-2-2010 e di quella rinnovata, nel corso del giudizio di appello, in data 19-12-2011, ai sensi dell’art. 182 c.p.c., comma 2. Infatti, il contribuente, a seguito della eccezione di inammissibilità dell’appello sollevata dalla Agenzia delle entrate nel giudizio di secondo grado, aveva provveduto in tale sede a produrre nuovamente una procura alle liti, invocando l’applicazione dell’art. 182 c.p.c..

2. Con il secondo motivo di impugnazione il ricorrente lamenta il “vizio della sentenza emessa dalla Commissione tributaria di II grado di Bolzano ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, per violazione e/o falsa applicazione di norma di diritto. Violazione e/o falsa applicazione dell’art. 83 c.p.c., art. 182 c.p.c., comma 2, e del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 12. Il contribuente, sig. P.E. ha conferito al professionista, Dott. G.S., sin dal primo grado di giudizio, una valida procura ai fini della propria difesa. Tale procura risulta allegata agli atti del giudizi. In ogni caso, anche a voler rilevare vizi della procura, i giudici avrebbero dovuto prendere atto della sopravvenuta sanatoria degli stessi, nelle more del giudizio di secondo grado, per il tramite dello strumento della rinnovazione della procura ex art. 182 c.p.c.”.

Per il ricorrente è stata sempre presente in giudizio è stata sempre presente in giudizio la procura alle liti redatta con scrittura privata il (OMISSIS), in quanto il contribuente ha conferito espresso mandato al proprio professionista di fiducia per difenderlo “nell’instaurando procedimento relativo all’impugnazione” dinanzi alla Commissione tributaria di I grado di Bolzano, avverso l’avviso di accertamento n. (OMISSIS), per l’anno 2004. Tale procura, pure se formulata per la partecipazione al procedimento di accertamento per adesione, è stata però allegata al ricorso per il procedimento di primo grado. L’art. 83 c.p.c., poi, prevede che la procura si considera apposta in calce ad un atto del processo anche se rilasciata su foglio separato che sia però congiunto materialmente all’atto cui si riferisce. Non è necessaria, in questi casi, la “cucitura meccanica”, ma si devono considerare elementi che consentano, alla stregua del principio del prudente apprezzamento di fatti e circostanze, di conseguire una ragionevole certezza in ordine alla provenienza dalla parte del potere di rappresentanza ed alla riferibilità della procura al giudizio di cui si tratta. La procura del (OMISSIS), che reca l’indicazione dell’avviso di accertamento da impugnare, è stata allegata al fascicolo processuale di primo grado ed è stata conferita per il “presente grado di processo”. L’assenza di certificazione della autografia della firma del ricorrente non è causa di nullità, anche perchè il difensore ha poi sottoscritto l’atto introduttivo del giudizio di primo grado. Nelle more del giudizio di secondo grado il ricorrente ha rinnovato la procura originariamente rilasciata al proprio professionista di fiducia, Dott. G.S., di fatto, quindi, sanando, con efficacia retraottiva, qualsivoglia ipotetico vizio di nullità della procura originariamente conferita. In data (OMISSIS), infatti, sempre in relazione al medesimo avviso di accertamento, è stata rilasciata nuova procura.

3. Con il terzo motivo di impugnazione il ricorrente deduca il “vizio della sentenza emessa dalla Commissione tributaria di secondo grado di Bolzano ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, per la nullità del procedimento in relazione alla mancata applicazione dell’art. 182 c.p.c., e alla conseguente mancata assegnazione alla parte di un termine perentorio per il rilascio della procura alle liti o per la rinnovazione della stessa. Error in procedendo con riferimento ai fatto processuale costituito dall’obbligo, gravante sul giudicante, in ogni stato e grado del giudizio, di rilevare d’ufficio l’eventuale nullità della procura e di assegnare alla parte un termine per provvedere al relativo rilascio e/o alla relativa rinnovazione ai fini della sanatoria e della regolare costituzione del rapporto processuale.

Applicabilità del disposto di cui all’art. 182 c.p.c., comma 2, novellato anche in ipotesi di presunta inesistenza della procura alle liti”.

Invero, anche se la procura fosse viziata, si configurerebbe una ipotesi di mera nullità della procura e non di sua inesistenza. Il giudice, quindi, avrebbe dovuto provvedere ad assegnare il termine perentorio “per il rilascio della procura” ai sensi dell’art. 182 c.p.c.. Tale norma, non prevede una mera facoltà assegnata al giudicante, ma un vero e proprio obbligo, che non trova limiti se non nella formazione del giudicato, senza che occorra tra l’altro un’apposita eccezione di parte per la relativa operatività, trattandosi di una questione rilevabile d’ufficio, in ogni stato e grado del giudizio, e quindi anche nel giudizio di appello.

4. Con il quarto motivo di impugnazione il ricorrente si duole del “vizio della sentenza emessa dalla Commissione tributaria di secondo grado di Bolzano ex art. 360 c.p.c., n. 4, per nullità del procedimento in relazione all’omessa pronuncia in punto di eccepita inapplicabilità delle indagini bancarie nei confronti dei professionisti per annualità antecedenti l’anno di imposta 2005.

Omesso esame del motivo n. 1 di appello con il quale è stata eccepita la violazione del combinato disposto di cui al D.P.R. n. 600 del 1973, art. 32, così come modificato dalla L. n. 311 del 2004, art. 1, comma 402, lett. A, n. 1, e dell’art. 11 preleggi (motivo n. 1 del ricorso in appello)”. Solo con la modifica apportata dalla L. 30 dicembre 2004, n. 311, art. 1, comma 402, lett. a), n. 1, del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 31, avrebbe consentito all’Amministrazione di estendere anche ai lavoratori autonomi la presunzione legale in base alla quale anche i prelevamenti sarebbero stati considerati redditi “presuntivamente non dichiarati”.

5. Con il quinto motivo di impugnazione il ricorrente deduce il “vizio della sentenza emessa dalla Commissione tributaria regionale di Bolzano ex art. 360 c.p.c., n. 4, per nullità del procedimento in relazione all’omessa pronuncia in punto di eccepita violazione dello Statuto del contribuente, art. 12, commi 2 e 7, (motivo n. 2 del ricorso in appello). Violazione dei diritti e delle garanzie del contribuente sottoposto verifiche fiscali”. Per il ricorrente, da un lato, non sarebbe stato instaurato un vero e proprio contraddittorio in relazione ai movimenti bancari del 2004, con due soli incontri con funzionari dell’Amministrazione, e dall’altro, l’avviso di accertamento sarebbe stato emesso senza attendere il termine dilatorio di sessanta giorni di cui alla L. n. 212 del 2000, art. 12, comma 7, a decorrere dall’ultimo incontro tenutosi il (OMISSIS). Inoltre, non sarebbero mai state comunicate al contribuente le “specifiche ragioni” sottese alla verifica fiscale.

6. Con il sesto motivo di impugnazione il ricorrente deduce il “vizio della sentenza emessa dalla Commissione tributaria di II grado di Bolzano ex art. 360 c.p.c., n. 4, per nullità del procedimento in relazione all’omessa pronuncia in punto di eccepito mancato rispetto del termine di 60 giorni dallo svolgimento del secondo e ultimo incontro con il contribuente (del (OMISSIS)) per l’emissione dell’avviso di accertamento (motivo n. 3 del ricorso in appello).

In realtà, nel caso di specie non vi sarebbe stato il rilascio di un processo verbale di constatazione con riferimento all’anno di imposta 2004, ma, solo lo svolgimento, dopo la comunicazione dell’invito a comparire, di due incontri tra l’ufficio e il contribuente, l’ultimo dei quali si era per l’appunto tenuto in data (OMISSIS). L’avviso di accertamento, invece, è stato emesso in data (OMISSIS), quindi prima del decorso dei 60 giorni dalla data del secondo e ultimo incontro tenutosi con il contribuente.

7. Con il settimo motivo di impugnazione il ricorrente deduce il “vizio della sentenza emessa dalla Commissione tributaria di II grado di Bolzano ex art. 360 c.p.c., n. 4, per nullità del procedimento in relazione all’omessa pronuncia in punto di eccepita violazione dello Statuto del contribuente, art. 6, comma 4, (motivo n. 4 del ricorso in appello)”. Infatti, al contribuente non possono in ogni caso essere richiesti documenti ed informazioni già in possesso dell’amministrazione finanziaria o di altre amministrazioni pubbliche indicate dal contribuente. Poichè il contribuente aveva consegnato all’ufficio copia degli estratti conto bancari dai quali emergeva che le somme contestate si riferivano a operazioni di liquidazione di patrimonio oggetto di precedenti investimenti, e ulteriori e diverse spiegazioni sul punto, essendo, quelle in suo possesso più che esaustive.

8. Con l’ottavo motivo di impugnazione il ricorrente deduce il “vizio della sentenza della Commissione tributaria di II grado di Bolzano ex art. 360 c.p.c., n. 4, per nullità del procedimento in relazione all’omessa pronuncia in punto di eccepita violazione del combinato disposto di cui al D.P.R. n. 600 del 1973, art. 38, e del D.P.R. n. 63 del 1972, art. 51, (motivo n. 5 del ricorso in appello)”. Infatti, l’accertamento ha riguardato operazioni non imponibili ai fini Iva, quali, per l’appunto, giro conti, vendite e acquisti di azioni o quote di fondi patrimoniali, oltre ad incassi di affitti. Non poteva trovare applicazione, allora, il disposto di cui al D.P.R. n. 633 del 1972, art. 51.

9. Con il nono motivo di impugnazione il ricorrente lamenta il “vizio della sentenza emessa dalla Commissione tributaria di II grado di Bolzano ex art. 360 c.p.c., n. 4, per nullità del procedimento in relazione all’omessa pronuncia in punto di eccepita violazione del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 32, comma 1, nn. 2 e 7, n. 3, della L. n. 241 del 1990, e della L. n. 212 del 2000, artt. 6 e 7, e del D.Lgs. n. 196 del 2003, art. 11, (motivo n. 6 del ricorso in appello)”. Il giudice di appello, infatti, non ha emesso alcuna pronuncia in ordine all’eccepito vizio di motivazione dell’avviso di accertamento.

10. Con il decimo motivo di impugnazione il ricorrente deduce il “vizio della sentenza emessa dalla Commissione tributaria di II grado di Bolzano ex art. 360 c.p.c., n. 4, per nullità del procedimento in relazione all’omessa pronuncia in punto di eccepita mancata considerazione, da parte dei giudici di prime cure, delle osservazioni nel merito addotte dall’odierno ricorrente in sede di ricorso di primo grado”. Infatti, il giudice di appello, ha omesso il vaglio della richiesta della ricorrente di considerare le varie argomentazioni dedotte in sede di ricorso introduttivo. In particolare, i giudici di prime cure non avevano considerato: l’importo delle cauzioni per l’affitto, pari a Euro 900,00; il rimborso spese a favore di un’associazione di cui faceva parte il contribuente per Euro 5.476,19; il rimborso spese sempre a favore dell’associazione predetta per Euro 3.745,30; la mancata deduzione di spese forfettarie relative a canoni di locazione. Inoltre, parte degli importi relativi ai canoni di locazione risultavano già passati, con violazione del principio di doppia imposizione.

11. I primi tre motivi, che vanno esaminati congiuntamente per la loro stretta connessione, sono fondati.

11.1. Al presente giudizio si applica, infatti, ratione temporis, del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 12, comma 5, in base al quale “Il presidente della commissione o della sezione o il collegio possono tuttavia ordinare alla parte di munirsi di assistenza tecnica fissando un termine entro il quale la stessa è tenuta, a pena di inammissibilità, a conferire l’incarico a un difensore abilitato”. Tale norma è stata poi modificata dal D.Lgs. 24 settembre 2015, n. 156, art. 9, comma 1, lett. e), in vigore dal 1 gennaio 2016. Solo a decorrere da tale data il D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 12, comma 10, prevede un rimando espresso all’art. 182 c.p.c..

Del resto, trova applicazione alla fattispecie in esame, per il peculiare procedimento di sanatoria del vizio su sollecitazione del giudice, anche l’art. 182 c.p.c., comma 2, come modificato dalla L. 18 giugno 2009, n. 69, art. 46, comma 2, essendo stato il giudizio instaurato con ricorso notificato il 30-5-2010 e depositato il 3-6-2010, quindi dopo il 4 luglio 2009. L’attuale formulazione dell’art. 182 c.p.c., comma 2, prevede che il giudice, quando rileva un difetto di rappresentanza, di assistenza o di autorizzazione ovvero un vizio che determina la nullità della procura al difensore, debba assegnare alle parti un termine perentorio per sanare il difetto di rappresentanza, assistenza o autorizzazione ovvero per il rilascio della procura alle liti o per la rinnovazione. Secondo l’interpretazione di questa Corte da cui il Collegio non intende discostarsi (cfr., sul punto, Cass., sez. L., 29 luglio 2020, n. 16252, che riprende Cass. n. 29802 del 18/11/2019, che consente al giudice di verificare d’ufficio se agli atti del processo risulti l’esistenza di un altro mandato difensivo conferito anche per il grado che si stava celebrando, così da rendere superflua la rinnovazione della procura viziata; Cass. n. 10885 del 7 maggio 2018), dall’interpretazione letterale della norma si evince la previsione della sanatoria dei vizi della procura, attraverso l’assegnazione di un termine da parte del giudice, anche quando la procura sia del tutto mancante. In caso contrario non si spiegherebbe il richiamo testuale all’assegnazione del termine per il “rilascio della procura o per la rinnovazione della stessa”. Deve ritenersi, al riguardo, che il giudice sia investito del potere officioso di verificare la corretta instaurazione del contraddittorio, rilevando, sin dalla fase iniziale, i vizi degli atti processuali relativi allo ius postulandi e di consentire, così, alla parte di poterli emendare senza instaurare un nuovo giudizio. La visione del processo che ne discende è meno formalistica (in termini, Cass. n. 10885/2018 cit.) e consente che, attraverso la segnalazione del giudice, la parte possa sanare qualunque vizio della procura; la disposizione, evitando una pronuncia in rito, risponde ad esigenze di economia processuale connesse al proliferare di giudizi a seguito della dichiarazione di nullità della procura.

11.2. Per tale ragione, il testo novellato dell’art. 182 c.p.c., comma 2, ha previsto l’obbligo per il giudice di assegnazione di un termine “perentorio” per la regolarizzazione (“il giudice assegna alle parti un termine”) in luogo della facoltà, nel testo anteriore alla modifica di cui alla L. 18 giugno 2009, n. 69, art. 46 comma 2, (“il giudice può assegnare un termine”). Ma va, soprattutto, evidenziato che, mentre il testo previgente prevedeva la possibilità di regolarizzazione della procura solo nei casi di difetto di rappresentanza, assistenza ed autorizzazione, l’attuale formulazione estende la sanatoria ai casi di assenza della procura ovvero ai casi di rinnovazione, facendo salvi gli effetti sostanziali e processuali della domanda, che si verificano fin dal momento della prima notificazione, se il termine per la sanatoria viene rispettato.

11.3. La modifica normativa è in linea con la giurisprudenza di questa Corte, che, nell’interpretare l’art. 182 c.p.c., nel testo anteriore alla modifica di cui alla L. 18 giugno 2009, n. 69, art. 46 comma 2, è unanime nel ritenere che, in tutti i casi in cui vi sia un vizio, della procura, e, persino in casi di omesso deposito della procura speciale alle liti, che sia stata semplicemente enunciata o richiamata negli atti della parte, il giudice è tenuto ad invitare la parte a produrre l’atto mancante, e tale invito può e deve essere fatto, in qualsiasi momento, anche dal giudice dell’appello; conseguentemente, solo in esito ad esso il giudice deve adottare le conseguenti determinazioni circa la costituzione della parte in giudizio, reputandola invalida soltanto nel caso in cui l’invito sia rimasto infruttuoso (Cass. Sez. Un. 28337 del 22/12/2011, Cass. n. 11359 del 22/05/2014 e n. 19169/2014.; Cass. Sez. III, n. 3181 del 18/02/2016). D’altro canto, le Sezioni Unite, proprio in relazione alla portata dell’art. 182 c.p.c., comma 2, hanno di recente affermato il principio in forza del quale il comma 2, – anche nel testo anteriore alle modifiche introdotte dalla L. n. 69 del 2009, – deve essere interpretato nel senso che il giudice che rilevi un difetto di rappresentanza, assistenza o autorizzazione, è tenuto a promuovere la sanatoria, in qualsiasi fase e grado del giudizio ed indipendentemente dalle cause del predetto difetto, assegnando a tal uopo un termine alla parte che non vi abbia già provveduto di sua iniziativa, con effetti ex tunc, senza il limite delle preclusioni derivanti da decadenze processuali (Cass. S.U. n. 9217/10 e, nel medesimo senso, Cass. S.U. 28337/2011, in materia di nullità della procura ad litem, Cass. 22559/2015 e da ultimo Cass. sez. IL 14/02/2017, n. 3894).

11.4. Peraltro, proprio in relazione al processo tributario, questa Corte, a Sezioni Unite (Cass., sez. un., 13 dicembre 2017, n. 29919), ha affermato che l’ordine impartito dal giudice al contribuente, nel giudizio di primo grado, di munirsi di assistenza tecnica – nel caso in cui lo stesso contribuente non si sia avvalso dell’assistenza di un difensore abilitato per proporre l’impugnazione dell’atto impositivo – ancorchè astrattamente ammissibile anche in secondo grado, non deve essere reiterato, con conseguente inammissibilità dell’appello per mancanza di “ius postulandi”. L’impugnazione è parimenti inammissibile, senza che la Commissione tributaria regionale debba prima formulare l’invito a munirsi di difensore, se la medesima parte, sfornita in grado di appello della necessaria difesa tecnica, nel giudizio davanti alla Commissione tributaria provinciale sia stata comunque resa edotta dall’eccezione di controparte della necessità dell’assistenza tecnica.

Si è chiarito, quindi, che, anche seguendo l’orientamento della Corte costituzionale (sentenza n. 891/2000), l’inammissibilità del ricorso si verifica solo a seguito di ordine ineseguito da parte del giudice nei termini fissati. Si è precisato che trattasi di “semplice assistenza tecnica” (e non anche di rappresentanza), il cui incarico può essere conferito anche in sede di udienza pubblica, D.Lgs. n. 546 del 1992, ex art. 12, comma 3, u.p., (Cass., sez. 5, 11 maggio 2018, n. 11435; vedi anche Cass., sez. 5, 8 maggio 2019, n. 12134; Cass., sez.5, 31 maggio 2019, n. 14943). Inoltre, il medesimo principio vale anche in appello (Cass., sez. 6-5, 28 febbraio 2018, n. 4754), ma con la precisazione che se l’ordine di munirsi di assistenza tecnica sia stato già impartito dal giudice al contribuente nel giudizio di primo grado, ma lo stesso contribuente non si sia avvalso dell’assistenza di un difensore per proporre l’impugnazione, tale ordine, anche se astrattamente ammissibile, non deve essere reiterato in sede di gravame. Le medesime considerazioni valgono anche nel caso in cui il contribuente sia stato messo a conoscenza della mancanza della necessaria assistenza tecnica dall’eccezione della controparte, rendendo, quindi, superfluo l’ordine del giudice, che non deve reiterarlo in secondo grado.

12. La Commissione tributaria di II grado di Bolzano, invece, ha ritenuto che “effettivamente, negli atti processuali non risulta alcuna procura alle liti redatta ai sensi del (D.Lgs.) n. 546 del 1992, art. 12, comma 3”, giungendo a dichiarare “inammissibile il ricorso di primo grado e l’atto di appello”, “sulla base dell’art. 81 c.p.c.”, senza applicare il disposto del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 12, comma 5, come pure dell’art. 182 c.p.c., comma 2, e quindi senza assegnare il termine perentorio entro il quale il ricorrente avrebbe dovuto provvedere al “rilascio della procura”, come previsto espressamente dalla norma, con efficacia ex tunc. In tal modo il giudice di appello ha inteso che la procura rilasciata dal ricorrente fosse non già nulla ma inesistente, e, in quanto tale, inidonea a produrre effetti giuridici ed insuscettibile di sanatoria. Tale interpretazione, tuttavia, contrasta con il tenore letterale dell’art. 182 c.p.c., e con l’interpretazione univoca di questa Corte (Cfr. Cass. 10885/2018 cit.) che, prevedendo l’obbligo, e non la facoltà per il giudice, di assegnare alla parte un termine per il rilascio e la rinnovazione della procura, ritiene possibile la sanatoria anche in casi ben più gravi in cui la procura manchi del tutto. Ritiene, quindi, il Collegio che non possa attribuirsi rilievo alla distinzione tra nullità ed inesistenza della procura, anche alla luce del carattere del tutto residuale di tale ultima categoria in sede processuale (si veda, sul punto, Cass. n. 31476 del 3/12/2019) in considerazione della possibilità attribuita al giudice di porre rimedio anche alle ipotesi di assenza della procura.

13. Nel caso di specie, poi, la procura non difettava dei requisiti minimi. Infatti, la procura è stata rilasciata dal ricorrente il (OMISSIS), per poi essere rinnovata il (OMISSIS), ai sensi dell’art. 182 c.p.c., di iniziativa del ricorrente, dopo che l’Agenzia delle entrate aveva sollevato l’eccezione di inammissibilità dell’appello per inesistenza della procura con le proprie controdeduzioni nel giudizio di appello. La procura era del seguente tenore, per come è trascritto nel ricorso di cassazione a pagina 8 (“Il sottoscritto P.E….con la presente conferisce al Dott. G.S….procura speciale illimitata a rappresentare il sottoscritto nel presente grado di processo eleggendo allo scopo domicilio presso il suo studio in (OMISSIS)…”). Tale procura, utilizzata dal difensore nel corso del procedimento di accertamento per adesione, è stata poi allegata al fascicolo di primo grado dinanzi alla Commissione tributaria di I grado di Bolzano. Nella procura era indicato con precisione l’avviso di accertamento cui si riferiva n. (OMISSIS), ossia il medesimo atto impositivo avverso il quale il difensore ha proposto ricorso. Il Dott. G. ha indicato nel ricorso che il sig. P.E. era “rappresentato e difeso dal Dott. G….secondo la procura già depositata”.

14. Deve ritenersi, dunque, che anche l’originaria procura era valida ai fini della instaurazione del giudizio di primo grado.

14.1. Invero, l’art. 83 c.p.c., prevede che “la procura si considera apposta in calce anche se rilasciata su foglio separato che sia però congiunto materialmente all’atto cui si riferisce”.

14.2. Pertanto, trova applicazione la giurisprudenza di questa Corte per cui il requisito, posto dall’art. 83 c.p.c., comma 3, – nel testo modificato dalla L. n. 141 del 1997, art. 1 -, della materiale congiunzione tra il foglio separato con il quale la procura sia stata rilasciata e l’atto cui essa accede, non si sostanzia nella necessità di una cucitura meccanica, ma ha riguardo ad un contesto di elementi che consentano, alla stregua del prudente apprezzamento di fatti e circostanze, di conseguire una ragionevole certezza in ordine alla provenienza dalla parte del potere di rappresentanza ed alla riferibilità della procura stessa al giudizio di cui trattasi (Cass., sez. 1, 6 febbraio 2018, n. 2813; Cass., sez. L., 27 maggio 2009, n. 12332).

Invero, deve ribadirsi che la strumentalità che le forme processuali assumono è in funzione della attuazione della giurisdizione mediante decisioni di merito e che la giustizia della decisione è scopo dell’equo processo (Cass., n. 26638 del 2017), in uniformità con i criteri elaborati dalla Corte Europea dei diritti dell’uomo.

Tutti gli elementi della procura speciale propendono per la sicura riferibilità della stessa al procedimento giurisdizionali instaurato dinanzi alla Commissione tributaria di I grado e, poi di II grado, di Bolzano: il riferimento al “grado” del giudizio; l’indicazione dell’avviso di accertamento oggetto di impugnazione; l’espresso riferimento nel ricorso giurisdizionale alla procura “già depositata”, e quindi da ritenere congiunta con il ricorso.

14.3. Peraltro, nel ricorso per cassazione a pagina 16 è stato correttamente trascritto anche il contenuto della procura rilasciata in rinnovazione nel corso del giudizio di appello, del seguente tenore “Il sottoscritto P.E….conferisce nuovamente, per quanto necessario, ai sensi dell’art. 182 c.p.c., al Dott. G.S….a conferma dei poteri già conferiti il (OMISSIS), procura a rappresentarlo nel procedimento avviato con ricorso dell'(OMISSIS) e attualmente pendente innanzi alla Commissione tributaria di Bolzano R.G. 183/2011”.

15. Nella specie, dunque, la Commissione tributaria di II grado è incorsa sia in violazione di legge che in vizio di motivazione sul punto, sub specie di motivazione meramente apparente, e quindi, omessa, trattandosi di sentenza depositata il 28-3-2013, con applicazione del vizio di motivazione di cui all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, nella versione modulata in base al D.L. n. 83 del 2012, in vigore per le sentenze depositate a decorrere dall’11. settembre 2012.

16. Inoltre, questa Corte (Cass., sez. 5, 4 luglio 2019, n. 17986; Cass., 21 febbraio 2019, n. 5110; Cass., 17 febbraio 2015, n. 3084; Cass. 5372/2017; 5110/2019) ha ritenuto che, in tema di processo tributario, in ragione del principio di integrazione delle norme non incompatibili del codice di rito civile, è applicabile il disposto di cui all’art. 182 c.p.c. (come modificato dalla novella di cui alla L. n. 69 del 2009). Va precisato che il D.Lgs. n. 546 del 1992, il nuovo art. 12, comma 10, prevede che “si applica l’art. 182 c.p.c., ed i relativi provvedimenti sono emessi dal presidente della commissione o dalla sezione o dal collegio”.

17. Peraltro, non rileva neppure la mancanza di certificazione della sottoscrizione del ricorrente da parte del difensore. Infatti, per questa Corte nel processo tributario, le modalità di conferimento dell’incarico ai difensori sono disciplinate, nel giudizio di primo grado, dal D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 12, comma 3, il quale consente che il conferimento abbia luogo, oltre che con atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero in calce od a margine di un atto del processo, anche “oralmente” con dichiarazione verbalizzata in udienza; sicchè la mancanza di autenticazione, da parte del difensore, della firma apposta dal contribuente per procura in calce od a margine del ricorso introduttivo non ne determina l’inammissibilità, salvo che la controparte non contesti espressamente l’autografia della sottoscrizione non autenticata (Cass., sez. 6-5, 2 dicembre 2014, n. 25469; Cass., 28 giugno 2019, n. 17533).

18. Tutti i restanti motivi di ricorso sono assorbiti, e saranno valutati dal giudice del rinvio.

19. La sentenza impugnata deve, quindi, essere cassata, con rinvio alla Commissione tributaria di II grado di Bolzano, in diversa composizione, che provvederà anche sulle spese del giudizio di legittimità.

PQM

Accoglie i motivi primo, secondo e terzo di ricorso; dichiara assorbiti i restanti, cassa la sentenza impugnata, con rinvio alla Commissione tributaria di II grado di Bolzano, in diversa composizione, cui demanda di provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio, il 20 novembre 2020.

Depositato in Cancelleria il 28 gennaio 2021

 

 

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA