Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 1906 del 27/01/2011

Cassazione civile sez. II, 27/01/2011, (ud. 02/12/2010, dep. 27/01/2011), n.1906

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ELEFANTE Antonino – Presidente –

Dott. MIGLIUCCI Emilio – rel. Consigliere –

Dott. BIANCHINI Bruno – Consigliere –

Dott. MANNA Felice – Consigliere –

Dott. CORRENTI Vincenzo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso 14894-2005 proposto da:

MARCOS SRL ora MARCOS SRL NIG. LTD., in persona dell’Amministratore

Unico e legale rappresentante pro tempore, C.F. (OMISSIS),

elettivamente domiciliata in ROMA, VIA BOEZIO 92, presso lo studio

dell’avvocato LAGONEGRO ANNA, che la rappresenta e difende unitamente

agli avvocati ROMANO CLAUDIO, CAZZETTA PIERLUIGI;

– ricorrente –

contro

P.M. C.F. (OMISSIS), elettivamente

domiciliato in ROMA, VIA POLESINE 20, presso lo studio dell’avvocato

PATERNOSTER MARIA TERESA, che lo rappresenta e difende unitamente

all’avvocato LELARIO FERDINANDO;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 1060/2004 della CORTE D’APPELLO di MILANO,

depositata il 16/04/2004;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

02/12/2010 dal Consigliere Dott. EMILIO MIGLIUCCI;

udito l’Avvocato ANNA LAGONEGRO difensore della ricorrente che ha

chiesto di riportarsi alle difese depositate ed insiste;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

SCARDACCIONE Eduardo Vittorio che ha concluso per il rigetto del

ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

P.M. esponeva che: aveva concluso con la Marcos s.r.l. contratto preliminare con cui quest’ultima si era obbligata a vendergli un appartamento con annessa cantina nella palazzina E facente parte di un complesso immobiliare sito nel Comune di Bernareggio; nonostante avesse versato le somme dovute, la promittente venditrice non aveva proceduto alla stipula del contratto definitivo; che nel contratto preliminare figurava una clausola con cui l’attore si era obbligato a pagare alla Marcos s.r.l. gli interessi di preammortamento del mutuo che l’acquirente si sarebbe accollato al momento del rogito; tale clausola era da considerarsi inefficace o nulla per indeterminatezza e, in ogni caso, era vessatoria anche ex lege n. 52 del 1996, sicchè l’attore aveva diritto alla ripetizione degli importi a tale titolo versato; la Marcos non aveva ultimato alcuni lavori relativi alle parti comuni.

Pertanto, l’istante citava in giudizio, dinanzi al Tribunale di Lecco, la Marcos s.r.l. per sentire accertare la disponibilità degli attori, effettuate le opportune compensazioni con i crediti derivanti dalla clausola sub 2 b del contratto, ad adempiere ogni eventuale residua obbligazione e l’inadempimento della convenuta al contratto preliminare; emettersi nei suoi confronti sentenza costitutiva ex art. 2932 c.c., con condanna della medesima all’esecuzione dei lavori o, in subordine, determinarne il valore e autorizzare gli attori alla loro esecuzione o ancora determinare il minor valore del bene; infine instava per la condanna alla restituzione di quanto già pagato dall’attore in eccedenza.

Si costituiva la Marcos s.r.l. che, contestando le allegazioni della controparte, concludeva per il rigetto della domanda di parte attrice.

Con sentenza dep. 16 ottobre 2000 il Tribunale: trasferiva all’attore il bene promesso in vendita previo pagamento del residuo prezzo dovuto pari a L. 79.583.381 oltre I.V.A. previo accollo della rispettiva quota del mutuo fondiario; condannava la convenuta all’esecuzione delle opere non realizzate; rigettava la domanda di nullità della clausola relativa agli interessi di preammortamento del mutuo di cui era riconosciuta la validità e quella di restituzione degli importi a tale titolo versati.

Con sentenza dep. il 16 aprile 2004 la Corte di appello di Milano rigettava l’impugnazione proposta dalla Marcos s.r.l..

I giudici di appello, per quel che ancora interessa nella presente sede, ritenevano quanto segue:

a) la pretesa della promittente, secondo cui le somme ancora dovute dovevano essere maggiorate di ulteriori importi, era inammissibile ai sensi dell’art. 345 cod. proc. civ., posto che la convenuta si era limitata a instare per il rigetto della domanda proposta dagli attori, riservandosi di chiedere in separato giudizio tutti gli importi ancora dovuti;

b) ugualmente, poichè nel giudizio di primo grado la difesa della convenuta si era limitata a chiedere il rigetto della domanda, era da ritenersi inammissibile la richiesta diretta ad accertare il credito relativamente alla mancata corresponsione delle rate di preammortamento degli interessi del mutuo, così disattendendo il motivo con cui gli appellanti avevano dedotto che, essendo prevista tale corresponsione nel contratto preliminare con clausola riconosciuta dal Tribunale valida, gli attori dovevano essere condannati al relativo pagamento ovvero la domanda di esecuzione specifica doveva essere rigettata per il loro inadempimento o, quanto meno, l’effetto traslativo doveva essere subordinato a tale a pagamento; nè la questione poteva ritenersi ricompresa nella domanda con cui gli attori avevano chiesto la nullità della clausola che prevedeva tali interessi e la ripetizione di quelli versati, posto che la domanda proposta in sede di gravame dalla convenuta aveva ad oggetto un credito ulteriore e diverso;

c) era disattesa la deduzione con cui l’appellante aveva censurato la condanna all’esecuzione dei lavori disposta dal Tribunale il quale non avrebbe considerato che, in base all’art. 7 lett. c) del contratto, alla società venditrice era consentito di apportare modifiche che, a suo in discriminabile giudizio, fossero utili e necessarie e che in effetti la società aveva effettuato miglioramenti per opere pari a L. 100-150.000.000 a fronte di lavori non eseguiti pari a L. 50.000.000; i Giudici di appello osservavano che la clausola in questione non avrebbe consentito certo di non completare quanto promesso in vendita, omettendo di realizzare parti dell’immobile, mentre nella presente sede il rilievo circa le opere migliorative era inconferente, perchè il prezzo della vendita era a corpo e non a misura e comunque la convenuta non aveva formulato alcuna domanda al riguardo;

d) era altresì respinta la deduzione della promittente venditrice secondo cui non era ravvisabile l’inadempimento o il ritardo da parte dell’appellante tale da giustificare la domanda di esecuzione ex art. 2932 cod. civ., atteso che nessun termine per la stipula del contratto definitivo era stato fissato nè le parti potevano stabilire tale termine con loro iniziativa unilaterale; la Corte riteneva che l’art. 1183 cod. civ. non prevede formule sacramentali e che comunque la fissazione di un termine immediato costituisce oggetto implicito della domanda proposta, in quanto domanda di adempimento immediato che era stato correttamente accolta in considerazione del tempo trascorso (oltre tre anni) dalla conclusione dei contratti mentre era risultata la volontà della venditrice di non volere adempiere.

Avverso tale decisione propone ricorso per cassazione la Marcos s.r.l., ora Marcos s.r.l. (NIG.) LTD, sulla base di cinque motivi illustrati da memoria. Resiste con controricorso l’intimato.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Preliminarmente va disattesa l’eccezione di inammissibilità del ricorso proposto dalla Marcos s.r.l., ora Marcos s.r.l (NIG.) LTD, sollevata dal resistente, tenuto conto che dalla documentazione dalla medesima ritualmente e tempestivamente depositata ai sensi dell’art. 372 cod. proc. civ. è emersa l’identità della società ricorrente con quella che è stata parte del giudizio di merito, attesa la continuità giuridica fra le predette, avendo la Marcos s.r.l.

modificato la denominazione e trasferito all’estero la sede della società; d’altra parte, è stata documentata la fonte dei poteri rappresentativi della società di Callistus C. Onyewuchi, cha ha conferito il mandato al difensore.

Con il primo motivo la ricorrente, lamentando violazione e falsa applicazione degli artt. 2907 e 2932 cod. civ., artt. 99 e 345 cod. proc. civ. nonchè omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione su un punto decisivo della controversia (art. 360 c.p.c., nn. 3 e 5), censura la decisione gravata che aveva ritenuto inammissibile, perchè non sarebbe stata proposta in primo grado, la questione relativa alle maggiori somme dovute quando l’accoglimento della domanda ex art. 2932 cod. civ. postula l’offerta di tutte le prestazioni dovute dall’istante: trattasi di presupposti che il giudice deve verificare d’ufficio, per cui la convenuta non aveva alcun onere di deduzione e comunque, nel contestare il diritto avversario, non aveva rinunziato al prezzo dovuto ma aveva dedotto la mancanza di una valida offerta; la questione era stata messa in evidenza con la comparsa conclusionale depositata nel giudizio dinanzi al Tribunale. Con il secondo motivo la ricorrente, lamentando violazione e falsa applicazione degli artt. 2907 e 2932 cod. civ., artt. 99 e 345 cod. proc. civ. nonchè omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione su un punto decisivo della controversia (art. 360 c.p.c., nn. 3 e 5), censura la decisione gravata che aveva ritenuto inammissibile, perchè non sarebbe stata proposta in primo grado, la questione relativa alla mancata corresponsione da parte dei promissari acquirenti delle rate di preammortamento degli interessi il cui omesso pagamento era pacifico, avendo gli attori invocato la sospensione ex art. 1460 cod. civ.; erroneamente la sentenza aveva ritenuto che la questione non fosse ricompresa nella domanda, quando la relativa offerta costituiva un presupposto per il suo accoglimento, per cui non era configurabile un onere di deduzione a carico della Marcos la quale aveva comunque chiesto il rigetto di tutte le domande attoree mentre il loro eventuale accoglimento avrebbe comportato il diritto della società di ottenere la prestazione dovuta; la circostanza era pacifica già davanti al Tribunale, avendo gli attori dichiarato di non dovere corrispondere le rate in parola ed avendo il Tribunale ritenuto implicitamente non dovute quelle successive alla lettera di invito alla stipula; la ricorrente aveva proposto appello; la questione circa l’adempimento della prestazione dovuta anche se sospesa era stata evidenziata con le note di replica.

Il primo e il secondo motivo, essendo strettamente connessi, vanno esaminati congiuntamente. Le censure sono infondate.

I Giudici di appello hanno fatto corretta applicazione dell’art. 2932 cod. civ. che subordina il trasferimento dell’immobile all’adempimento della controprestazione che il giudice deve determinare evidentemente in base a quanto risultato a stregua delle rispettive allegazioni e delle prove offerte dalle parti secondo il relativo onere incombente . Ed invero, la sentenza ha subordinato il trasferimento al pagamento da parte dei promissari acquirenti della somma ancora dovuta nella misura accertata dai Giudici di L. 79.583.381 oltre I.V.A. attraverso l’accollo della quota corrispondente del mutuo previsto contrattualmente al momento della stipula del definitivo: somma che gli attori con l’atto di citazione avevano dichiarato di essere disponibili a versare. In realtà, la questione che la Corte di appello ha ritenuto inammissibile, perchè proposta per la prima volta in sede di gravame, concerneva la determinazione del contenuto della controprestazione posta a carico dei promissari ovverossia gli ulteriori crediti vantati dalla promittente relativamente alle maggiorazioni del prezzo e alla corresponsione delle rate di preammortamento degli interessi che, secondo i Giudici, non avrebbero formato oggetto di alcuna richiesta da parte della convenuta che nel giudizio di primo grado non solo si era limitata a chiedere il rigetto della domanda ma si era riservata di chiedere in separato giudizio gli eventuali crediti ad essa spettanti. In sostanza, la sentenza, ha ritenuto che nel giudizio di primo grado non vi era stata specifica deduzione e, quindi contestazione, da parte della convenuta relativamente alle somme che gli attori avevano offerto a titolo di controprestazione nell’atto di citazione.

Orbene, avendo il promittente acquirente, nel chiedere la sentenza costitutiva ex art. 2932 cod. civ., formulato l’offerta della controprestazione che assumeva dovuta, sarebbe stato onere posto a carico della promittente venditrice allegare e provare che la prestazione offerta non era rispondente al contenuto della obbligazione contratta. Ed invero, l’onere di specifica contestazione – introdotto per i giudizi instaurati dopo l’entrata in vigore della L. n. 353 del 1990 dall’art. 167 c.p.c., comma 1 – imponendo al convenuto di prendere posizione sui fatti posti dall’attore a fondamento della domanda, comporta che i suddetti fatti, qualora non siano contestati dal convenuto stesso, debbono essere considerati incontroversi e non richiedenti una specifica dimostrazione. In particolare, l’esistenza di un controcredito da parte della promittente costituiva oggetto quanto meno di un eccezione riconvenzionale, rimessa evidentemente al potere dispositivo della parte interessata, che la promittente avrebbe dovuto sollevare al fine di paralizzare la domanda di esecuzione specifica del contratto di cui all’art. 2932 cod. civ. nel termine di cui all’art. 180 cod. proc. civ., ratione temporis applicabile. Ne consegue che il Giudice non poteva rilevare d’ufficio l’inadempimento della controparte.

Le considerazioni che precedono vanno ribadite per quel che concerne la mancata corresponsione delle rate di preammortamento, dovendo qui rilevarsi che la sentenza, con motivazione immune da vizi logici o giuridici, ha chiarito che la questione non poteva ritenersi ricompresa nell’oggetto della domanda rivolta dagli attori a fare dichiarare la nullità della relativa clausola, posto che tale domanda era diretta a fare valere la pretesa alla restituzione di quelle versate, per cui evidentemente non riguardava il diritto al pagamento di quelli ulteriori oggetto della pretesa azionata dalla convenuta in sede di gravame e che non rientravano nel thema decidendum del giudizio di primo grado.

Con il terzo motivo la ricorrente, lamentando violazione e falsa applicazione degli artt. 1183 e 2932 cod. civ. nonchè omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione su un punto decisivo della controversia (art. 360 c.p.c., nn. 3 e 5), censura la decisione gravata che aveva accolto la domanda di trasferimento immediato degli immobili promessi in vendita; denuncia che la motivazione era: a) insufficiente laddove l’aveva considerata inadempiente, quando il termine era rimesso alla sua volontà e aveva ritenuto comunque necessaria la sua fissazione per la natura della prestazione, non spiegando perchè essa ricorrente dovesse ritenersi inadempiente se il termine era rimesso alla sua volontà e perchè potesse essere considerato superfluo se aveva riconosciuto che era necessario: il che era tanto più evidente nella specie attese le pratiche propedeutiche alle quali si era fatto riferimento; b) contraddittoria, perchè se il termine, come riconosciuto dai Giudici, era rimesso alla volontà della Marcos s.r.l., questa non poteva considerarsi inadempiente; c) erronea, perchè il principio applicato dalla Corte non era applicabile al caso concreto, posto che nella specie il termine era presente, sebbene rimesso al libero arbitrio di essa ricorrente.

Il motivo è infondato.

In primo luogo va considerato che, anche quando le parti abbiano rimesso alla volontà del debitore la fissazione del termine per l’adempimento, spetta al giudice di stabilirlo secondo le circostanze (art. 1183 c.c., u.c.) quando poi in concreto non sia stato fissato, dovendo qui considerarsi che la determinazione del termine non può essere rimessa al mero arbitrio del debitore, che altrimenti potrebbe approfittare di tale situazione rendendosi inadempiente: proprio al fine di contrastare siffatto atteggiamento è previsto l’intervento del giudice, atteso che la condotta delle parti deve essere improntata ai principi di correttezza e buona fede, dovendo il comportamento dell’uno salvaguardare l’interesse dell’altro. In particolare, con riferimento al contratto preliminare, qualora le parti abbiano rimesso alla volontà di una di esse la fissazione del termine relativo alla stipulazione del contratto definitivo, e quest’ultima ritardi ingiustificatamente l’esercizio di tale facoltà, l’altra parte, adempiute le obbligazioni poste a suo carico, può tanto rivolgersi al giudice per la fissazione di un termine, ex art. 1183 cod. civ., quanto proporre direttamente domanda di adempimento in forma specifica, ex art. 2932 c.c. (domanda nella quale deve ritenersi implicita la richiesta di fissazione del detto termine), cfr. Cass. 15587/2001.

Ed invero, l’ingiustificato e prolungato inadempimento della parte alla quale era rimessa la fissazione del termine, da un lato, consente alla controparte di chiederne l’immediato adempimento e al giudice di emettere condanna, una volta verificata tale condotta:

nella specie, la sentenza ha puntualmente compiuto tale accertamento, evidenziando che la promittente era rimasta inadempiente nonostante il lungo tempo trascorso dalla stipula dei preliminari, dimostrando anzi la volontà di non adempiere. Con il quarto motivo la ricorrente, lamentando violazione e falsa applicazione degli artt. 81 e 112 cod. proc. civ., omessa motivazione su un punto decisivo della controversia e nullità (art. 360 c.p.c., nn. 3, 4 e 5, la ricorrente denuncia il mancato esame della questione – peraltro rilevabile d’ufficio – con cui era stata dedotta la carenza di legittimazione attiva degli attori a pretendere l’esecuzione di opere relative alle parti comuni che fanno parte del condominio e sono quindi di tutti i condomini nel loro complesso.

Il motivo va disatteso.

La questione, non risultando trattata nella sentenza impugnata, deve ritenersi nuova e, come tale, inammissibile in sede di legittimità:

la ricorrente avrebbe dovuto allegare e dimostrare di avere con l’atto di appello formulato al riguardo uno specifico motivo di gravame, trascrivendone il testo, essendo del tutto irrilevante la deduzione con la comparsa conclusionale.

Con il quinto motivo la ricorrente, lamentando violazione e falsa applicazione degli artt. 1362, 1363 e 1366 cod. civ. nonchè omessa,insufficiente e contraddittoria motivazione su un punto decisivo della controversia (art. 360 c.p.c., n. 5) e nullità, censura la sentenza che aveva disatteso la corretta interpretazione della clausola formulata da essa ricorrente a proposito della manca esecuzione di lavori, rilevando come fosse apodittica la motivazione secondo cui le migliorie non avrebbero attribuito il potere di non completare le parti dell’immobile e che le stesse sarebbero irrilevanti; nessuna motivazione era stata formulata in merito alla connessione fra l’innalzamento qualitativo dell’immobile e l’interpretazione della clausola in esame operata da essa ricorrente;

la sentenza aveva violato l’art. 1362 cod. civ. tenuto conto che criterio prioritario e fondamentale nella ricerca della comune intenzione dei contraenti è il significato letterale delle parole.

Il motivo è infondato.

La sentenza ha ritenuto che la facoltà di introdurre nell’edificio elementi innovativi o modificativi non le conferiva il potere di non eseguire le opere promesse in vendita: formulava la interpretazione della previsione contrattuale, tenendo conto del tenore letterale della richiamata clausola con motivazione che è immune da vizi logici e giuridici.

Al riguardo, va ricordato che in tema di interpretazione del contratto, l’accertamento della volontà dei contraenti in relazione al contenuto del negozio si traduce in un’indagine di fatto affidata in via esclusiva al giudice di merito, censurabile in sede di legittimità, oltre che in ipotesi di motivazione inadeguata, in caso di violazione delle norme ermeneutiche, che nella specie non sussiste. Ne consegue che è inammissibile la critica della ricostruzione del contenuto della volontà negoziale operata dal giudice di merito che si risolva nella proposta di un’interpretazione diversa, come appunto si è verificato nella specie, in cui in sostanza la ricorrente formula una interpretazione soggettiva della clausola difforme da quella accolta in sentenza.

Il ricorso va rigettato.

Le spese della presente fase vanno poste a carico della ricorrente, risultata soccombente.

PQM

Rigetta il ricorso.

Condanna la ricorrente al pagamento in favore del resistente delle spese relative alla presente fase che liquida in Euro 4.200,00 di cui Euro 200,00 per esborsi ed Euro 4.000,00 per onorari di avvocato oltre spese generali ed accessori di legge.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 2 dicembre 2010.

Depositato in Cancelleria il 27 gennaio 2011

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA