Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 1906 del 25/01/2018


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Cassazione civile, sez. I, 25/01/2018, (ud. 23/11/2017, dep.25/01/2018),  n. 1906

Fatto

FATTI DI CAUSA

M.G. adì, D.Lgs. n. 150 del 2011, ex art. 22, e art. 702 bis c.p.c., il Tribunale di Cosenza per sentir dichiarare l’insussistenza della causa d’incompatibilità dalla carica di consigliere del comune di (OMISSIS), di cui alla delibera di presa d’atto del 19.2.2015, riferita al D.Lgs. n. 267 del 2000, art. 69, comma 5, e per ottenere la condanna del Comune al risarcimento del danno non patrimoniale per l’ingiusta esclusione dal Consiglio comunale. Nella contumacia di A.C., prima candidata non eletta subentrata al M., e nel contraddittorio del Comune, il Tribunale adito ritenne sussistente l’esimente di cui all’art. 63, comma 3, in quanto la pubblicazione del manifesto dal titolo “tutti i cittadini devono sapere”, da cui era scaturita l’azione a tutela della reputazione del Comune nei confronti del Consigliere comunale, doveva ritenersi fatto connesso con l’esercizio del mandato. Per l’effetto il Tribunale, annullato ogni provvedimento, dispose l’immediata reintegrazione del M. e condannò il Comune al risarcimento del danno, liquidato in Euro 5.000,00.

Con sentenza del 24.11.2016, la Corte d’Appello di Catanzaro dichiarò il difetto di legittimazione del Comune in ordine alle questioni relative alla decadenza dalla carica di consigliere comunale del M. e, preso atto che la subentrante A., unica legittimata, non se ne era doluta, rilevò che il relativo capo era passato in giudicato. Ritenne, invece, il Comune legittimato in ordine alla “ordinaria causa di risarcimento del danno”, connessa con quella elettorale perchè fondata sui medesimi presupposti, e provato il danno, anche sulla base di nozioni di comune esperienza, in quanto derivante dalla privazione del diritto-dovere di esercitare la carica, confermando la liquidazione equitativa effettuata dal Tribunale e non specificamente contestata. Per la cassazione della sentenza, il Comune ha proposto ricorso con tre motivi, con cui censura la statuizione di condanna al risarcimento del danno. M.G. ha depositato atto di costituzione e, successivamente, memoria. Il PG ha depositato conclusioni scritte.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Il Collegio ha autorizzato la redazione della motivazione in forma semplificata.

2. Deve, preliminarmente, affermarsi l’ammissibilità della memoria del M., che pur non ha depositato controricorso. Ed, infatti, dopo la riforma recata dal D.L. n. 168 del 2016 (conv., con modif., dalla L. n. 197 del 2016), deve ritenersi consentito il deposito della memoria ex art. 380 bis c.p.c., quale unica altra attività difensiva permessa nel procedimento a struttura camerale non partecipata e, quindi, equiparata o sostitutiva della partecipazione alla pubblica udienza, che è sempre stata pacificamente ammessa, pur in presenza di controricorso inammissibile (Cass. n. 13093 del 2017), e dunque di deposito di un mero atto di costituzione.

3. Col primo motivo, si deduce la violazione e falsa applicazione degli artt. 40 c.p.c., e D.Lgs. n. 150 del 2011, art. 22, per non avere il giudice d’Appello ritenuto precluso il simultaneus processus delle cause risarcitoria ed elettorale, nonostante le stesse fossero soggette a riti diversi e nonostante esso Comune fosse estraneo al giudizio elettorale.

5. Premesso che non è stata censurata l’affermata responsabilità dell’Ente quale autore dell’illecito, perciò legittimato passivo (pag. 7 sentenza), e che sull’ammissibilità della domanda risarcitoria non sono mai state formulate censure inerenti a profili di giurisdizione, talchè su tale questione – a parte ogni rilievo sulla relativa fondatezza – si è formato il giudicato interno (cfr. Cass. SU n. 24883 del 2008 e successive conformi), la doglianza è inammissibile.

4. E’ bensì vero, infatti, che l’art. 40 c.p.c., nel consentire il cumulo nello stesso processo di domande soggette a riti diversi esclusivamente in presenza di ipotesi qualificate di connessione c.d. “per subordinazione” o “forte” (artt. 31,32,34,35 e 36 c.p.c.), esclude la possibilità di proporre più domande connesse ai sensi dell’art. 33, o dell’art. 103 c.p.c., soggette a riti diversi, ma è anche vero che la mancanza di una ragione di connessione idonea a consentire, ai sensi dell’art. 40 c.p.c., la trattazione unitaria delle cause, può essere eccepita dalle parti o rilevata dal giudice non oltre la prima udienza, in analogia a quanto disposto dal medesimo art. 40, comma 2 (cfr. Cass. n. 9915 del 2007 e 18870 del 2014 cit.) 6. Nella specie, la circostanza sottolineata in seno al ricorso, secondo cui la connessione tra la domanda di risarcimento danni e quella volta a contestare l’ipotesi di decadenza, non dava luogo ad un’ipotesi di connessione “forte” non giova al ricorrente, che non ha riportato il tenore delle sue difese nel costituirsi in giudizio innanzi al primo giudice, dovendo, appena, aggiungersi che anche quando venga denunciato un error in procedendo, il ricorrente non è esentato dall’onere della redazione del motivo, nel rispetto di cui all’art. 366 c.p.c., n. 6 (cfr. Cass. n. 2771 del 2017).

7. Col secondo ed il terzo motivo, il ricorrente lamenta, rispettivamente, la violazione e falsa applicazione degli artt. 2697,2729 e 2059 c.c., e dei principi in tema di onere della prova in materia di danno all’immagine ed alla vita di relazione, nonchè la violazione dell’art. 112 c.p.c..

8. I motivi sono infondati. L’impugnata sentenza non si è discostata dall’orientamento consolidato di questa Corte secondo cui “il danno non patrimoniale, anche quando sia determinato dalla lesione di diritti inviolabili della persona, costituisce danno conseguenza, che deve essere allegato e provato” (sent. Sez. un. n. 26972 del 2008; v. inoltre, Cass. nn. 7211 del 2009 e 2226 del 2012; 21865 del 2013), ma ne ha piuttosto ritenuta espressamente provata la sussistenza in riferimento alla “privazione del diritto-dovere di esercitare la carica di consigliere comunale, benchè eletto e senza che vi fossero cause d’incompatibilità a tale esercizio” ed in riferimento alle regole di comune esperienza, sottolineando la comprensibile frustrazione dell’amministratore pubblico cui è stato impedito l’esercizio del mandato proprio in ragione delle modalità con cui lo ha esercitato.

9. La dedotta violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato va, del pari, rigettata: la doglianza dell’Ente territoriale, quale trascritta in seno al ricorso, era volta alla contestazione del diritto al risarcimento per un’ipotesi di danno in re ipsa e per mancato assolvimento dell’onere della prova, e tale censura è stata valutata dai giudici a quo, che la hanno appunto disattesa, come riportato al p. 8, laddove la mancata specifica contestazione è stata dagli stessi riferita alla taxatio operata in via equitativa.

10. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo. Trattandosi di processo esente, non si applica il D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater.

PQM

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio di legittimità, liquidate in Euro 5.200,00, di cui Euro 200,00, per spese vive, oltre a spese generali e ad accessori, come per legge.

Così deciso in Roma, il 23 novembre 2017.

Depositato in Cancelleria il 25 gennaio 2018

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