Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 19059 del 31/07/2017


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Cassazione civile, sez. VI, 31/07/2017, (ud. 09/05/2017, dep.31/07/2017),  n. 19059

 

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 3

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. AMENDOLA Adelaide – Presidente –

Dott. ARMANO Uliana – Consigliere –

Dott. BARRECA Giuseppina Luciana – rel. Consigliere –

Dott. CIRILLO Francesco Maria – Consigliere –

Dott. TATANGELO Augusto – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 5815/2016 proposto da:

BOFFI S.P.A., – C.F. (OMISSIS), in persona del legale rappresentante,

elettivamente domiciliata in ROMA, VIA CARLO POMA 4, presso lo

studio dell’avvocato MARCO BALIVA, che la rappresenta e difende

unitamente agli avvocati MARIA ANTONIA POGGI STEFANO ZAMPONI e

FILIPPO CARIMATI;

– ricorrente –

contro

FRISINGHELLI S.R.L., – P.I. (OMISSIS), in persona del suo legale

rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA,

PIAZZA CAVOUR presso la CORTE DI CASSAZIONE, rappresentata e difesa

dall’avvocato NATALE CALLIPARI;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 292/2015 della CORTE D’APPELLO di TRENTO,

depositata il 02/09/2015;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 09/05/2017 dal Consigliere Dott. GIUSEPPINA LUCIANA

BARRECA.

Fatto

FATTO E DIRITTO

RILEVATO CHE:

con la sentenza impugnata la Corte di Appello di Trento, in riforma della sentenza del Tribunale di Rovereto, ha condannato Boffi s.p.a. al pagamento in favore di Frisinghelli srI (in forza di contratto di trasporto eseguito per conto della Althea Servizi Logistici, per cui erano state emesse fatture nei confronti del primo mittente Boffi spa, ai sensi del D.Lgs. n. 286 del 2005, art. 7 ter, e succ. mod.) della somma di Euro 4.200,00, con interessi legali dalla domanda al saldo, ed al pagamento delle spese di entrambi i gradi;

avverso la sentenza Boffi s.p.a. ha proposto ricorso con cinque motivi;

ha resistito con controricorso Frisinghelli s.r.l.;

ricorrendo uno dei casi previsti dall’art. 375, comma 1, su proposta del relatore della sezione sesta, il presidente ha fissato con decreto l’adunanza della Corte, ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c.;

il decreto è stato notificato come per legge;

entrambe le parti hanno depositato memorie.

CONSIDERATO CHE:

il ricorso straordinario per cassazione è inammissibile, così come eccepito dalla resistente;

esso è stato spedito per la notificazione a mezzo posta in data 29 aprile 2016 ed è stato notificato in data 6 maggio 2016, quindi oltre il termine di sei mesi ex art. 327 c.p.c., decorrente dalla data di pubblicazione della sentenza impugnata (2 settembre 2015);

la dichiarazione di inammissibilità non è impedita dal tentativo di notificazione effettuato mediante spedizione del ricorso per la notificazione a mezzo posta in data 26 febbraio 2016;

infatti, la spedizione è stata tentata presso il domiciliatario avv. Chiara Pallaoro, con studio in Piazza Cesare Battisti n. 26 Trento, mentre quest’ultima aveva già spostato il proprio studio in Corso III Novembre n. 72/A, sempre in Trento;

l’errore nel primo tentativo di notifica non è imputabile alla ricorrente, alla stregua dei principi espressi dalle Sezioni unite di questa Corte per il caso (come quello in esame) in cui il difensore svolga le sue funzioni in un altro circondario ed abbia proceduto all’elezione di domicilio ai sensi del R.D. 22 gennaio 1934, n. 37, art. 82;

infatti, tali pronunce ricostruiscono il sistema nel senso che in caso di svolgimento di attività al di fuori della circoscrizione di assegnazione si delinea un obbligo di comunicare i mutamenti di domicilio, che invece non sussiste quando il procuratore operi nel suo circondario (così, in particolare, Cass. sez. un., 3818/2009, cui la recente Cass. sez. un. n.14594/16 rinvia per una più completa ricostruzione della normativa del 1934 e della ratio dell’art. 82);

poichè, nel caso di specie, non vi è stata alcuna comunicazione di mutamento del domicilio, l’errore nel primo tentativo di notificazione del ricorso presso il domicilio eletto non è, come detto, imputabile alla ricorrente;

tuttavia, malgrado siffatta non imputabilità, risulta non tempestiva la ripresa del procedimento notificatorio;

va infatti applicato il principio di diritto espresso dalle Sezioni Unite nella citata recente sentenza n. 14594/16, per il quale “In caso di notifica di atti processuali non andata a buon fine per ragioni non imputabili al notificante, questi, appreso dell’esito negativo, per conservare gli effetti collegati alla richiesta originaria deve riattivare il processo notificatorio con immediatezza e svolgere con tempestività gli atti necessari al suo completamento, ossia senza superare il limite di tempo pari alla metà dei termini indicati dall’art. 325 c.p.c., salvo circostanze eccezionali di cui sia data prova rigorosa”;

nel caso di specie, questo limite è stato superato poichè il plico è stato restituito al mittente per irreperibilità il 17 marzo 2016, mentre la ripresa del procedimento notificatorio è stata effettuata il 29 aprile 2016;

non costituiscono circostanze eccezionali idonee a consentire il superamento di detto limite di tempo nè l’istanza rivolta a questa Corte per ottenere la riapertura dei termini, depositata il 18 marzo 2016 (poichè si tratta di scelta della parte che non esclude la necessità di riprendere tempestivamente il procedimento notificatorio, alla stregua di principi giurisprudenziali già affermati da tempo: cfr. Cass. n. 17352/09), nè l’indicazione dell’indirizzo errato nell’atto di precetto notificato dalla parte destinataria dell’impugnazione (poichè questa indicazione può tutt’al più rilevare ai fini dell’imputabilità dell’errore – che è stata già esclusa – non ai fini della verifica della tempestività della ripresa del procedimento notificatorio);

in conclusione, il ricorso va dichiarato inammissibile;

le spese del giudizio di legittimità possono essere compensate attesa la sopravvenienza della sentenza a Sezioni Unite n. 14594/16, di cui sopra;

sussistono i presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

PQM

 

La Corte dichiara inammissibile il ricorso. Compensa le spese del giudizio di legittimità.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso ~ a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio della Sezione Sesta – 3 Civile della Corte Suprema di Cassazione, il 9 maggio 2017.

Depositato in Cancelleria il 31 luglio 2017

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