Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 19059 del 28/09/2016


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Cassazione civile sez. VI, 28/09/2016, (ud. 19/05/2016, dep. 28/09/2016), n.19059

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 3

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ARMANO Uliana – Presidente –

Dott. FRASCA Raffaele – rel. Consigliere –

Dott. SESTINI Danilo – Consigliere –

Dott. BARRECA Giuseppina Luciana – Consigliere –

Dott. SCRIMA Antonietta – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 5086/2014 proposto da:

SAES SRL, in persona del legale rappresentante pro tempore,

elettivamente domiciliata in ROMA, VIA LUIGI SETTEMBRINI 24, presso

lo studio dell’avvocato ANTONINO ORDILE, che la rappresenta e

difende giusta procura in calce del ricorso;

– ricorrenti –

contro

OBERTI SRL, in persona del legale rappresentante pro tempore,

elettivamente domiciliata in ROMA, VIA G. MAZZINI 73, presso lo

studio dell’avvocato GIANLUCA VARVO, rappresentato e difeso

dall’avvocato FRANCESCO RIMANO giusta procura in calce del

controricorso;

– controricorrente –

avverso l’ordinanza rg. n. 888/13 della CORTE D’APPELLO di BOLOGNA,

depositata il 24/12/2013;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

19/05/2016 dal Consigliere Relatore Dott. RAFFAELE FRASCA;

udito l’Avvocato ORDILE ANTONINO difensore del ricorrente che si

riporta agli scritti; chiede la fissazione in pubblica udienza;

udito l’Avvocato IULIANO FRANCESCO, difensore del resistente che si

riporta agli scritti inammissibilità.

Fatto

RITENUTO IN FATTO

quanto segue:

p.1. La S.A.E.S. s.r.l., ha proposto ricorso per cassazione, ai sensi dell’art. 348-ter c.p.c. , comma 3, contro la s.r.l. Oberti avverso l’ordinanza ex art. 348-bis c.p.c., del 24 dicembre 2013, con cui la Corte d’Appello di Bologna ha dichiarato inammissibile l’appello da essa ricorrente proposto contro la sentenza di primo grado in una controversia inter partes dal Tribunale di Ferrara il 30 gennaio 2013.

p.2. Al ricorso ha resistito con contriricorso la s.r.l. intimata.

p.3. Prestandosi il ricorso ad essere trattato con il procedimento di cui all’art. 380-bis c.p.c., è stata redatta relazione ai sensi di tale norma e ne è stata fatta notificazione agli avvocati delle parti costituite, unitamente al decreto di fissazione dell’adunanza della Corte.

p.4. Le parti hanno depositato memorie.

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

quanto segue:

p.1. Nella relazione ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c., si sono svolte le seguenti considerazioni:

p.3. Il ricorso può essere deciso in Camera di consiglio ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c, in quanto appare manifestamente inammissibile.

Queste le ragioni.

p.3.1. Nel ricorso il ricorrente, con un primo motivo deduce violazione dell’art. 112 c.p.c., per omessa pronuncia su un motivo di appello e con il secondo un error in indicando.

Si tratta di vizi che, anche a seguito della sentenza n. 1914 del 2016 non sono deducibili contro l’ordinanza di cui all’art. 348-bis c.p.c., come si evince dalla motivazione della decisione, cui si rinvia”.

p.2. Il Collegio condivide le argomentazioni e le conclusioni della relazione, pur dovendosi dare atto che in essa si fa riferimento a due motivi, anzichè a tre motivi, che, in effetti il ricorso contiene.

Esse non sono in alcun modo messe in crisi dalle deduzioni svolte dalla parte ricorrente nella sua memoria.

Queste le ragioni:

p.2.1. Con riferimento al primo motivo nella memoria si svolgono considerazioni che omettono completamente di confrontarsi con il principio di diritto, implicitamente evocato dalla relazione, secondo cui: “L’ordinanza di inammissibilità dell’appello resa ex art. 348 ter c.p.c., non è ricorribile per cassazione, nemmeno ai sensi dell’art. 111 Cost., comma 7, ove si denunci l’omessa pronuncia su un motivo di gravame, attesa la natura complessiva del giudizio “prognostico” che la caratterizza, necessariamente esteso a tutte le impugnazioni relative alla medesima sentenza ed a tutti i motivi di ciascuna di queste, ponendosi, eventualmente, in tale ipotesi, solo un problema di motivazione.” (Cass. sez. un. n. 1914 del 2016).

Ne segue che tutto ciò che argomenta la memoria è del tutto irrilevante, tant’è che si basa sull’evocazione di giurisprudenza sull’omessa pronuncia ai sensi dell’art. 112 c.p.c., come motivo di un ricorso per cassazione ordinario.

Parte ricorrente va, dunque, semplicemente rinviata alla motivazione enunciata a fondamento del detto principio dalle Sezioni Unite nelle pagine 16-17.

p.2.2. In ordine al secondo e terzo motivo la memoria si astiene dallo svolgere rilievi che dovrebbero giustificare la loro deducibilità contro l’ordinanza, che è manifestamente esclusa, denunciando il terzo motivo, come il secondo, un preteso error in indicando della motivazione dell’ordinanza stessa, di modo che si esorbita dall’àmbito di impugnabilità dell’ordinanza ex art. 348-ter c.p.c., affermato dalle Sezioni Unite, così come la relazione aveva enunciato a proposito del solo secondo motivo.

p.3. Il ricorso è conclusivamente dichiarato inammissibile.

Le spese del giudizio di cassazione possono compensarsi, atteso che sulla questione della impugnabilità dell’ordinanza ex art. 348-bis c.p.c., discussa in dottrina, all’epoca della proposizione del ricorso non vi erano precedenti della Corte e, d’altro canto, vi è stato successivamente un contrasto di giurisprudenza in seno alle sezioni semplici, risolto dalla citata sentenza delle Sezioni Unite.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, si deve invece dare atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso a norma del citato art. 13, comma 1-bis.

PQM

La Corte dichiara inammissibile il ricorso. Compensa le spese del giudizio di cassazione fra ricorrente e resistente. Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso a norma del citato art. 13, comma 1-bis.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Sesta Civile – 3, il 19 maggio 2016.

Depositato in Cancelleria il 28 settembre 2016

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