Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 19059 del 19/09/2011

Cassazione civile sez. I, 19/09/2011, (ud. 04/07/2011, dep. 19/09/2011), n.19059

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PROTO Vincenzo – Presidente –

Dott. RORDORF Renato – Consigliere –

Dott. DI PALMA Salvatore – rel. Consigliere –

Dott. BERNABAI Renato – Consigliere –

Dott. DOGLIOTTI Massimo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso 1464/2008 proposto da:

COMUNE DI MUGGIO’ (C.F. (OMISSIS)), in persona del Sindaco pro

tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA FEDERICO CONFALONIERI

5, presso l’avvocato MANZI Luigi, che lo rappresenta e difende

unitamente all’avvocato BRAMBILLA PISONI GIOVANNI, giusta procura in

calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

FALLIMENTO TORNADO GEST S.R.L. (C.F. (OMISSIS)), in persona dei

Curatori Dott.ssa P.E., Dott. O.M. e rag.

G.E., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA CONDOTTI

91, presso l’avvocato PAPPALARDO Marisa, che lo rappresenta e difende

unitamente all’avvocato MOLINARI FRANCESCO, giusta procura a margine

del controricorso;

– controricorrente –

avverso il decreto del TRIBUNALE di MONZA, depositato il 05/12/2007,

Fall. 1/07;

udita la relazione della causa svolta nella Pubblica udienza del

04/07/2011 dal Consigliere Dott. SALVATORE DI PALMA;

udito, per il ricorrente, l’Avvocato FEDERICA MANZI, per delega, che

ha chiesto l’accoglimento del ricorso;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

LETTIERI Nicola, che ha concluso per l’accoglimento del ricorso.

Fatto

RITENUTO IN FATTO

che il Comune di Muggiò, con ricorso al Tribunale di Monza del 7 aprile 2007, chiese di essere ammesso al passivo del Fallimento della s.r.l. Tornado Gest, in via privilegiata, per la complessiva somma di Euro 232.640,34, di cui Euro 224.440,34, a titolo di crediti iscritti a ruolo dal Comune di Muggiò per I.C.I. relativa a periodi d’imposta dal 2003 al 2006, e, in via chirografaria, per la complessiva somma di Euro 380.027,14;

che su tale domanda il Giudice delegato, con provvedimento del 30 maggio 2007, così provvide: “Provato da sentenze della Commissione tributaria si ammette come segue: in via chirografaria per euro 25.110,00 per imposta ICI anni 2003 e 2004 in quanto il credito I.C.I. non gode del privilegio ex art. 2752 c.c., u.c., perchè la norma si riferisce alle sole imposte contemplate nel testo unico per la finanza locale e non a quelle successivamente introdotte senza espressa menzione del privilegio; (…) in via chirografaria per Euro 474.579,05 con riserva D.P.R. n. 602 del 1973, ex art. 88 ed L. Fall., art. 95, in quanto pendente ricorso contro avvisi di accertamento ICI relativi agli anni 2005 e 2006”;

che avverso tale provvedimento il Comune di Muggiò propose opposizione allo stesso Tribunale, sostenendo la natura privilegiata del credito per I.C.I.;

che il Tribunale di Monza – in contraddittorio con il Fallimento della s.r.l. Tornado Gest, che sosteneva, invece, la natura chirografaria del credito fatto valere -, con decreto del 5 dicembre 2007, respinse l’opposizione;

che avverso tale decreto la il Comune di Muggiò ha proposto ricorso per cassazione, deducendo un unico motivo di censura, illustrato con memoria;

che resiste, con controricorso, il Fallimento della s.r.l. Tornado Gest;

che il Procuratore generale ha concluso per l’accoglimento del ricorso;

che, all’esito dell’odierna Camera di consiglio, il Collegio ha deliberato che la presente sentenza sia redatta con motivazione semplificata.

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

che, con l’unico motivo (con cui deduce: “Violazione e/o falsa applicazione degli artt. 12 e 14 preleggi, degli artt. 2740, 2145, 2746 c.c., della L. 29 luglio 1975, n. 426, della L. 23 ottobre 1992, n. 421, del D.Lgs. n. 504 del 1992, art. 4; vizi di motivazione della decisione impugnata”), il ricorrente critica il decreto impugnato, anche sotto il profilo del vizio di motivazione, sostenendo la tesi della natura privilegiata del credito per l’imposta comunale sugli immobili e formula il seguente quesito di diritto:

“Accerti la Suprema Corte di Cassazione se vi sia stata violazione e falsa applicazione degli artt. 12 e 14 preleggi, degli artt. 2740, 2745, 2746 c.c., della L. 29 luglio 1975, n. 426, della L. 23 ottobre 1992, n. 421, del D.Lgs. n. 504 del 1992, art. 4; vizi di motivazione della decisione impugnata”;

che il controricorrente Fallimento della s.r.l. Tornado Gest eccepisce, in via preliminare, l’inammissibilità del ricorso per inadeguata formulazione del quesito di diritto, nel quale è totalmente omesso ogni riferimento sia alla fattispecie, con conseguente sua assoluta genericità, sia il richiamo dell’art. 2752 cod. civ., comma 3, che è la disposizione principale da interpretare;

che il ricorso è inammissibile, per assoluta inadeguatezza del formulato quesito di diritto;

che, infatti, in tale quesito, riproducendo quasi testualmente la rubrica del motivo di ricorso preceduta dalla espressione “Accerti la Suprema Corte di Cassazione se vi sia stata …” manca del tutto sia il riferimento alla fattispecie (domanda di ammissione al passivo fallimentare del credito per imposta I.C.I.), sia la formulazione puntuale ed in forma interrogativa della questione giuridica sottoposta all’esame del giudice di legittimità, cioè se il privilegio generale sui mobili, istituito dall’art. 2752 cod. civ., comma 3, a favore dei crediti per le imposte, le tasse ed i tributi dei Comuni previsti dalla legge per la finanza locale, debba essere riconosciuto – o no – anche per i crediti relativi all’imposta comunale sugli immobili (I.C.I.);

che le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate nel dispositivo.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente alle spese, che liquida in complessivi Euro 2.800,00, ivi compresi Euro 200,00 per esborsi, oltre alle spese generali ed agli accessori di legge.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Prima Civile, il 4 luglio 2011.

Depositato in Cancelleria il 19 settembre 2011

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