Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 19059 del 18/07/2018


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Civile Ord. Sez. 6 Num. 19059 Anno 2018
Presidente: CURZIO PIETRO
Relatore: MANZON ENRICO

ORDINANZA
sul ricorso 10935-2017 proposto da:
AGRIMAC DI PACILLI FLAVIO & SAVO MARIA CANDIDA
SNC, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente
domiciliata in ROMA, VIALE PARIOLI 180, presso lo studio
dell’avvocato GIANLUCA ACCARDI, rappresentata e difesa
dall’avvocato GIADA GERVASI;

– ricorrente contro
MINISTERO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE
80415740580, in persona del Ministro pro tempore, AGENZIA
DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore,
elettivamente domiciliati in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,
presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che li
rappresenta e difende ope legis;

Data pubblicazione: 18/07/2018

- controri correnti avverso la sentenza n. 6716/40/2016 della COMMISSIONE
TRIBUTARIA REGIONALE di ROMA SEZIONE DISTACCATA
di LATINA, depositata il 08/11/2016;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

MANZON e disposta la motivazione semplificata.
Rilevato che:
Con sentenza in data 15 giugno 2016 la Commissione tributaria
regionale dela Lazio, sezione distaccata di Latina, respingeva l’appello
proposto dalla AGRIMAC snc di Pacilli Flavio e Savo Maria Candida
avverso la sentenza n. 292/4/13 della Commissione tributaria
provinciale di Latina che ne aveva respinto il ricorso contro l’avviso di
accertamento per II.DD. ed IVA 2007. La CTR osservava in
particolare che, come correttamente rilevato dai primi giudici, la
metodologia accertativa (induttiva) utilizzata era legittima, tenendo
conto che la società contribuente aveva omesso la presentazione delle
dichiarazioni fiscali di periodo e che comunque le pretese creditorie
portate dal’atto impositivo impugnato erano fondate sull’esame della
contabilità, irregolare, della società contribuente stessa, in assenza di
adeguata contro prova.
Avverso la decisione ha proposto ricorso per cassazione la società
contribuente deducendo quattro motivi.
Resiste con controricorso l’Agenzia delle entrate.
Considerato che:
In via preliminare ex officio va rilevata la nullità della sentenza
impugnata e dell’intero procedimento, poiché svoltosi a
contraddittorio non integro.

Ric. 2017 n. 10935 sez. MT – ud. 20-06-2018
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partecipata del 20/06/2018 dal Consigliere Dott. ENRICO

Va infatti ribadito che:
-«In materia tributaria, l’unitarietà dell’accertamento, che è alla base
della rettifica delle dichiarazioni dei redditi delle società di persone e
delle associazioni di cui all’art. 5 d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 e dei
soci delle stesse e la conseguente automatica imputazione dei redditi a

avverso un solo avviso di rettifica, da uno dei soci o dalla società,
riguarda inscindibilmente sia la società che rutti i soci – salvo il caso in
cui questi prospettino questioni personali – sicché tutti questi soggetti
devono essere parte dello stesso procedimento e la controversia non
può essere decisa, a pena di nullità assoluta rilevabile anche d’ufficio in
ogni stato e grado del procedimento, limitatamente ad alcuni soltanto
di essi» (Sez. 6 – 5, Ordinanza n. 25300 del 28/11/2014, Rv. 633451 01);
-«L’Irap è imposta assimilabile all’Ilor, in quanto essa ha carattere reale,
non è deducibile dalle imposte sui redditi ed è proporzionale,
potendosi, altresì, trarre profili comuni alle due imposte dagli art. 17,
comma 1, e 44 del d.lgs. n. 446 del 1997. Ne consegue che, essendo
l’Irap imputata per trasparenza ai soci, ai sensi dell’art. 5 del d.P.R. n.
917 del 1986, sussiste il litisconsorzio necessario dei soci medesimi nel
giudizio di accertamento dell’Irap dovuta dalla società» (Sez.

U,

Sentenza n. 10145 del 20/06/2012, Rv. 622713 – 01);
-«L’accertamento di maggior imponibile IVA a carico di una società di
persone, se autonomamente operato, non determina, in caso
d’impugnazione, la necessità d’integrare il contraddittorio nei confronti
dei relativi soci. Tuttavia, qualora l’Agenzia abbia contestualmente
proceduto, con un unico atto, ad accertamenti ai fini delle imposte
dirette, IVA ed IRAP, fondati su elementi comuni, il profilo
dell’accertamento impugnato concernente l’imponibile IVA, che non
Ric. 2017 n. 10935 sez. MT – ud. 20-06-2018
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ciascun socio, comporta che il ricorso tributario proposto, anche

sia suscettibile di autonoma definizione in funzione di aspetti ad esso
specifici, non si sottrae al vincolo necessario del “simultaneus
processus” per l’inscindibilità delle due situazioni» (Sez. 5, Sentenza n.
26071 del 30/12/2015, Rv. 638421 – 01).
Avendo nel presente procedimento partecipato soltanto la società

litisconsorzio necessario originario quale fissato nei principi di diritto
espressi in detti arresti giurisprudenziali, pronunciando sul ricorso, la
sentenza impugnata va dunque cassata con rinvio alla Commissione
tributaria provinciale di Latina.
PQM
La Corte pronunciando sul ricorso, cassa la sentenza impugnata e
rinvia alla Commissione tributaria provinciale di Latina, anche per le
spese del presente giudizio.
Così deciso in Roma, 20 giugno 2018
idente
Curzio
i

contribuente, ma non i suoi soci ed essendo stato perciò violato il

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