Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 19059 del 16/07/2019

Cassazione civile sez. VI, 16/07/2019, (ud. 14/05/2019, dep. 16/07/2019), n.19059

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 1

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SCALDAFFERRI Andrea – Presidente –

Dott. SAMBITO Maria Giovanna C. – Consigliere –

Dott. ACIERNO Maria – Consigliere –

Dott. MERCOLINO Guido – rel. Consigliere –

Dott. DOLMETTA Aldo Angelo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA INTERLOCUTORIA

sul ricorso iscritto al n. 25459/2018 R.G. proposto da:

C.F.P. e CU.PA., in qualità di esercenti la

responsabilità genitoriale nei confronti di

C.A.F., rappresentati e difesi dall’Avv. Jessica Felicia Pia

Capodaglio, con domicilio in Roma, via Properzio, n. 5, presso lo

studio dell’Avv. Giorgio Salvatori;

– ricorrenti –

contro

MINISTERO DELL’ISTRUZIONE, UNIVERSITA’ E RICERCA SCIENTIFICA, UFFICIO

SCOLASTICO REGIONALE PER LA PUGLIA e ISTITUTO COMPRENSIVO

“(OMISSIS)”;

– intimati –

avverso l’ordinanza del Tribunale di Foggia depositata il 25 giugno

2018.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 14 maggio

2019 dal Consigliere Dott. Mercolino Guido;

lette le conclusioni scritte del Pubblico Ministero, in persona del

Sostituto Procuratore generale DE AUGUSTINIS Umberto, che ha chiesto

l’accoglimento del ricorso.

Fatto

RILEVATO

che C.F.P. e Cu.Pa., in qualità di esercenti la responsabilità genitoriale nei confronti del minore C.A.F., hanno proposto istanza di regolamento di competenza avverso l’ordinanza emessa il 25 giugno 2018, con cui il Tribunale di Foggia ha dichiarato la propria incompetenza per territorio in ordine alla domanda di risarcimento da loro proposta, ai sensi della L. 1 marzo 2006, n. 67, nei confronti del Ministero dell’Istruzione, Università e Ricerca Scientifica, l’Ufficio Scolastico Regionale della Puglia e l’Istituto comprensivo “(OMISSIS)” per i danni cagionati da condotte discriminatorie poste in essere nei confronti del figlio;

che gl’intimati non hanno svolto attività difensiva.

Considerato che il ricorso risulta notificato agl’intimati presso l’Avvocatura distrettuale dello Stato di Bari, in violazione del R.D. 30 ottobre 1933, n. 1611, art. 11, come modificato dalla L. 25 marzo 1958, n. 260, art. 1, comma 1, ai sensi del quale la notifica deve aver luogo, a pena di nullità rilevabile anche d’ufficio, presso l’Avvocatura generale dello Stato, che rappresenta e difende le Amministrazioni dello Stato nei giudizi dinanzi alla Corte di cassazione (cfr. Cass., Sez. I, 16/06/1962, n. 1522); Cass., Sez. II, 11/06/1959, n. 1776);

che qualora, come nella specie, l’Amministrazione intimata non si sia costituita in giudizio, la predetta nullità può essere sanata con efficacia ex tunc, in ossequio al principio costituzionale di ragionevole durata del processo, mediante la rinnovazione della notificazione presso l’Avvocatura generale, da disporsi ai sensi dell’art. 291 c.p.c., indipendentemente dalla avvenuta scadenza del termine per l’impugnazione (cfr. Cass., Sez. Un., 15/01/2015, n. 608; Cass., Sez. II, 17/10/2014, n. 22079; Cass., Sez. VI, 4/10/2013, n. 22767).

P.Q.M.

rinvia la causa a nuovo ruolo, ordinando la rinnovazione della notificazione del ricorso presso l’Avvocatura generale dello Stato, entro il termine di novanta giorni dalla comunicazione della presente ordinanza.

In caso di diffusione del presente provvedimento omettere le generalità e gli altri dati identificativi, a norma del D.Lgs. n. 196 del 2003, art. 52, in quanto imposto dalla legge.

Così deciso in Roma, il 14 maggio 2019.

Depositato in Cancelleria il 16 luglio 2019

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