Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 19059 del 14/09/2020

Cassazione civile sez. lav., 14/09/2020, (ud. 12/02/2020, dep. 14/09/2020), n.19059

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BERRINO Umberto – Presidente –

Dott. BALESTRIERI Federico – Consigliere –

Dott. ARIENZO Rosa – rel. Consigliere –

Dott. PATTI Adriano Piergiovanni – Consigliere –

Dott. LORITO Matilde – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 23455-2017 proposto da:

A.G., domiciliato in ROMA, PIAZZA CAVOUR, presso la

CANCELLERIA DELLA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE, rappresentato e

difeso dall’avvocato ETTORE LEPERINO;

– ricorrente –

contro

ALES – ARTE LAVORO E SERVIZI S.P.A., in persona del legale

rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA

POMPEO MAGNO, 23/A, presso lo studio degli avvocati GIAMPIERO PROIA,

MAURO PETRASSI e MATTEO SILVESTRI, che la rappresentano e difendono;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 1936/2017 della CORTE D’APPELLO di NAPOLI,

depositata il 27/03/2017 R.G.N. 6230/2011;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

12/02/2020 dal Consigliere Dott. PATTI ADRIANO PIERGIOVANNI;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

CELENTANO CARMELO, che ha concluso per l’accoglimento del primo

motivo del ricorso;

udito l’Avvocato SILVESTRI MATTEO.

 

Fatto

FATTI DI CAUSA

Con sentenza 27 marzo 2017, la Corte d’appello di Napoli, in accoglimento dell’appello proposto da ALES (Arte Lavoro e Servizi) s.p.a., rigettava le domande di A.G., V.G. e C.A. di accertamento del loro diritto all’inquadramento nel quarto livello del CCNL del commercio, anzichè nel quinto loro attribuito e di condanna della società al pagamento in loro favore delle relative differenze retributive: così riformando la sentenza di primo grado, che le aveva invece accolte.

La Corte territoriale escludeva l’esistenza di uno specifico obbligo a ciò della datrice ALES s.p.a., originato dal contratto di appalto di servizi concluso con la Soprintendenza archeologica di Pompei, tale da influenzare il contratto di lavoro subordinato tra le parti, alla stregua di contratto in favore del terzo lavoratore rimasto ad esso estraneo, a norma dell’art. 1411 c.c., in assenza dei requisiti di “vantaggio per il terzo”, in difetto di un’inequivoca volontà di tale attribuzione al lavoratore e così pure di “interesse dello stipulante” (la Sopraintendenza) alla pattuizione in favore del terzo, non individuabile in quello pubblico generale alla fruizione di una prestazione lavorativa di un certo livello qualitativo.

Sicchè, dall’esame delle mansioni di giardiniere di fatto svolte dai lavoratori, non eccedenti quelle di una normale attività di manutenzione e ripulitura di giardini (prive delle “specifiche competenze tecniche e particolari capacità tecnico-pratiche” previste per il IV livello), doveva ritenersi corretta la qualifica riconosciuta del V livello sulla base degli accordi collettivi applicati (Accordo del 5 novembre 2003 e Accordo Nazionale Aziendale del 28 marzo 2008).

Con atto notificato il 27 settembre 2017, A.G. ricorreva per cassazione con due motivi, cui resisteva la società con controricorso e memoria ai sensi dell’art. 378 c.p.c..

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Con il primo motivo, il ricorrente deduce violazione e falsa applicazione dell’art. 1411 c.c., ed omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio oggetto di discussione tra le parti, per esclusione dei requisiti di vantaggio del terzo e di interesse dello stipulante (anche del solo committente, secondo richiamato arresto di legittimità), invece sussistenti per l’inequivoca volontà di attribuzione ai lavoratori e per il detto interesse ad una prestazione lavorativa di un più elevato livello qualitativo, risultante in particolare dall’art. 2 della Convenzione quadro stipulata con il Ministero, in esecuzione della quale ALES s.p.a. (società partecipata dallo stesso Ministero in misura del 30% e dal Ministero dell’Economia e del Tesoro per la parte residua) si obbligava a mettere a disposizione del servizio di manutenzione del verde e dei giardini del sito “idoneo personale” da formare attraverso appositi corsi, più specificamente individuato al punto 6 del progetto esecutivo in diciannove operai comuni/giardinieri di quarto livello del CCNL del commercio relativo ai servizi e ribadito al punto 9 riguardante i costi per un personale di pari inquadramento.

2. Esso è infondato.

2.1. Oggetto dell’odierna controversia è l’esistenza o meno del diritto del lavoratore all’inquadramento nel IV livello del CCNL (riguardante mansioni relative ad attività comportanti specifiche competenze tecniche e particolari capacità tecnico-pratiche), anzichè nel V livello attribuitogli (per mansioni relative a lavori qualificati per la cui esecuzione siano richieste normali conoscenze e adeguate capacità tecnico-pratiche, comunque conseguite).

Tale diritto risiederebbe, secondo il ricorrente, in uno specifico obbligo assunto dalla sua datrice con la Soprintendenza archeologica di Pompei, in esecuzione della Convenzione quadro stipulata con il Ministero dei Beni e Attività Culturali, che in particolare all’art. 2 ne esprimeva l’interesse, in quanto parte stipulante, alla sottoscrizione a carico di ALES s.p.a. (società partecipata dallo stesso Ministero in misura del 30% e dal Ministero dell’Economia e del Tesoro per la parte residua) con gli utenti interessati delle modalità inerenti la prestazione dei propri servizi, in esse comprese le unità dei lavoratori da utilizzare. Sicchè, in virtù del contratto di appalto di servizi stipulato con la Soprintendenza il 15 maggio 2000, e segnatamente dell’art. 6, essa si obbligava a mettere a disposizione del servizio di custodia e vigilanza del sito “idoneo personale” organizzato in squadre e formato attraverso appositi corsi (p.to 6.4), individuando espressamente la presenza di un caposquadra e di cinque addetti per il servizio di vigilanza, con inquadramento dal quarto al terzo livello del CCNL del commercio relativo ai servizi (p.to 5 del progetto esecutivo, allegato quale parte integrante del contratto di servizio).

Il diritto del lavoratore sarebbe pertanto fondato sul detto rapporto contrattuale tra la Soprintendenza archeologica di Pompei, in qualità di parte committente (stipulante) e ALES s.p.a., quale appaltatrice (datrice) promittente, recante una clausola di contratto, in favore del lavoratore medesimo quale terzo, ad esso estraneo, a norma dell’art. 1411 c.c..

2.2. Giova allora preliminarmente ribadire come il contratto a favore di terzo sia ritenuto da autorevole dottrina una sottocategoria del contratto di scambio (necessariamente a due sole parti), per l’inserzione appunto di un terzo soggetto, estraneo al contratto, che diviene destinatario, ossia creditore, di una prestazione (così realizzando una delle ipotesi di deroga al principio generale di efficacia del contratto tra le sole parti stipulanti, a norma dell’art. 1372 c.c.) nei confronti della parte promittente. E questa, prima ancora che nei confronti del terzo, è obbligata nei confronti della parte stipulante, promotrice dell’obbligazione della promittente, divenendone a titolo diverso creditrice.

E’ quindi decisivo, per una corretta qualificazione del rapporto contrattuale trilatero, sottolineare come il promittente resti obbligato in una duplice direzione: verso lo stipulante ad adempiere verso il terzo, con la conseguenza che, non adempiendo nei suoi confronti, sia considerato inadempiente anche verso lo stipulante medesimo; e nei confronti del terzo, titolare di una prestazione patrimoniale che, a norma dell’art. 1411 c.c., comma 2, è diretta e non il risultato meramente riflesso (o mediato) della prestazione dovuta dal promittente allo stipulante. Sicchè, il diritto che il terzo acquisisce trae la propria origine da quello che lo stipulante acquista, in base al contratto, verso il promittente; tuttavia, sebbene discenda da quello, è un diritto proprio, per l’assunzione da parte del promittente di un obbligo di prestazione verso il terzo direttamente e di contenuto autonomo.

Questo spiega perchè il beneficio per il terzo debba essere intenzionale, ossia consapevolmente assunto dalle parti quale oggetto di un deliberato proposito. Con ciò esso si distingue dalle situazioni nelle quali un vantaggio per il terzo (per lo più economico) nasca soltanto casualmente, o indirettamente, quando le parti non si siano prefigurate di giovare al terzo e di attribuirgli un diritto soggettivo: in tale caso avendo il terzo un mero interesse a godere del vantaggio e a conservarlo, ma non una pretesa fondata su un diritto soggettivo.

Ed è insegnamento giurisprudenziale di legittimità consolidato che, nel contratto a favore di terzo, il diritto di questo sia autonomo rispetto a quello dello stipulante e possa pertanto essere fatto valere contro il promittente anche in via diretta, senza necessità di intervento in giudizio dello stipulante, azionando nei confronti del primo il diritto alla realizzazione del suo credito (Cass. 18 settembre 2008, n. 23844). E che, proprio per questa ragione non sia sufficiente, per la configurabilità di un contratto a favore di terzo, che questi riceva un vantaggio economico indiretto dal contratto intervenuto tra altri soggetti, ma sia necessario che questi ultimi abbiano inteso direttamente attribuirglielo, nel senso che i soggetti stessi, nella qualità di contraenti, abbiano previsto e voluto una prestazione a favore di un terzo estraneo al contratto, come elemento del sinallagma (Cass. 4 ottobre 1994, n. 8075; Cass. 19 agosto 1997, n. 7693; Cass. 25 gennaio 2018, n. 1865).

Peraltro, il contratto a favore di terzo può non esaurire il proprio contenuto nella prestazione in suo favore, ma questa costituire soltanto una parte (accessoria) di quello, come si verifica appunto in presenza di una clausola in favore del terzo nell’ambito di un diverso contratto (di appalto di servizi, come nel caso di specie) tra le parti stipulante e promittente.

2.3. Ebbene, l’istituto della clausola in favore del terzo appartiene all’ordinamento lavoristico sub specie di clausola sociale ed è esplicitamente normata, quale obbligo dei titolari di benefici accordati dallo Stato e degli appaltatori di opere pubbliche (L. n. 300 del 1970, art. 36).

Ed infatti, la giurisprudenza tradizionalmente qualifica la cosiddetta clausola sociale (che prevede l’obbligo per il datore di lavoro, il quale benefici di agevolazioni economico-finanziarie nei rapporti con lo Stato e gli enti pubblici, di praticare nei confronti del personale dipendente condizioni non inferiori a quelle previste dal CCNL di categoria) alla stregua di clausola a favore di terzo (Cass. 25 luglio 1998, n. 7333), posto che attribuisce ai lavoratori un autonomo diritto soggettivo, non già all’applicazione diretta di tutto il contratto collettivo di categoria (essa non comportando un’estensione dell’efficacia soggettiva del contratto), bensì al rispetto del trattamento minimo previsto dal suddetto contratto.

Nello stesso senso, si è affermato che la previsione dell’art. 17 del capitolato generale d’appalto di opere pubbliche, in base alla quale l’appaltatore assuma l’obbligo di applicare ai lavoratori dipendenti condizioni normative e retributive non inferiori a quelle stabilite dai contratti collettivi vigenti, si configura come un contratto a favore del terzo, che fa sorgere in capo ai lavoratori impiegati nella esecuzione delle opere appaltate un diritto soggettivo, nei confronti del datore di lavoro, all’osservanza della contrattazione collettiva e nel quale l’interesse dello stipulante, richiesto dall’art. 1411 c.c., comma 1, è quello della pubblica amministrazione alla regolare esecuzione dei lavori, che sarebbe compromessa dalla litigiosità dei lavoratori, motivata da un loro trattamento meno favorevole di quello stabilito dalla contrattazione collettiva (Cass. 5 giugno 1981, n. 3640; Cass. 21 dicembre 1991, n. 13834).

E più recentemente si è ritenuto, a riguardo della clausola del contratto di appalto, in virtù della quale un Consorzio si sia impegnato nei confronti del committente ad assicurare non solo la prestazione contrattuale attraverso le cooperative associate, ma si sia specificamente impegnato ad assicurare al personale dipendente adibito alle attività oggetto del contratto le condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultante dai contratti nazionali di lavoro applicabili: tale garanzia non potendo che riguardare i dipendenti delle consorziate esecutrici dell’appalto; avendo, infatti, la clausola un contenuto specifico che, precisando l’oggetto dell’impegno assunto, vale ad obbligare giuridicamente il promittente non solo ad una influenza verso le consorziate al rispetto degli standards di lavoro, ma anche ad una responsabilità diretta per il caso che le consorziate non rispettino le condizioni economiche e normative pattuite. E recando detta clausola l’impegno in favore del personale comunque adibito alle attività oggetto del contratto di appalto, in tal modo rendendo irrilevante che detto personale sia dipendente da soggetti interposti (quali nel caso le cooperative consorziate), essendo comunque il consorzio (che esegue l’appalto aggiudicatosi per il tramite delle consorziate e di cui ha percepito il corrispettivo) tenuto alla garanzia derivante dalla clausola sociale, ove il datore di lavoro non assicuri il rispetto delle condizioni economiche e normative del contratto collettivo applicabile al settore (Cass. 8 settembre 2014, n. 18860; nello sesso senso: Cass. 29 settembre 2015, n. 19299).

2.4. Ebbene, nel caso di specie deve essere ribadito che ALES s.p.a., in esecuzione della Convenzione quadro stipulata con il Ministero dei Beni e Attività Culturali, si è obbligata nei confronti della Soprintendenza archeologica di Pompei, con l’art. 6 del contratto di appalto di servizi stipulato il 15 maggio 2000 a mettere a disposizione diciannove operai comuni/giardinieri di quarto livello del CCNL del commercio (p.to 6 del progetto esecutivo).

Ma un tale impegno è il frutto di una pattuizione tra le due parti diretta a definire lo standard qualitativo del servizio da realizzare, esigente la presenza di figure professionali adeguate alla peculiarità dei luoghi, di particolare pregio storico e artistico, attraverso l’assunzione di dipendenti di livello non inferiore al terzo e quarto livello del CCNL del commercio relativo ai servizi, anche attraverso una formazione preventiva dei lavoratori destinati a tale compito.

Non risulta invece che, per ciò solo, ALES s.p.a. si sia con il contratto in parola, oltre che con la Sopraintendenza committente, al tempo stesso obbligata nei confronti del terzo lavoratore, rendendolo titolare di una prestazione patrimoniale diretta così da attribuirgli, in base al contratto, un diritto che egli possa autonomamente azionare nei suoi confronti di datrice di lavoro promittente, in assenza di un diritto proprio del lavoratore in tale senso. Nè tanto meno è configurabile un vantaggio per il terzo, che le parti abbiano consapevolmente assunto quale oggetto di un deliberato proposito: distinto, come detto, da situazioni di vantaggio casuale o indiretto (foriere di un mero interesse a godere del vantaggio e a conservarlo), non essendosi le parti proposte di giovare al terzo nè di attribuirgli un diritto soggettivo, su cui fondare una pretesa tutelabile in giudizio.

2.5. Dalle argomentazioni svolte discende allora il rigetto del motivo esaminato, sulla base del seguente principio di diritto, enunciato ai sensi dell’art. 384 c.p.c., comma 1:

“Qualora, in un contratto di appalto pubblico di servizi, un’impresa appaltatrice assuma nei confronti dell’amministrazione committente l’obbligo di fornire e organizzare idoneo personale, debitamente formato in relazione alle peculiarità del servizio, indicandone anche il livello di inquadramento, la pattuizione tra le due parti è diretta alla definizione dello standard qualitativo del servizio esigente la presenza di figure professionali adeguate. Ma non si configura un vantaggio per il terzo lavoratore, dipendente della prima, che le parti abbiano consapevolmente assunto quale oggetto di un deliberato proposito, comportante l’obbligo dell’impresa, quale promittente, nei confronti dell’amministrazione, quale stipulante, in favore del terzo, che lo renda titolare di una prestazione patrimoniale diretta attribuendogli per ciò solo il diritto ad una qualifica superiore che egli possa autonomamente azionare”.

3. Con il secondo motivo, il ricorrente deduce violazione e falsa applicazione dell’art. 3 CCNL Commercio 3 novembre 1994 e art. 97 CCNL Commercio 14 luglio 2005 ed omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio oggetto di discussione tra le parti, per la previsione dei suddetti accordi di “specifiche conoscenze tecniche e particolari capacità tecnico-pratiche” per l’inquadramento dei lavoratori al IV livello (e non invece di semplici “conoscenze e adeguate capacità tecnico – pratiche” per l’inquadramento dei lavoratori al V livello), in particolare richieste dalla “sagomatura di alberelli”, affatto considerata dalla Corte territoriale, nonostante la sua tempestiva deduzione.

4. Esso è infondato.

5. Non si configura il vizio di violazione di nome di diritto, cui è parificata sul piano processuale quella di violazione o di falsa applicazione dei contratti o accordi collettivi di lavoro. Anch’essa comporta, infatti, in sede di legittimità l’interpretazione delle clausole in base alle norme codicistiche di ermeneutica negoziale, ai sensi degli artt. 1362 ss. c.c., come criterio interpretativo diretto e non come canone esterno di commisurazione dell’esattezza e della congruità della motivazione (Cass. 19 marzo 2014, n. 6335; Cass. 9 settembre 2014, n. 18946; Cass. 12 ottobre 2017, n. 24036; Cass. 28 settembre 2018, n. 23609). Ed infatti, manca una corretta deduzione del vizio, consistente nella erronea riconduzione del fatto materiale nella fattispecie legale deputata a dettarne la disciplina (cd. vizio di sussunzione) e che postula che l’accertamento in fatto operato dal giudice di merito sia considerato fermo ed indiscusso: con la conseguente estraneità alla denuncia del vizio di sussunzione di ogni critica che investa la ricostruzione del fatto materiale, esclusivamente riservata al potere del giudice di merito (Cass. 13 marzo 2018, n. 6035). Perchè l’allegazione di un’erronea ricognizione della fattispecie concreta a mezzo delle risultanze di causa è esterna all’esatta interpretazione della norma e inerisce alla tipica valutazione del giudice di merito, la cui censura è possibile, in sede di legittimità, solo sotto l’aspetto del vizio di motivazione (Cass. 11 gennaio 2016, n. 195; Cass. 13 ottobre 2017, n. 24155).

5.1. La doglianza attinge, nella sostanza, la valutazione operata dalla Corte territoriale, nel giudizio relativo all’attribuzione della qualifica superiore (IV livello) rivendicata dal lavoratore inquadrato a quello inferiore (V), nell’ambito del cd. criterio “trifasico”, da cui non si può prescindere nel procedimento logico-giuridico diretto alla determinazione dell’inquadramento del lavoratore (Cass. 27 settembre 2010, n. 20272; Cass. 28 aprile 2015, n. 8589; Cass. 27 settembre 2016, n. 18943) e che è di competenza esclusiva del giudice di merito, incensurabile in sede di legittimità ove correttamente e congruamente argomentato (Cass. 7 luglio 2004, n. 12513; Cass. 16 gennaio 2019, n. 6270). Nel caso di specie, la Corte partenopea ha condotto un accertamento delle mansioni di fatto svolte dal lavoratore e giustificato (per le ragioni esposte dal terzo al penultimo capoverso di pg. 4 della sentenza) l’esclusione delle “specifiche conoscenze tecniche e particolari capacità tecnico-pratiche” (proprie del IV livello), sulla base della comparazione delle suddette mansioni con quelle, esigenti semplici “conoscenze e adeguate capacità tecnico-pratiche”, del V livello, nel quale rientrano le mansioni dell’addetto alla manutenzione del verde, che nell’enumerazione contempla anche la “sagomatura” di bordure e siepi.

5.2. Neppure ricorre l’omissione di esame denunciata di un fatto (“sagomatura di alberelli”), neanche in sè decisivo ai fini di attribuzione di un livello di inquadramento (IV) superiore a quello riconosciuto al lavoratore (V), tra le cui mansioni è compresa anche la suindicata “sagomatura”: non soltanto esaminata, ma pure valutata.

6. Dalle superiori argomentazioni discende allora il rigetto del ricorso e la regolazione delle spese secondo il regime di soccombenza, nonchè il raddoppio del contributo unificato, ove spettante nella ricorrenza dei presupposti processuali (conformemente alle indicazioni di Cass. s.u. 20 settembre 2019, n. 23535).

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna il lavoratore alla rifusione, in favore della controricorrente, delle spese del giudizio, che liquida in Euro 200,00 e Euro 4.000,00 per compensi professionali, oltre rimborso per spese generali 15% e accessori di legge.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis, se dovuto.

Così deciso in Roma, il 12 febbraio 2020.

Depositato in Cancelleria il 14 settembre 2020

 

 

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