Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 19059 del 06/07/2021

Cassazione civile sez. II, 06/07/2021, (ud. 25/11/2020, dep. 06/07/2021), n.19059

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DI VIRGILIO Rosa Maria – Presidente –

Dott. GIUSTI Alberto – Consigliere –

Dott. PICARONI Elisa – Consigliere –

Dott. TEDESCO Giuseppe – Consigliere –

Dott. GIANNACCARI Rossana – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 9486/2016 proposto da:

W.C.P., elettivamente domiciliato in ROMA, VIALE DELLE

MILIZIE 1, presso lo studio dell’avvocato ROSA MATTIA, che lo

rappresenta e difende unitamente all’avvocato FRANCESCO AMERINI,

giusta procura in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

H.H.M., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA R.R.

PEREIRA 129 B, presso lo studio dell’avvocato GIULIO MASOTTI, che lo

rappresenta e difende, giusta procura in calce al ricorso;

– controricorrente e ricorrente incidentale –

e contro

L.B.G., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA LUIGI

SETTEMBRINI 28, presso lo studio dell’avvocato ERNESTO BENEDETTELLI,

rappresentata e difesa dall’avvocato IPPOLITO POLLINI, giusta

procura in atti;

– ricorrente incidentale –

avverso la sentenza n. 420/2015 della CORTE D’APPELLO di FIRENZE,

depositata il 10/03/2015;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

25/11/2020 dal Consigliere Dott. ROSSANA GIANNACCARI.

 

Fatto

FATTI DI CAUSA

1. Il giudizio trae origine dalla domanda proposta innanzi al Tribunale di Grosseto da H.H.M. nei confronti di L.B.G. e W.C.P. con la quale chiese dichiararsi la nullità della procura a vendere rilasciata al W. in data 11.9.1999, avente ad oggetto un immobile sito in (OMISSIS), nonchè la nullità dell’atto di vendita del 13.7.2000 con il quale il W. aveva venduto alla L. la quota di 1/2 dell’immobile.

1.1. L’attore esponeva di essere stato indotto dalla L. alla sottoscrizione della procura sulla base di una falsa rappresentazione della realtà, nella convinzione che si trattasse di un atto a garanzia dei debiti che la predetta aveva contratto e di non aver compreso il contenuto dell’atto in quanto non conosceva la lingua italiana. L’atto di vendita era invece annullabile per conflitto di interesse in quanto, al momento della conclusione del contratto, sussisteva un rapporto di convivenza tra il W. e la L.B. e vi era una considerevole differenza tra il valore di mercato del bene e quello pattuito tra le parti.

1.2. Il Tribunale di Grosseto rigettò la domanda di nullità a vendere della procura mentre accolse la domanda di annullamento del contratto per violazione dell’art. 1394 c.c., rilevando la comunanza di interessi tra rappresentante e terzo, desumibile dalla loro convivenza e la considerevole differenza tra il valore di mercato del bene ed il prezzo pagato dall’acquirente; il Tribunale affermò che il contratto era comunque invalido per impossibilità dell’oggetto e condannò il W. al risarcimento del danno per occupazione illegittima.

1.3. Il W. propose appello avverso la sentenza di primo grado sostenendo che egli era già proprietario del bene in virtù di alienazione precedente al rilascio della procura a vendere rilasciata in suo favore, che costituiva lo strumento giuridico per vendere il bene evitando doppi trasferimenti; conseguentemente l’atto di vendita era valido perchè aveva ad oggetto un bene di cui egli poteva validamente disporre. Contestò la condanna al risarcimento dei danni per occupazione illegittima in quanto l’immissione in possesso coincideva con il momento dell’acquisto del bene.

1.4. La sentenza di primo grado venne impugnata anche dalla L.B., la quale contestò l’esistenza di un conflitto di interessi, per avere il M. alienato la sua quota relativa al bene oggetto di causa, ricevendo dal W. l’integrale pagamento del prezzo.

1.5. Instauratosi il contraddittorio con il M., che chiese il rigetto della domanda, la Corte d’appello di Firenze, con sentenza del 10.3.2015, confermò la sentenza di primo grado.

1.6. Rilevò, in primo luogo, che era coperta da giudicato interno la pronuncia relativa alla validità della procura rilasciata da M. in favore del W.; la corte fiorentina ricostruì, sulla base della documentazione prodotta in atti, i rapporti tra le parti ed accertò che, con atto dell’1.4.1997 M. e L.B. avevano promesso in vendita al W. l’immobile oggetto di causa; poichè, a quella data L.B. non era proprietaria del bene, che acquistò il 25.6.1997, con successiva scrittura privata del 31.8.1999, sottoscritta da tutte le parti, si dava atto che il W. aveva pagato interamente il prezzo divenendo proprietario del bene. Non si procedeva alla stipulazione innanzi al notaio per ragioni fiscali ma veniva fatta salva la facoltà dell’acquirente di ottenere, ai fini della trascrizione, la stipula del rogito. La corte di merito esaminò i pregressi rapporti tra le parti, verificando come il bene originariamente acquistato da M. e L.B., fosse gravato da ipoteca e la caparra per l’acquisto fosse stata corrisposta dal W..

1.7. Per quanto ancora rileva nel presente giudizio, il giudice di merito non attribuì valore di giudicato alla sentenza N. 627/2003, emessa dal Tribunale di Grosseto, che aveva dichiarato la nullità dell’atto di vendita con cui L.B., quale rappresentante del M. aveva venduto a se stessa 1/2 del compendio immobiliare oggetto di causa, perchè non opponibile al W., rimasto estraneo al giudizio.

1.8. Dalla ricostruzione dei rapporti tra le parti, la corte distrettuale giunse alla conclusione che il W. non poteva vendere spendendo il nome del M. perchè il rappresentato era proprietario del bene; non essendo il M. proprietario del bene non sussisteva conflitto di interessi con il W.; l’atto di compravendita del 13.7.2000, con cui il W. vendeva il bene alla L.B. era invalido per impossibilità dell’oggetto, sulla base delle considerazioni svolte dal giudice di primo grado.

2. Per la cassazione di detta sentenza hanno proposto ricorso, con separati atti, H.H.M., L.B.G. e W.P.C..

2.1. Le medesime parti hanno resistito con controricorso ai ricorsi avversi.

2.2. I ricorsi sono stati riuniti.

2.3. In prossimità dell’adunanza camerale, H.H.M. e L.B.G. hanno depositato memorie illustrative.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. W. e L.B. hanno proposto ricorso con atti notificati nella medesima data (8.4.2016) ed iscritti a ruolo lo stesso giorno 27.4.2016.

1.1. M. ha proposto ricorso per cassazione il 14.4.2016 e la causa è stata iscritta a ruolo il 2.5.2016.

1.2. Come affermato pacificamente da questa Corte, il principio dell’unicità del processo di impugnazione contro una stessa sentenza comporta che, una volta avvenuta la notificazione della prima impugnazione, tutte le altre debbono essere proposte in via incidentale nello stesso processo. Nel caso in cui i due ricorsi risultino essere stati notificati nella stessa data, l’individuazione del ricorso principale e di quello incidentale va effettuato con riferimento alle date di deposito dei ricorsi, dovendo conseguentemente considerarsi principale il ricorso depositato per primo ed incidentale quello depositato per secondo (Cassazione civile sez. II, 14/01/2020, n. 448; Cassazione civile sez. II, 17/02/2004, n. 3004).

1.3. Poichè i ricorsi di W. e L.B. sono stati notificati e depositati lo stesso giorno, va considerato ricorso principale quello proposto dal W. e come ricorsi “successivi” quelli ricorsi proposti dal L.B. e dal M..

2. Per ragioni di carattere logico giuridico, deve, in primo luogo, procedersi all’esame del ricorso proposto dal M..

2.1. L’eccezione di inammissibilità del ricorso sollevata dal W. per carenza di interesse, in quanto il M. sarebbe stato vittorioso nei giudizi di merito, è infondata.

2.2. Osserva il collegio che, nonostante il M. sia risultato vittorioso nel giudizio di merito, la sentenza contiene una statuizione a lui sfavorevole in quanto afferma che il W. è proprietario del compendio immobiliare oggetto di causa.

2.3. Secondo l’orientamento di questa Corte, il principio contenuto nell’art. 100 c.p.c., secondo il quale per proporre una domanda o per resistere ad essa è necessario avervi interesse, si applica anche al giudizio di impugnazione, in cui l’interesse ad impugnare una data sentenza o un capo di essa va desunto dall’utilità giuridica che dall’eventuale accoglimento del gravame possa derivare alla parte che lo propone e non può consistere nella sola correzione della motivazione della sentenza impugnata ovvero di una sua parte (Cassazione civile sez. II, 05/02/2020, n. 2670; Conforme a Cass. 27 gennaio 2012 n. 1236). Deve pertanto ritenersi normalmente escluso l’interesse della parte integralmente vittoriosa ad impugnare la sentenza al solo fine di ottenere una modificazione della motivazione ove non sussista la possibilità, per la parte che l’ha fatta, di conseguire un risultato utile e giuridicamente apprezzabile. Non è quindi sufficiente l’esistenza di un mero interesse astratto ad una più corretta soluzione di una questione giuridica se essa non ha riflessi sulla decisione adottata e che non spieghi alcuna influenza in relazione alle domande o eccezioni proposte (Cass. Sez. U., Sentenza n. 12637 del 19/05/2008; Cass. Civ. Sez. Lav., 23.5.2008, n. 13373).

2.4. Va, invece, ritenuto sussistente l’interesse all’impugnazione qualora la pronuncia contenga una statuizione contraria all’interesse della parte medesima nel senso che, quale premessa necessaria della decisione, sia suscettibile di formare il giudicato (cfr. Cass. 14 dicembre 1996 n. 11180).

2.5. Come più volte affermato da questa Corte, il giudicato si forma, oltre che sull’affermazione o negazione del bene della vita controverso, sugli accertamenti logicamente preliminari e indispensabili ai fini del decisum mentre non comprende le enunciazioni puramente incidentali e in genere le considerazioni estranee alla controversia, che devono considerarsi un “obiter dictum”, come tale non vincolanti (Cassazione civile sez. I, 08/02/2019, n. 3793; Cassazione civile sez. II, 08/02/2012, n. 1815).

2.6.Nel caso di specie, l’accertamento della proprietà del bene in capo al W., trasferita con la scrittura privata del 31.8.1999, ha riflessi sulla validità del contratto di vendita del 13.7.2000, con il quale il predetto, in qualità di rappresentante del M. trasferì il bene alla L.B..

2.7. La statuizione relativa alla proprietà dell’immobile è quindi idonea ad arrecare pregiudizio al ricorrente perchè consolida, per effetto del giudicato, la posizione di proprietario del bene in capo al W. da cui deriva l’utilità giuridica, e non di mero fatto, dell’impugnazione (in tal senso Cass. Sez. 2, 29/10/1974, n. 3285; Cass. Sez. 2, 16/07/1964, n. 1936).

2.8. Ed infatti, il W., a seguito della pronuncia della sentenza di primo grado, che lo ha riconosciuto proprietario del compendio immobiliare, ha citato in giudizio il M., innanzi al Tribunale di Grosseto, per chiedere l’accertamento della proprietà del bene oggetto di causa in forza della scrittura del 31.8.1999; Il Tribunale ha sospeso il giudizio innanzi a sè per pregiudizialità, in attesa della definizione del presente giudizio, ritenendo che vi fosse identità del rapporto giuridico.

3. Passando all’esame dei motivi del ricorso incidentale proposto dal M., con il primo motivo si deduce la violazione e falsa applicazione degli artt. 1470,1325,1350 e 1362 c.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3 e l’omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio oggetto di discussione tra le parti per avere la corte di merito attribuito la natura di contratto definitivo alla scrittura del 31.8.1999 pur difettando dei requisiti di sostanza e di forma per consentire il trasferimento dei beni immobili. In primo luogo, mancherebbe l’indicazione del prezzo complessivo della vendita, requisito essenziale del contratto, non essendo a tal fine sufficiente il riferimento al “precontratto notarile” e non sarebbe stato nemmeno determinato l’oggetto del contratto poichè la corte di merito, ai fini dell’individuazione del compendio immobiliare, avrebbe fatto riferimento ad elementi esterni ovvero ai diversi atti conclusi tra le parti. Il ricorrente contesta che l’individuazione dell’oggetto e del prezzo, elementi essenziali dell’atto di vendita, possano essere ricavati aliunde, attraverso altri atti negoziali mentre dovrebbero risultare dal testo contrattuale.

3.1. Il motivo è infondato.

3.2. Qualora la vicenda negoziale abbia formato oggetto di due o più atti scritti, il giudice è tenuto, giusto il disposto dell’art. 1363 c.c., ad esaminare tutte le convenzioni intercorse tra le parti come risultanti dai documenti all’uopo formati, stabilendo, altresì, il rapporto tra clausole e documenti e la loro funzione di chiarimento, di integrazione, di modificazione, di trasformazione o di annullamento delle precedenti pattuizioni (Cass. Civ., Sez. II, 7.10.2010, n. 20817; Cass. 10298/2002).

3.3. La corte d’appello ha ricostruito i complessi rapporti tra le parti, attraverso l’esame dei numerosi atti tra i medesimi conclusi, con particolare riferimento al contratto preliminare di vendita dell’1.4.1997, con cui il M. e L.B. avevano promesso in vendita al W. l’immobile oggetto di causa; ha accertato che il bene, originariamente acquistato da M. e dalla L.B., era gravato da ipoteca e che la caparra per l’acquisto era stata corrisposta dal W.. Sulla base di tali elementi, che corroboravano l’interpretazione testuale dell’atto del 31.8.1999, ha individuato il bene che M. e L.B. avevano trasferito al W. sulla base di contratto definitivo.

3.4. Così ricostruita la volontà delle parti, non sussistono i dedotti profili di nullità del contratto, che contiene l’indicazione del bene, determinabile attraverso il riferimento ai precedenti atti intercorsi tra le parti, ed il riferimento al prezzo di vendita.

3.5. Del resto, l’accertamento della determinatezza dell’oggetto del negozio è affidata al giudice di merito, la cui valutazione sul punto è sindacabile in sede di legittimità solo quando la motivazione offerta sia priva di contenuto Cassazione civile sez. I, 01/03/2007, n. 4849; Cass. 3 febbraio 2000 n. 1165; Cass. 11 febbraio 1980 n. 953), mentre, nel caso di specie, la corte di merito ha svolto un esame scrupoloso dei titoli, con accertamento non sindacabile in sede di legittimità, se non nei limiti del vizio dell’omesso esame di in fatto decisivo per il giudizio, ai sensi del novellato art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5.

3.6. A seguito della nuova formulazione dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, introdotto dalla L. n. 134 del 2012, il vizio motivazionale, censurabile in sede di legittimità, concerne l’anomalia motivazionale che si tramuta in violazione di legge costituzionalmente rilevante, in quanto attinente all’esistenza della motivazione, che si esaurisce nella “mancanza assoluta di motivi sotto l’aspetto materiale e grafico”, nella “motivazione apparente”, nel “contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili” e nella “motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile”.

3.7.3.4. Le censure del ricorrente – anche con riferimento al “precontratto notarile”, il cui contenuto non viene trascritto in ricorso, in violazione dell’art. 366 c.p.c., comma 1, n. 6 – si risolvono nella contestazione di un accertamento di fatto, demandato al giudice di merito, attraverso la proposizione di un’interpretazione alternativa a quella plausibile adottata dalla Corte d’appello di Firenze.

4. Con il secondo motivo di ricorso si deduce la violazione e falsa applicazione dell’art. 2909 c.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, nonchè l’omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio oggetto di discussione tra le parti per violazione del giudicato, costituito dalla sentenza del Tribunale di Grosseto che aveva annullato il contratto con cui L.B., quale procuratrice del M. aveva venduto a se stessa il 50% della proprietà del compendio immobiliare oggetto di causa.

4.1. Il motivo è infondato.

4.2. La sentenza del Tribunale di Arezzo non è opponibile al W. che non era parte di quel processo, nè vantava un diritto autonomo dipendente.

4.3. Va data continuità al principio di diritto, più volte affermato da questa Corte, secondo cui il giudicato formatosi in un determinato giudizio può spiegare efficacia riflessa nei confronti di un soggetto rimasto estraneo al rapporto processuale, purchè questi sia titolare di un diritto dipendente dalla situazione definita in quel processo, o comunque a questa subordinato, mentre nel caso in esame, i diritti del W. non dipendono, nè sono subordinati al contratto del 25.6.1997, concluso dalla L.B. con se stessa, in qualità di rappresentante del M. ed avente ad oggetto la quota del 50% del bene immobile oggetto del contratto (Cassazione civile sez. III, 04/07/2019, n. 17931).

5. I ricorsi proposti dal W. e dalla L.B. propongono le medesime questioni e vanno esaminati congiuntamente.

5.1. Con il primo motivo di ricorso, il W. deduce la violazione dell’art. 1394 c.c. e dell’art. 100 c.p.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, in quanto, poichè il M. aveva perso la titolarità del bene oggetto della procura a vendere rilasciata al W., non avrebbe interesse a contestare lemodalità del suo esercizio. Il potere rappresentativo non sarebbe stato esercitato in conflitto di interessi con il mandatario poichè il mandante aveva ceduto la titolarità del diritto presupposto, non essendo più titolare del diritto di proprietà del bene trasferito al terzo.

6. Con il secondo motivo di ricorso, si deduce la violazione degli artt. 324,342,343 e 346 c.p.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, in quanto l’affermazione della Corte d’appello, secondo cui il W. non poteva vendere spendendo il nome del M., per non essere quest’ultimo titolare del bene oggetto della vendita, si porrebbe in contrasto con il giudicato interno sulla validità della procura. Il ricorrente chiede, nella forma del quesito, se il giudice d’appello possa rilevare d’ufficio la nullità della procura a vendere conferita dal mandante al mandatario quando il mandante abbia già trasferito al mandatario la titolarità del diritto cui è riferito il potere rappresentativo nonostante sulla validità della procura si sia formato il giudicato interno per non avere il M. proposto appello incidentale.

7. Con il terzo motivo di ricorso, si deduce la violazione degli artt. 1322,1325,1346,1351,1362,13631367,1376,1392,1414 e 1723 c.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, in quanto la procura a vendere sarebbe stata conferita nell’interesse del mandatario, già cessionario del diritto, che poteva quindi disporne quale strumento per l’attuazione dell’accordo, al fine di evitare un doppio trasferimento di proprietà.

8. Con il quarto motivo di ricorso, si deduce la violazione degli artt. 1322,1325,1346,1351,1362,1362,1367,1376,1392,1414,1723 c.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3; si contesta la declaratoria di nullità dell’atto di vendita del 13.7.2000 con cui il W. aveva alienato il bene alla L.B., sull’erroneo presupposto dell’impossibilità giuridica dell’oggetto. Ribadisce che, proprio in ragione della validità della procura, conferita nell’interesse del mandatario, una volta accertato che il mandatario era titolare del bene oggetto del contratto, ben poteva disporne evitando doppi passaggi di proprietà.

9. Con il quinto motivo di ricorso, si deduce la violazione degli artt. 1321,1322,1376 e 2043 c.c., art. 112 c.p.c., art. 342 c.p.c., art. 345 c.p.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3, 4 e 5, per avere la corte di merito omesso di pronunciare sull’ultimo motivo di appello con cui era stata contestata la condanna al risarcimento del danno per occupazione senza titolo nei confronti del proprietario del bene, tale essendo il W. per effetto dell’acquisto del compendio immobiliare con atto conferito prima del rilascio della procura in suo favore da parte del M..

10. Va quindi esaminato il ricorso proposto dalla L.B..

10.1. Con il primo motivo di ricorso, si deduce la violazione degli artt. 1321, 1322, 1325, 1326 e segg., 1350, 1352, 1387, 1470 c.c. e segg., artt. 1346, 1418, 1424 c.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3; si contesta la declaratoria di nullità dell’atto di vendita del 13.7.2000, concluso tra il W. e L.B. perchè vi sarebbero i requisiti essenziali del contratto ovvero il consenso, la forma, l’oggetto, determinabile, possibile e lecito e non in contrasto con norme imperative. Sarebbe pertanto improprio il richiamo da parte del giudice di primo grado all’istituto della simulazione, con motivazione richiamata per relationem dalla Corte d’appello, in quanto gli effetti del contratto simulato sarebbero stati realizzati attraverso un contratto diverso avente i requisiti di sostanza e di forma del contratto voluto dalle parti.

11. Con il secondo motivo di ricorso, proposto in via subordinata, si deduce la violazione degli artt. 832 e 948 c.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, in quanto sarebbe stato negato al legittimo proprietario di disporre della proprietà del bene, giungendo alla conclusione di disporne la restituzione in favore del M., che non era più proprietario, per averlo trasferito al W. prima del conferimento della procura.

12. Con il terzo motivo di ricorso, si deduce la violazione degli artt. 832,948 e 2043 c.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, per avere la corte di merito disposto la condanna per occupazione sine titulo nei confronti del proprietario, che aveva acquistato validamente il bene ed aveva corrisposto il prezzo.

13. I motivi di ricorso proposti dal W. e dalla L.B. sono infondati.

13.1. Con due distinte domande, che attengono alla medesima vicenda processuale, connesse tra di loro, il M. chiese dichiararsi la nullità della procura a vendere rilasciata al W. in data 11.9.1999 e l’annullamento dell’atto di vendita del 13.7.2000, con il quale il W. aveva venduto alla L.B. la quota di 1/2 dell’immobile oggetto della procura.

13.2. Sulla validità della procura a vendere si è formato il giudicato interno, sicchè l’ambito di indagine è limitato alla validità dell’atto con il quale il W., sulla base di detta procura, aveva trasferito la proprietà alla L.B..

13.3. La corte di merito ha altresì accertato che il W., prima del conferimento della procura a vendere da parte del M., aveva acquistato la proprietà dell’immobile in contestazione, giusta scrittura privata del 31.8.1999, in esecuzione del preliminare dell’1.4.1997, con il quale M. e L.B. avevano promesso di vendere al predetto il medesimo bene successivamente trasferito con l’atto del 13.7.2000, impugnato per vizio di nullità. L.B., alla data di sottoscrizione del preliminare dell’1.4.1997, non era proprietaria del bene, che acquistò con atto del 25.6.1997, con il quale, in forza di procura conferita dal M. vendette a se stessa metà del compendio immobiliare;

detto atto di vendita venne annullato per conflitto di interessi, ai sensi dell’art. 1395 c.c., ma il giudicato non è opponibile al W..

13.4. Così ricostruita in fatto la complessa vicenda, la questione relativa all’invalidità della vendita è stata correttamente risolta in termini di impossibilità dell’oggetto in quanto, non essendo il M. proprietario del bene, il W. non poteva venderlo spendendo il nome del rappresentante.

13.5. Nel caso in esame, l’impossibilità dell’oggetto aveva carattere originario e non sopravvenuto in quanto già al momento del conferimento della procura la proprietà del bene non apparteneva al rappresentato, nelle cui sfera giuridica si sarebbero prodotti gli effetti della vendita per effetto della contemplatio domini.

13.6. Secondo la giurisprudenza di questa Corte e di autorevole dottrina, la possibilità dell’oggetto va intesa sia in senso fisico o materiale sia in senso giuridico. L’oggetto del contratto è materialmente possibile quando il programma contrattuale è astrattamente suscettibile di attuazione. Il giudizio di possibilità non riguarda la concreta attitudine delle parti a assolvere l’impegno assunto ma l’astratta realizzabilità di tale impegno, in ciò distinguendosi l’impossibilità dell’oggetto dall’impossibilità sopravvenuta della prestazione, che è causa di risoluzione del contratto.

13.7. Parte della dottrina ha poi individuato la categoria della nullità sopravvenuta in relazione ai negozi con effetti differiti o sospesi e di durata, con operatività ex nunc e dunque sugli effetti futuri (nel primo caso perchè gli effetti non si sono ancora prodotti, nel secondo caso in base all’art. 1458 c.c., in via analogica).

13.8. La giurisprudenza di questa Corte ha invece recepito l’impostazione tradizionale della distinzione tra inesistenza originaria del bene ed impossibilità sopravvenuta della prestazione ed ha affermato che l’impossibilità dell’oggetto, che, ai sensi degli artt. 1346 e 1418 c.c., rende nullo il contratto, ricorre qualora la prestazione non possa essere obiettivamente eseguita per la sussistenza di impedimenti originari di carattere materiale o giuridico, che ostacolano in modo assoluto il risultato a cui essa è diretta. (Cass. 6407/84, Cass. 369/71; Cass. 6066/78).

13.9. Le ipotesi più frequenti di nullità per impossibilità dell’oggetto sono previste dal D.P.R. n. 380 del 2001, art. 46 e della L. n. 47 del 1985, artt. 17 e 40; le Sezioni Unite, con sentenza del 22/03/2019, n. 8230, hanno previsto la nullità, ai sensi dell’art. 1418 c.c., comma 3, degli atti tra vivi a effetti reali elencati nelle norme che la prevedono nei soli casi di mancata menzione in detti atti degli estremi del titolo abilitativo dell’immobile o di menzione falsa perchè riferita a un titolo che non esiste realmente o non riguarda quell’immobile.

13.10. La casistica offre esempi di contratto nullo per impossibilità giuridica originaria dell’oggetto con riguardo agli atti di cessione di aree destinate a parcheggio, conclusi in violazione della L. 24 marzo 1989, n. 122, art. 9, comma 5, trattandosi di parcheggi soggetti a vincolo di destinazione ed a vincolo di inscindibilità dall’unità principale, cioè “a utilizzazione vincolata” e, al tempo stesso a circolazione controllata (Cass. Civ., Sez. II, 16.2.2012, n. 2248).

13.11. Nell’appalto di opere pubbliche, ricorre un’ipotesi di nullità del contratto per impossibilità dell’oggetto, ai sensi degli art. 1346 e 1418 c.c., allorchè sussista un impedimento originario di carattere giuridico, che abbia ostacolato in radice ed in modo assoluto il risultato cui la prestazione era diretta, ossia l’esecuzione dell’opera (Sez. 1, Sentenza n. 28430 del 22/12/2011).

13.12.In tema di edilizia residenziale e pubblica, il divieto di alienazione, di cui alla L. 24 dicembre 1993, n. 560, art. 1, comma 20, determina la nullità per impossibilità giuridica dell’oggetto del contratto sia nei confronti dell’ente gestore dell’alloggio che delle parti contraenti, trattandosi di divieto assoluto e disciplinato da norma imperativa, che persegue il fine di impedire gli atti speculativi e di garantire il conseguimento dello scopo proprio della destinazione di tali alloggi al soddisfacimento dell’interesse all’abitazione degli assegnatari provvisti dei prescritti requisiti (Cass. Civ., Sez. II, 29.12.2009, n. 2732).

13.13. Nel caso in esame, già al momento della stipulazione della procura a vendere le parti erano consapevoli che il contratto concluso non avrebbe potuto produrre effetti nella sfera giuridica del rappresentato perchè il bene non gli apparteneva.

13.14. La difesa del W. e della L. hanno sostenuto che la procura a vendere venne rilasciata da M. al W. nell’interesse del mandatario, in quanto era finalizzata ad evitare doppi trasferimenti ed a conseguire benefici fiscali.

13.15. La tesi non è condivisibile.

13.16. La procura, che è negozio unilaterale con il quale un soggetto conferisce ad un altro il potere di rappresentarlo, si accompagna solitamente ad un mandato o ad altro rapporto gestorio e, ai sensi dell’art. 1723 c.c., può essere conferita anche nell’interesse di un terzo o del mandatario.

13.17. Secondo la giurisprudenza di questa Corte, nel mandato conferito anche nell’interesse del mandatario – irrevocabile ai sensi dell’art. 1723 c.c., comma 2, l’interesse del mandatario non coincide con quello generico a conservare l’incarico o a proseguire l’attività gestoria al fine di conseguire il compenso, essendo, invece, necessario un interesse giuridico del mandatario all’esecuzione dell’incarico, vale a dire un rapporto obbligatorio tra mandante e mandatario generalmente preesistente al mandato o comunque con esso costituito in cui il debitore sia il mandante e creditore il mandatario (Sez. 6 – 3, Ordinanza n. 22753 del 28/09/2017).

13.18. Nel caso di specie, non è ravvisabile alcun rapporto obbligatorio tra il M. ed il W., preesistente al mandato, in relazione al quale il M. era debitore del W..

13.19. Il richiamo all’esigenza di evitare doppi passaggi di proprietà, che sarebbe alla base della procura rilasciata nell’interesse del mandatario, non è calzante.

13.20. Le difese del M. e della L. hanno richiamato il precedente di questa Corte del 15.9.1999, n. 9837, con il quale è stata riconosciuta la legittimità del rilascio al promissario acquirente della procura irrevocabile a vendere, qualificandolo come atto idoneo a conseguire indirettamente, l’effetto di assicurare al promissario acquirente la piena e definitiva disponibilità del bene, e, quindi, come atto equiparabile nella sostanza all’atto di trasferimento del diritto di proprietà; in tal caso, la procura a vendere mira a consentire di “rivendere” il bene a terzi, evitando il doppio trasferimento ed il conseguimento di benefici fiscali.

13.21. La previsione in sede di contratto preliminare che il promittente venditore rilasci una procura a vendere al promissario acquirente, al solo fine di evitare doppi trasferimenti o la duplicazione di oneri tributari, non può essere estesa al contratto di vendita in quanto mentre nel preliminare il promittente venditore si obbliga a far acquistare la proprietà al promissario acquirente – e la procura a vendere è finalizzata ad evitare il doppio trasferimento – nel contratto di vendita, invece, tale risultato non viene conseguito perchè, una volta che il bene viene trasferito dal venditore al compratore, per trasferirlo ad un terzo, deve essere concluso un altro contratto di vendita.

13.22. La procura non è quindi idonea ad eliminare un passaggio di proprietà nè rileva la circostanza che l’atto di vendita con cui il W. acquistò il bene non fu trascritto in quanto l’omessa trascrizione ha rilievo solo ai fini dell’opponibilità dei terzi, secondo le norme sulla pubblicità ma non incide sulla validità del contratto e sull’idoneità a produrre gli effetti traslativi.

13.23. Ne consegue che è corretta l’affermazione della corte di merito secondo cui W. non poteva vendere spendendo il nome del M. perchè quest’ultimo non era più titolare del bene oggetto della vendita nè la procura poteva essere conferita nell’interesse del mandatario o del terzo per evitare il doppio trasferimento della proprietà.

13.23. Dalla nullità del contratto di vendita conseguono gli obblighi restitutori, ai sensi dell’art. 2033 c.c., ferma restando la possibilità per il W. di far valere il suo diritto di proprietà, acquistata con scrittura privata del 31.8.1999, in un autonomo giudizio, come del resto ha già fatto innanzi al Tribunale di Grosseto.

14. I ricorsi proposti dal W. e della L.B. vanno pertanto rigettati.

14.1. Considerata la reciproca soccombenza, le spese del giudizio di legittimità vanno interamente compensate.

15. Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, va dato atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente principale e dei ricorrenti incidentali dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso principale, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis, se dovuto.

P.Q.M.

rigetta i ricorsi e compensa integralmente tra le parti le spese del giudizio di legittimità.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, va dato atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente principale e dei ricorrenti incidentali, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso principale, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis, se dovuto.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio della Sezione Seconda Civile della Corte di Cassazione, in data 25 novembre 2020, anzi, in sede di riconvocazione, il 16 aprile 2021.

Depositato in Cancelleria il 6 luglio 2021

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