Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 19058 del 31/07/2017


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Cassazione civile, sez. VI, 31/07/2017, (ud. 20/06/2017, dep.31/07/2017),  n. 19058

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 1

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. GENOVESE Francesco Antonio – Presidente –

Dott. SAMBITO Maria Giovanna Concetta – Consigliere –

Dott. FERRO Massimo – Consigliere –

Dott. MARULLI Marco – rel. Consigliere –

Dott. MERCOLINO Guido – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 17068/2016 proposto da:

T.E., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA RAFFAELE CAVERNI 16

presso lo studio dell’avvocato ROBERTO GIANSANTE, che lo rappresenta

e difende unitamente e disgiuntamente agli avvocati EMANUELE

TACCETTI e ANTONIO BECHI;

– ricorrente –

contro

FALLIMENTO (OMISSIS) SRL, in persona del Curatore, elettivamente

domiciliato in ROMA, VIA XX SETTEMBRE, 3, presso lo studio

dell’avvocato BRUNO NICOLA SASSANI, rappresentato e difeso

dall’avvocato GIOVANNI IACOMINI;

– controricorrente –

e contro

DOTT. B.G. in qualità di Curatore del FALLIMENTO

(OMISSIS) SRL, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA SISTINA 42,

presso lo studio dell’avvocato GAETANO CAPRINO, che lo rappresenta e

difende unitamente all’avvocato MARCO ALBERTO CANARI VENTURI;

– controricorrente –

avverso il decreto 5814/169 del TRIBUNALE di LUCCA, depositato il

09/06/2016;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 20/06/2017 dal Consigliere Dott. MARCO MARULLI.

Fatto

RITENUTO IN FATTO

1. Con il ricorso in atti parte ricorrente ha inteso chiedere la cassazione dell’impugnato decreto – con cui il giudice adito ne ha dichiarata inammissibile l’opposizione allo stato passivo della fallita per difetto di interesse ad impugnare l’insinuazione di un credito chirografario, risultando il proprio ammesso in via privilegiata – sul rilievo, tra l’altro, che il suo interesse all’impugnazione non poteva essere negato in relazione a quella parte del proprio credito ammesso in via chirografaria.

2. Al proposto ricorso resiste con controricorso l’intimato.

Entrambe le parti hanno depositato memorie.

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. il ricorso è manifestamente fondato.

2. Premesso infatti che, come da costante deliberato di questa Corte, “l’interesse ad agire deve essere concreto ed attuale e consiste nell’esigenza di ottenere un risultato utile giuridicamente apprezzabile e non conseguibile senza l’intervento del giudice” (Cass., Sez. 1^, 29/03/2007, n. 7786), nella specie è errato il diverso convincimento espresso dal giudice gravato circa l’insussistenza dell’interesse ad agire in capo al ricorrente anche in ordine a quella parte del di lui credito ammesso al passivo in via chirografaria, giacchè la soddisfazione di esso con moneta fallimentare è condizionato dal concorso con gli altri creditori chirografari onde è ravvisabile l’interesse del medesimo a contestare l’insinuazione degli altri creditore ammessi al passivo e come tali aventi titolo a concorrere alla ripartizione dell’attivo fallimentare.

3. Il ricorso va dunque accolto, il decreto impugnato va conseguentemente cassato e la causa va rinviata avanti al giudice territoriale per il seguito ai sensi dell’art. 383 c.p.c., comma 1.

PQM

 

Accoglie il ricorso, cassa l’impugnato decreto e rinvia la causa avanti al Tribunale di Lucca che, in altra composizione, provvederà pure alla liquidazione delle spese del presente giudizio.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio della Sezione Sesta – 1 Civile, il 20 giugno 2017.

Depositato in Cancelleria il 31 luglio 2017

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