Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 19058 del 28/09/2016


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Cassazione civile sez. VI, 28/09/2016, (ud. 18/05/2016, dep. 28/09/2016), n.19058

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 3

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ARMANO Uliana – Presidente –

Dott. DE STEFANO Franco – Consigliere –

Dott. RUBINO Lina – Consigliere –

Dott. CIRILLO Francesco Maria – Consigliere –

Dott. ROSSETTI Marco – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 6106/2015 proposto da:

B.G., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA TORNIELLI N.

46 C/O STUDIO PROTA, presso lo studio dell’avvocato ANTONIO

MALAFRONTE, che lo rappresenta e difende giusta procura a margine

del ricorso;

– ricorrente –

contro

SPA UNIPOLSAI ASSICURAZIONI;

– intimato –

avverso la sentenza n. 1879/2014 del TRIBUNALE di TORRE ANNUNZIATA,

depositata il 17/07/2014;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

18/05/2016 dal Consigliere Relatore Dott. MARCO ROSSETTI.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

1. Il consigliere relatore ha depositato, ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c., la seguente relazione:

“1. B.G. convenne dinanzi al Giudice di pace di Castellammare di Stabia la società UmpolSai sp.a, deducendo che quest’ultima aveva illegittimamente aumentato il premio assicurativo da lui dovuto in virtù di una polizza assicurativa stipulata a copertura dei rischi derivanti dalla circolazione del veicolo Ford Fiesta targato (OMISSIS).

Deduceva che la compagnia aveva aumentato il premio in virtù della formula tariffaria bonus-malus, sul presupposto che il suddetto veicolo fosse rimasto coinvolto in due sinistri ascrivibili a colpa concorsuale dell’assicurato; soggiungeva che tuttavia nessuno dei due sinistri suddetti era ascrivibile a sua colpa.

Chiedeva pertanto la condanna della società convenuta alla restituzione (qualificata dall’attore “risarcimento”) del maggior premio indebitamente pagato.

2. Il Giudice di pace rigettò la domanda.

Il Tribunale di Torre Annunziata, adito dal soccombente, con sentenza 17.7.2014 n. 1879 rigettò il gravame proposto dal soccombente.

Il Tribunale ritenne che correttamente l’assicuratore avesse declassato l’assicurato nella scala delle classi di merito, in quanto nel “periodo di osservazione” l’assicurato aveva concausato due sinistri: uno il (OMISSIS) e l’altro il (OMISSIS).

Il giudice di appello soggiunse che il contributo causale dell’attore alla verificazione del sinistro avvenuto il (OMISSIS) risultava dalla circostanza che questi avesse accettato dal proprio assicuratore (deve ritenersi, in virtù delle norme sul “risarcimento diretto) un indennizzo ridotto in virtù d’un concorso di colpa della vittima. Soggiunse che, avendo il danneggiato accettato questo indennizzo ridotto, a nulla poteva rilevare la circostanza che, in un secondo momento, l’assicuratore gli avesse erogato l’integrale risarcimento.

3. La sentenza d’appello è stata impugnata per cassazione da B.G., con ricorso basato su tre motivi.

4. Col primo motivo di ricorso il ricorrente deduce che erroneamente il tribunale avrebbe ritenuto a lui imputabile, pro quota, il sinistro avvenuto il (OMISSIS), e che di conseguenza illegittimamente quel sinistro venne computato ai fini del declassamento secondo la formula bonus/malus.

Il motivo è fondato.

Il Tribunale, infatti, ha ritenuto provato in facto che B.G. sia stato integralmente risarcito dei danni subiti in conseguenza del sinistro avvenuto il (OMISSIS).

Se dunque B.G. fu integralmente risarcito dall’assicuratore tenuto al pagamento (nulla rileva che si trattasse dell’assicuratore del responsabile, ex art. 144 cod. ass.; ovvero dell’assicuratore della stessa vittima, ex art. 149 cod. ass.), tale circostanza impediva di ritenere l’odierno ricorrente corresponsabile di quel sinistro, ed averlo fatto costituisce effettivamente una violazione dell’art. 134 cod. ass..

Il Tribunale ha ritenuto di superare tale ostacolo formale osservando che B.G., accettando dall’assicuratore un indennizzo inferiore al danno effettivamente patito, avrebbe “implicitamente ammesso” la sua concorrente responsabilità.

Tale affermazione è erronea in iure.

Per l’avanzamento od il declassamento nella scala delle classi di merito rileva non la condotta dell’assicurato, ma quella dell’assicuratore. La formula tariffaria del bonus/malus inflitti si fonda sul principio che quanto più l’assicurato è imprudente e provoca sinistri stradali, tanto più aumenteranno i costi che lui causa al suo assicuratore, e quindi il premio da lui dovuto.

Ne consegue che in tanto l’assicurato può essere declassato, in quanto il suo assicuratore sia stato costretto ad indennizzare integralmente un terzo dei danni causati dall’assicurato: vuoi in via diretta, ai sensi dell’art. 144 cod. ass., vuoi in stanza di compensazione, ai sensi dell’art. 150 cod. ass..

Nel caso di specie, il Tribunale ha omesso del tutto di verificare se B.G. il (OMISSIS) causò danni a terzi, che il suo assicuratore abbia dovuto indennizzare. Ha limitato la propria indagine alla circostanza che l’assicurato avesse incassato dapprima un indennizzo parziale, quindi un indennizzo totale. Tale circostanza, tuttavia, nulla consente di stabilire circa la condotta dell’assicuratore di B.G. rispetto al terzo che si assume da questi danneggiato.

5. L’accoglimento del primo motivo di ricorso assorbe l’esame dei restanti motivi.

6. Si propone, pertanto, l’accoglimento del ricorso, e la cassazione con rinvio della sentenza impugnata.

2. Nessuna delle parti ha depositato memoria.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

3. Il Collegio condivide le osservazioni contenute nella relazione.

Il ricorso va dunque accolto, e la sentenza impugnata cassata con rinvio al Tribunale di Torre Annunziata, il quale nel riesaminare il gravame si atterrà al seguente principio di diritto:

Il declassamento dell’assicurato nella scala delle classi di merito, in virtù della formula tariffaria c.d bonus/malus, esige l’accertamento che l’assicurato abbia causato o concausato per propria colpa un sinistro stradale, accertamento che va compiuto in base a tutte le circostanze acquisite al giudizio, e senza limitarsi a valutare se l’assicurato abbia, in conseguenza di quel sinistro, accettato dai responsabili un risarcimento parziale od integrale.

4. Le spese del presente grado di giudizio saranno liquidate dal giudice del rinvio.

PQM

la Corte di cassazione, visto l’art. 380 c.p.c.:

(-) accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa alla Cotte d’appello di Torre Annunziata, in persona di altro magistrato, anche per le spese.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Sesta Civile della Corte di Cassazione, il 18 maggio 2016.

Depositato in Cancelleria il 28 settembre 2016

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