Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 19058 del 18/07/2018


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Civile Ord. Sez. 6 Num. 19058 Anno 2018
Presidente: CURZIO PIETRO
Relatore: MANZON ENRICO

ORDINANZA
sul ricorso 10088-2017 proposto da;

;‘C, IN/L1 DELLE ENTRATE (CF. 06363391001), in fRerona dei
Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA
PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO
STATO, che la rappresenta e difende ope legis;

– ricorrente contro
COOPERATIVA EDILIZIA UNIDOMUS A RL IN
LIQUIDAZIONE;

intimata

avverso la sentenza n. 2368/14/2016 della COMMISSIONE
TRIBUTARIA REGIONALE di BARI, depositata il 12/10/2015;

Data pubblicazione: 18/07/2018

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non
partecipata del 20/06/2018 dal Consigliere Dott. ENRICO
MANZON e disposta la motivazione semplificata.
Rilevato che:
Con sentenza in data 7 ottobre 2015 la Commissione tributaria

entrate, ufficio locale, avverso la sentenza n. 238/8/13 della
Commissione tributaria provinciale di Bari che aveva accolto il ricorso
della Cooperativa Edilizia Unidomus a r.l. contro l’avviso di
accertamento IVA 2006. La CTR osservava in particolare che i primi
giudici avevano correttamente ritenuto l’atto impositivo impugnato
invalido in quanto emesso oltre il termine decadenziale ordinario, non
potendosi applicare quello “prolungato” previsto per il caso della
dichiarazione omessa, non potendosi considerare tale quella per
l’annualità de qua per il fatto che, invece che nella forma telematica
prevista dalla legge, era stata trasmessa per posta su supporto cartaceo,
trattandosi di una mera irregolarità.
Avverso la decisione ha proposto ricorso per cassazione l’ Agenzia
delle entrate deducendo un motivo unico.
L’intimata società contribuente non si è difesa.
Considerato che:
Con l’unico motivo dedotto —ex art. 360, primo comma, n. 3, cod.
proc. civ.- l’agenzia fiscale ricorrente lamenta la violazione/falsa
applicazione degli artt. 43, comma 2, d.P.R. 600/1973, 2, comma 2-3
bis, 3, commi 1-2, d.P.R. 322/1998, vigenti ratione ternporis, poiché la
CFR ha affermato che la mancata trasmissione telematica della
dichiarazione mod. unico per il 2006 ed il suo invio a mezzo posta
ordinaria costituisce una “mera irregolarità” e quindi non una causa di
nullità/omissione della dichiarazione che implica l’aumento di un anno
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regionale della Puglia respingeva l’appello proposto dall’Agenzia delle

del termine decadenziale ordinario per l’emissione dell’avviso di
accertamento previsto dalla prima disposizione legislativa evocata.
La censura è fondata.
Va ribadito che «Il D.P.R. n. 322 del 1998, art. 1, comma 1 primo
periodo stabilisce che “le dichiarazioni sono redatte, a pena di nullità,

stabilisce che i modelli di dichiarazione per la trasmissione telematica
sono resi disponibili, in formato elettronico dall’Agenzia delle entrate,
entro il 15 febbraio dell’anno successivo a quello d’imposta di
riferimento. . Le disposizioni dettate dal D.P.R. n. 322 del 1998, art. 3
individuano in modo tassativo le modalità di presentazione
della dichiarazione. Tali modalità sono vincolanti per i contribuenti,
con la conseguenza che non può essere considerata validamente
presentata la dichiarazione resa secondo modalità diverse da quelle
prescritte per la categoria soggettiva di appartenenza del contribuente.
Ne consegue che la dichiarazione presentata tramite banca o posta, in
presenza dell’obbligo di presentazione in via telematica, utilizzando
pertanto un modello diverso da quella prescritto, è da ritenersi nulla ai
sensi del disposto di cui al precedente art. 1, comma 1, secondo cui “le
dichiarazioni sono redatte, a pena di nullità, su modelli conformi a
quelli approvati”. Dunque, per i contribuenti tenuti a utilizzare il
servizio telematico, l’obbligo di presentazione della dichiarazione deve
ritenersi assolto solo a seguito della corretta e tempestiva ricezione
telematica della dichiarazione da parte dell’Agenzia delle entrate. In tal
caso, la prova dell’avvenuta presentazione della dichiarazione è data, ai
sensi dell’art. 3, comma 10, dalla comunicazione dell’Agenzia attestante
l’avvenuta ricezione e non dalla ricevuta della banca o posta cui sia
stato erroneamente consegnato il modello cartaceo. È vero che la
dichiarazione resa secondo modalità diversa da quella prescritta è da
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su modelli confotnii a quelli approvati” e il comma 3-bis dell’art. 2

ritenersi sanzionata in minor misura ai sensi del D.1,gs. n. 471 elel 1997,
art. 8, in quanto la dichiarazione non è redatta in conformità al
modello approvato, ma ciò accade solo se l’imponibile indicato non
risulta di ammontare inferiore a quello accertato, cioè, per legge, “fuori
dei casi previsti negli artt. 1, 2 e 5” (ossia se le violazioni non incidono

dichiarazione infedele). Si tratta di scelta legislativa di minor rigore che
non mette in discussione la nullità della dichiarazione comminata
espressamente nel D.P.R. n. 322 del 1998, art. 1, comma 1. Ne deriva
che,

essendo

la

dichiarazione nulla, essa non può produrre effetti e, dunque, si rientra
nella fattispecie della mancata presentazione della dichiarazione
annuale ..» (Sez. 5 n. 9973 del 2015).
Pacifico che nel caso di specie la dichiarazione fiscale per l’annualità de

qua è stata trasmessa a mezzo posta e non telematicamente, come le
citate disposizioni legislative richiedevano, la stessa deve considerarsi
nulla e perciò omessa, con la conseguenza che il termine decadenziale
per l’emissione dell’avviso di accertamento non era quadriennale, bensì
quinquennale.
Ed altrettanto pacifico che tale termine è stato rispettato (notifica nel
marzo 2012, scadenza termine al 31 dicembre 2012), la sentenza
impugnata risulta pienamente contrastante con la giurisprudenza di
questa Corte e va dunque cassata in relazione al dedotto motivo, con
rinvio al giudice a quo per nuovo esame.
PQM
La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla
Commissione tributaria regionale della Puglia, in diversa
composizione, anche per le spese del presente giudizio.

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sul contenuto essenziale della dichiarazione e non si risolva nel caso di

Così deciso in Roma, 20 giugno 2018
esidente
i

Curzio

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