Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 19058 del 16/07/2019

Cassazione civile sez. VI, 16/07/2019, (ud. 09/04/2019, dep. 16/07/2019), n.19058

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 1

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DI VIRGILIO Rosa Maria – Presidente –

Dott. BISOGNI Giacinto – Consigliere –

Dott. VALITUTTO Antonio – Consigliere –

Dott. MERCOLINO Guido – Consigliere –

Dott. PAZZI Alberto – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 24465-2018 proposto da:

S.G., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA SABOTINO 46,

presso lo studio dell’avvocato VINCENZO COMI, che lo rappresenta e

difende;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELL’INTERNO, C.F. 80014130928) in persona del Ministro pro

tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12

presso l’AVVOCATITRA GENERALE DELLO STATO che lo rappresenta e

difende, ope legis;

– controricorrente –

COMMISSIONE TERRITORIALE PER IL RICONOSCIMENTO DELLA PROTEZIONE

INTERNAZIONALE PRESSO LA PREFETTURA UTG DI MILANO;

– intimata –

avverso il decreto n. R.G. 46920/2017 del TRIBUNALI di MILANO,

depositato il 21/06/2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 09/04/2019 dal Consigliere Relatore Dott. PAZZI

ALBERTO.

Fatto

RILEVATO

che:

1. con decreto in data 21 giugno 2018 il Tribunale di Milano respingeva il ricorso proposto da S.G. avverso il provvedimento di diniego di protezione internazionale emesso dalla competente Commissione territoriale al fine di domandare il riconoscimento dello status di rifugiato politico, della protezione sussidiaria o umanitaria;

in particolare il Tribunale, dopo aver escluso l’esistenza di alcun automatismo tra mancanza di videoregistrazione del colloquio avanti alla Commissione territoriale e necessità indefettibile di fissazione di udienza e, tanto meno, di rinnovo dell’audizione, reputava che la vicenda posta a base della domanda di protezione non presentasse i requisiti per il riconoscimento della protezione internazionale richiesta nè evidenziasse alcuna situazione personale e individualizzata di vulnerabilità;

2. per la cassazione di questo decreto ha proposto ricorso S.G. prospettando tre motivi di doglianza, ai quali ha resistito con controricorso il Ministero dell’Interno.

Diritto

CONSIDERATO

che:

3.1 il primo motivo di ricorso, nel denunciare, ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, la violazione e/o falsa applicazione del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 35-bis, commi 9, 10 e 11, censura il decreto impugnato per aver escluso la necessità della fissazione dell’udienza di comparizione delle parti, malgrado non fosse disponibile la videoregistrazione del colloquio svoltosi davanti alla commissione territoriale;

3.2 il motivo non è fondato;

questa Corte ha di recente chiarito che nel giudizio di impugnazione della decisione della Commissione territoriale innanzi all’autorità giudiziaria, in caso di mancanza della videoregistrazione del colloquio, il giudice deve necessariamente fissare l’udienza per la comparizione delle parti, configurandosi, in difetto, la nullità del decreto con il quale viene deciso il ricorso, per violazione del principio del contraddittorio (Cass. 17717/2018); ciò tuttavia non significa, come la medesima statuizione precisa, che si debba anche necessariamente dar corso in maniera automatica all’audizione del richiedente (si veda, in tal senso, Corte di giustizia dell’Unione Europea, 26 luglio 2017, Moussa Sacko contro Commissione Territoriale per il riconoscimento della protezione internazionale di Milano, p. 49), in presenza di una “domanda di protezione internazionale manifestamente infondata”;

il Tribunale, in ossequio a tali principi, all’esito dell’udienza di comparizione delle parti ha ritenuto che la vicenda posta a base della domanda di protezione non presentasse di per sè i requisiti per il riconoscimento della protezione internazionale;

la statuizione in merito alla mancata audizione del richiedente asilo in sede di udienza non si presta a censure di sorta, dovendosi escludere che le norme di cui si denuncia la violazione prevedano un obbligo per il giudice di merito di procedere in maniera automatica all’audizione del ricorrente quand’anche la stessa sia del tutto inutile ai fini del decidere, in presenza di una domanda di protezione internazionale manifestamente infondata (Cass. 3029/2019);

4.1 il secondo mezzo lamenta, ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, la violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 2, comma 1, artt. 14 e 17, D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 35-bis, comma 9, e art. 8, comma 3: il Tribunale avrebbe illegittimamente ritenuto che non vi fossero i presupposti per il riconoscimento della protezione sussidiaria senza considerare la presenza, in Gambia, di un conflitto armato, come già era stato accertato da altri giudici di merito;

4.2 il motivo è inammissibile;

ai fini del riconoscimento della protezione sussidiaria, in particolare, ai sensi del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, lett. c), è dovere del giudice verificare, avvalendosi dei poteri officiosi di indagine e di informazione di cui al D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 8, comma 3, se la situazione di esposizione a pericolo per l’incolumità fisica indicata dal ricorrente, astrattamente riconducibile ad una situazione tipizzata di rischio, sia effettivamente sussistente nel Paese nel quale dovrebbe essere disposto il rimpatrio, sulla base di un accertamento che deve essere aggiornato al momento della decisione (Cass. 17075/2018);

il Tribunale si è ispirato a simili criteri, prendendo in esame informazioni aggiornate sulla situazione in Gambia risalenti ai mesi di gennaio e marzo 2018;

la critica in realtà, sotto le spoglie dell’asserita violazione di legge, cerca di sovvertire l’esito dell’esame dei rapporti internazionali apprezzati dal Tribunale facendo leva su decisioni di merito non recenti di segno contrario, malgrado l’accertamento del verificarsi di una situazione di violenza indiscriminata in situazioni di conflitto armato, interno o internazionale, rilevante a norma del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, lett. c), costituisca un apprezzamento di fatto di esclusiva competenza del giudice di merito non censurabile in sede di legittimità (Cass. 32064/2018);

5.1 con il terzo motivo il ricorrente lamenta, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, l’omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio, costituito dalla situazione di vulnerabilità del richiedente ai fini della concessione del permesso di soggiorno: il Tribunale, limitando la propria analisi alla sola partecipazione del ricorrente ai corsi di formazione, avrebbe omesso di valutare se le fattispecie concrete illustrate dal medesimo con riguardo alle richieste di riconoscimento dello status di rifugiato o di protezione sussidiaria potessero rappresentare un presupposto per la concessione del permesso di soggiorno per motivi umanitari;

5.2 il motivo, da esaminarsi alla luce del regime previgente applicabile alla fattispecie concreta (Cass. 4890/2019), non è fondato;

la doglianza infatti non tiene conto del contenuto del provvedimento impugnato, che, pur vagliando il profilo dell’inserimento del richiedente asilo sul territorio nazionale, ha preso in considerazione anche il racconto fatto dal richiedente asilo, osservando come un simile narrato non consentisse di apprezzare alcuna effettiva criticità che il migrante avrebbe incontrato rientrando nel paese d’origine;

il Tribunale dunque ha esaminato la complessità delle vicende rappresentate dal richiedente asilo, ritenendo – all’esito di una valutazione demandata al giudice di merito e non rivedibile in questa sede – che non potesse essere ravvisata una situazione di vulnerabilità personale e individualizzata tale da giustificare il riconoscimento della protezione prevista dal T.U.I., art. 5, comma 6;

6. in forza dei motivi sopra illustrati il ricorso va pertanto respinto;

le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al rimborso delle spese del giudizio di cassazione, che liquida in Euro 2.100 oltre a spese prenotate a debito.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, si dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis.

Così deciso in Roma, il 9 aprile 2019.

Depositato in Cancelleria il 16 luglio 2019

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