Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 19057 del 31/07/2017


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Cassazione civile, sez. VI, 31/07/2017, (ud. 20/06/2017, dep.31/07/2017),  n. 19057

 

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 1

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. GENOVESE Francesco Antonio – Presidente –

Dott. SAMBITO Maria Giovanna Concetta – Consigliere –

Dott. FERRO Massimo – Consigliere –

Dott. MARULLI Marco – rel. Consigliere –

Dott. MERCOLINO Guido – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 16774/2016 proposto da:

T.V., elettivamente domiciliato in ROMA, PIAZZA CAVOUR,

presso la Cancelleria della CORTE DI CASSAZIONE, rappresentato e

difeso dagli avvocati VALERIO ALFONSI e GIOVANNI POLLO POESIO;

– ricorrente –

contro

D.F.M., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA NICOLO’

TARTAGLIA 5, presso lo studio dell’avvocato SANDRA AROMOLO, che lo

rappresenta e difende unitamente all’avvocato ELISABETTA FOLLIERO;

– controricorrente –

e contro

C.R., M.A.;

– intimati –

avverso la sentenza n. 405/2016 della CORTE D’APPELLO di L’AQUILA,

depositata il 20/04/2016;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 20/06/2017 dal Consigliere Dott. MARCO MARULLI.

Fatto

RITENUTO IN FATTO

1. Con il ricorso in atti T.V. – premesso che la Corte d’Appello dell’Aquila ne aveva respinto il gravame proposto nei confronti della decisione di primo grado, che, riconoscendone la qualità di amministratore di fatto della s.a.s. Pozzo dei Desideri, lo aveva condannato in solido con D.F.M., amministratore di diritto, e M.A., altro amministratore di fatto, a pagare in favore di C.R. la somma di Euro 44454,23 – ha impugnato la predetta sentenza e ne ha chiesto la cassazione sul rilievo, tra l’altro, che il relativo giudizio non si era svolto nel contraddittorio della società, non risultando dirimente l’argomento che ad esso avessero comunque preso parte tutti i soci, in quanto non vi era intervenuto il socio accomandante.

2. Al proposto ricorso resiste di tutti gli intimati il solo D.F. con controricorso.

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è manifestamente fondato.

2. Premesso, invero, che secondo il costante deliberato di questa Corte la controversia diretta al riconoscimento della qualità di socio di una società di persone coinvolge la distribuzione delle quote sociali e la composizione stessa del gruppo sociale, in quanto la partecipazione ad una società personale non si esaurisce nel rapporto fra partecipante e società stessa, riflettendosi e compenetrandosi con i rapporti fra i singoli soci, ciascuno dei quali e interessato al numero ed alla persona dei consoci e che pertanto nel relativo processo sono litisconsorti necessari società e soci (Cass., Sez. 3^, 12/03/2004, n. 5119; Cass., Sez. 1^, 19/04/1991, n. 4226; Cass., Sez. 3^, 27/05/1980, n. 3466), l’opposto convincimento espresso dal giudice adito, secondo cui l’integrità del contraddittorio era nella specie assicurata dalla partecipazione di tutti i soci illimitatamente responsabili, è smentito dalla circostanza incontroversa che il riconoscimento della qualità di socio riguardava una società in accomandita e che al relativo giudizio non aveva preso parte l’accomandante.

3. Il ricorso va dunque accolto, la sentenza impugnata va conseguentemente cassata e la causa va rinviata avanti al giudice territoriale per il seguito ai sensi dell’art. 383 c.p.c., comma 1.

PQM

 

Accoglie il ricorso nei sensi di cui in motivazione, cassa l’impugnata sentenza e rinvia la causa avanti alla Corte d’Appello dell’Aquila che, in altra composizione, provvederà pure alla liquidazione delle spese del presente giudizio.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio della Sezione Sesta – 1 Civile, il 20 giugno 2017.

Depositato in Cancelleria il 31 luglio 2017

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