Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 19057 del 28/09/2016


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Cassazione civile sez. VI, 28/09/2016, (ud. 18/05/2016, dep. 28/09/2016), n.19057

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 3

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ARMANO Uliana – Presidente –

Dott. DE STEFANO Franco – Consigliere –

Dott. RUBINO Lina – Consigliere –

Dott. CIRILLO Francesco Maria – Consigliere –

Dott. ROSSETTI Marco – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 3613/2015 proposto da:

P.F.D., elettivamente domiciliato in Roma, Via

G. Mazzini, 2, rappresentato e difeso dall’Avv. ROBERTO FICILI

giusta procura a margine del presente ricorso;

– ricorrente –

contro

UNIPOL SAI ASSICURAZIONI SPA, in persona del suo procuratore,

domiciliata in ROMA, VIA IPPOLITO NIEVO 61, presso lo studio

dell’avvocato VALENTINO GENTILE, rappresentato e difeso

dall’avvocato GIACOMO RAFFAELE ESPOSITO giusta procura speciale in

calce;

– controticorrente –

avverso la sentenza n. 624/2014 del 12/06/2014 del TRIBUNALE di

MARSALA, depositata il 12/06/2014;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

18/05/2016 dal Consigliere Relatore Dott. MARCO ROSSETTI.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

1. Il Consigliere relatore ha depositato, ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c., la seguente relazione:

“1. P.F.D. ha impugnato per cassazione la sentenza (12.6.2014 n. 624) con la quale il Tribunale di Marsala, riformando la sentenza di primo grado, ha rigettato la domanda di risarcimento del danno proposta da P.F.D..

Il Tribunale ha ritenuto, in particolare, non esservi prova della responsabilità di C.A., e del suo assicuratore della r.c.a. UnipolSai (olim, “Navale s.p.a.”), nella causazione del sinistro stradale in conseguenza del quale l’attore aveva subito i danni di cui domandava il risarcimento.

2. Con ambedue i motivi di ricorso, che possono essere esaminati congiuntamente per la loro intima connessione, il ricorrente lamenta che il tribunale avrebbe “erroneamente valutato il materiale probatorio”, e sostiene che gli elementi di prova raccolti nel corso dell’istruttoria avrebbero dovuto condurre all’affermazione di una responsabilità esclusiva o concorrente del convenuto.

I motivi sono manifestamente inammissibili:

– sia nella parte in cui lamentano la violazione di legge, dal momento che ricostruire la dinamica d’un sinistro è un accertamento in fatto, non una valutazione in diritto; – sia nella parte in cui lamentano il viro di motivazione, alla luce del novellato art. 360 c.p.c., n. 5, come interpretato dalle Sezioni Unite di questa Corte con la sentenza n. 8053/14.

3. Si propone pertanto il rigetto del ricorso”.

2. La parte ricorrente ha depositato memoria ex art. 380 bis c.p.c., comma 2, con la quale ha insistito per l’accoglimento del ricorso.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

3. Il Collegio condivide le osservazioni contenute nella relazione. Il ricorso va di conseguenza rigettato.

4. Le spese del presente grado di giudizio vanno a poste a carico del ricorrente, ai sensi dell’art. 385 c.p.c., comma 1 e sono liquidate nel dispositivo.

PQM

la Corte di cassazione, visto l’art. 380 c.p.c.:

E) rigetta il ricorso;

(-) condanna P.F.D. alla rifusione in favore di UnipolSai s.p.a. delle spese del presente grado di giudizio, che si liquidano nella somma di Euro 2.200, di cui Euro 200 per spese vive, oltre I.V.A., cassa forense e spese forfettarie D.M. 10 marzo 2014, n. 55, ex art. 2, comma 2;

(-) dà atto che sussistono i presupposti previsti dal D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, per il versamento da parte di P.F.D. di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l’impugnazione.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Sesta Civile della Corte di Cassazione, il 18 maggio 2016.

Depositato in Cancelleria il 28 settembre 2016

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