Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 19057 del 19/09/2011

Cassazione civile sez. I, 19/09/2011, (ud. 28/06/2011, dep. 19/09/2011), n.19057

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. VITRONE Ugo – Presidente –

Dott. CECCHERINI Aldo – Consigliere –

Dott. DI VIRGILIO Rosa Maria – rel. Consigliere –

Dott. CRISTIANO Magda – Consigliere –

Dott. MERCOLINO Guido – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso 27612/2005 proposto da:

VEGA S.R.L. IN LIQUIDAZIONE (C.F. (OMISSIS)), in persona del

Liquidatore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, PIAZZA DI

PIETRA 26, presso l’avvocato JOUVENAL DANIELA, rappresentata e difesa

dall’avvocato D’ANGELO Giuseppe Gabriele, giusta procura a margine

del ricorso;

– ricorrente –

contro

AZIENDA UNITA’ SANITARIA LOCALE N. (OMISSIS) – CATANIA

(C.F.

(OMISSIS)), in persona del legale rappresentante pro tempore,

elettivamente domiciliata in ROMA, VIA CARLO MIRABELLO 7, presso

l’avvocato SPINELLA MAURIZIO, rappresentata e difesa dall’avvocato

FERLITO Luigi Edoardo, giusta procura a margine del controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 1208/2004 della CORTE D’APPELLO di CATANIA,

depositata il 03/12/2004;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

28/06/2011 dal Consigliere Dott. ROSA MARIA DI VIRGILIO;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

PRATIS Pierfelice, che ha concluso per il rigetto del ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

L’Azienda USL n. (OMISSIS) di Catania proponeva opposizione avverso il decreto ingiuntivo ottenuto dalla Vega s.r.l., per il pagamento di L. 162.741.150, oltre interessi e spese, per rideterminazione delle tariffe per prestazioni di emodialisi erogate nel 1996, in forza del decreto assessoriale della sanità del 7/10/1996.

L’Azienda dichiarava di nulla dovere ed eccepiva la carenza di prova del credito azionato.

Vega s.r.l. si costituiva e chiedeva il rigetto dell’opposizione.

Il Tribunale, con sentenza del 30/7/2000, rigettava l’opposizione e confermava il decreto ingiuntivo opposto.

Proponeva appello l’Azienda USL; si costituiva la Vega s.r.l..

La Corte d’appello, con sentenza 3/12/2004, ha revocato il decreto ingiuntivo opposto e compensato tra le parti le spese.

La Corte, respinta l’eccezione di difetto di giurisdizione, ha ritenuto la mancanza di prova delle prestazioni, avendo la Vega, a fronte delle specifiche contestazioni dell’Azienda USL, prodotto solo delle fatture emesse verso i clienti e la copia di tre pagine del registro Iva vendite, dichiarate conformi all’originale dal funzionario del comune di Aci S. Antonio: l’Azienda USL non era destinataria delle fatture, nè risultava che le avesse accettate, al più potevano costituire un indizio; nel resto, era inapplicabile l’art. 2710 c.c., anche a prescindere dal fatto che non si tratta di rapporto tra imprenditori, atteso che il registro Iva vendite non rientra tra i libri ai quali l’art. 2710 attribuisce particolare efficacia probatoria, nè, infine, risultava che il registro, del quale erano state prodotte tre pagine in copia, fosse stato regolarmente tenuto.

Ricorre per cassazione la Vega, sulla base di due motivi.

Resiste con controricorso l’Azienda USL n. (OMISSIS) di Catania (va rilevata a riguardo l’invalidità della costituzione del nuovo difensore di detta parte, atteso che ratione temporis, trova nel caso applicazione l’art. 83 c.p.c., nella formulazione antecedente alla modifica di cui alla L. n. 69 del 2009, art. 45).

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

1.1.- Con il primo motivo, la ricorrente denuncia vizio di motivazione: in realtà la pretesa creditoria sorge dal Protocollo di Intesa del 19 aprile 1996 con la AUSL di Catania, con cui si conveniva che il Centro di dialisi si sarebbe sostituito al soggetto fruitore, previo assenso, negli adempimenti burocratici necessari per ottenere il rimborso delle somme di cui si sarebbe reso anticipatario il Centro stesso; va sottolineato che si trattava di fatture a conguaglio sulle prestazioni già eseguite, che l’Azienda sanitaria aveva confermato le prestazioni, eccependo l’asserita illegittimità della richiesta di pagamento e delle conseguenti fatturazioni, sull’erroneo convincimento che il Centro non potesse invocare in suo favore l’applicazione della norma del provvedimento assessoriale, non essendo sufficiente l’assenso alla riscossione, previsto all’art. 3 del Protocollo d’Intesa, in origine rilasciato dall’assistito per ottenere il rimborso delle prestazioni, ma essendo necessario un ulteriore assenso per poter chiedere il conguaglio sulla base dei nuovi livelli tariffari.

Secondo la ricorrente, rimane da valutare se valesse l’originario assenso rilasciato dal fruitore della prestazione effettuata dal Centro per consentire il pagamento dei conguagli.

La Vega s.r.l. insiste nel sostenere che dal comportamento processuale della AUSL emerge in modo inequivoco la non contestazione delle prestazioni di cui alle fatture ed il pagamento delle somme dovute a titolo di rimborso indicate nella prima colonna delle fatture medesime, mentre la contestazione attiene al diritto di ottenere il conguaglio per le maggiori somme calcolate in virtù dell’applicazione delle nuove tariffe assessoriali, per il periodo gennaio 96-ottobre 96; la questione della validità dell’originario assenso degli assistiti al fine di ottenere i conguagli, secondo la ricorrente, va risolta alla stregua del rapporto negoziale tra assistiti e Centro, configurante mandato senza rappresentanza nell’interesse esclusivo del mandatario, da cui l’infondatezza della eccezione della AUSL. 1.2.- Col secondo motivo, la ricorrente denuncia violazione e falsa applicazione di norme di diritto, artt. 2697, 2698 e 2702 c.c. e art. 634 c.p.c.: la Corte d’appello ha omesso di valutare il Protocollo d’Intesa, che all’art. 2 prevede l’obbligo per l’AUSL di verificare la corretta esecuzione delle prestazioni, per cui dal dovere di controllo non esercitato consegue il diritto del Centro ad ottenere il pagamento,”presupponendosi la regolare effettuazione delle prestazioni”.

2.1.- Il primo motivo va respinto.

Sul punto, premesso che il riferimento al Protocollo d’Intesa è carente sul piano dell’autosufficienza, non essendo stato lo stesso riportato nel ricorso(sul principio, tra le ultime, vedi Cass. 17915/2010, 4201/2010, 6023/2009,5043/2009), nel resto le argomentazioni addotte dalla parte sono intese a prospettare la questione dell’assenso dell’assistito, che non ha formato oggetto della decisione, avendo la Corte del merito rilevato che occorreva la prova delle prestazioni per cui si chiedeva il conguaglio, e che tale prova non era stata assolta dalla convenuta opposta, per i rilievi fatti valere.

La ricorrente sul punto sostiene che dal comportamento processuale della AUSL deve farsi conseguire la non contestazione della medesima, in relazione all’effettuazione delle prestazioni nel periodo gennaio 1996-ottobre 1996, per poi concentrare le sue difese sulla questione della validità dell’originario assenso rilasciato dagli assistiti, prospettando la sussistenza di mandato nell’interesse del mandatario, come tale irrevocabile.

A fronte di dette argomentazioni, va rilevato che la sentenza impugnata ha dato atto della specifica contestazione da parte della AUSL dell’esecuzione delle prestazioni ed ha valutato conseguentemente l’assolvimento dell’onere probatorio in capo alla Vega, alla stregua delle prove da questa offerte, vagliate rigorosamente avuto riguardo alle contestazioni della controparte, concludendo in senso negativo: avverso dette specifiche argomentazioni, la ricorrente nulla ha opposto, avanzando censure non congruenti in relazione alla ratio decidendi, oltre che connotate da profili di novità (il mandato nell’interesse del mandatario).

2.2.- Il secondo motivo, tutto incentrato sulla pattuizione di cui all’art. 2 del Protocollo d’Intesa è palesemente carente sul piano dell’autosufficienza.

3.1.- Conclusivamente, il ricorso va respinto.

Le spese del presente giudizio, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso; condanna la Vega s.r.l. in liquidazione al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, liquidate in Euro 2.700,00, di cui Euro 200,00 per spese; oltre spese generali ed accessori di legge.

Così deciso in Roma, il 28 giugno 2011.

Depositato in Cancelleria il 19 settembre 2011

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