Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 19057 del 18/07/2018


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Civile Ord. Sez. 6 Num. 19057 Anno 2018
Presidente: CURZIO PIETRO
Relatore: MANZON ENRICO

ORDINANZA
sul ricorso 28636-2016 proposto da:
AGENZIA DELLE ENTRATE (C.F. 06363391001), in persona del
Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI
PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERAI ,E DELI
STATO, che la rappresenta e difende ope legis;

– ricorrente contro
VILLA BIANCA SPA, in persona del legale rappresenttmte pro
tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA CARDINAL DE
LUCA 10, presso lo studio dell’avvocato TULLIO ELEFANTE, che
la rappresenta e difende;

– controri corrente –

Data pubblicazione: 18/07/2018

avverso la sentenza n. 4684/33/2016 della COMMISSIONE
TRIBUTARIA REGIONALE di NAPOLI, depositata il 17/05/2016;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non
partecipata del 20/06/2018 dal Consigliere Dott. ENRICO
NIANZON e disposta la motivazione semplificata.

Con sentenza n. 4684/33/16 depositata in data 17 maggio 2016 la
Commissione tributaria regionale della Campania respingeva l’appello
proposto dall’Agenzia delle entrate, ufficio locale, ed accoglieva quello
incidentale proposto dalla Villa Bianca spa avverso la sentenza n.
2400/5/15 della Commissione tributaria provinciale di Napoli che
aveva parzialmente accolto il ricorso della società contribuente contro
il diniego di rimborso IVA 2009/2011. La CTR osservava in
particolare che, trattandosi di un’ipotesi di indebito oggettivo
sussumibile nella fattispecie normativa astratta di cui all’art. 2033, cod.
civ., in relazione alle istanze di rimborso della società contribuente non
potevasi conseguentemente fare applicazione del termine decadenziale
di cui all’art. 38, d.P.R. 602/1973, bensì del termine prescrizionale
ordinario di cui all’art. 2946, cod. civ.
Avverso la decisione ha proposto ricorso per cassazione l’ Agenzia
delle entrate deducendo un motivo unico.
Resiste con controricorso la società contribuente.
La ricorrente successivamente ha depositato una memoria.
Considerato che:
Con provvedimento presidenziale in data 16 novembre 2016 è stato
ordinato – ex art. 377, terzo comma, cod. proc. civ.- all’agenzia fiscale
ricorrente di integrare il contraddittorio nei confronti della Fineco
Leasing spa, interveniente volontaria sia in primo che in secondo grado

Ric. 2016 n. 28636 sez. MT – ud. 20-06-2018
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Rilevato che:

e quindi litisconsorte processuale necessaria (cfr. in tal senso, Sez. 2,
Ordinanza n. 11156 del 09/05/2018, Rv. 648033 — 01).
Diversamente da quanto affeimato dalla ricorrente nella memoria
depositata, risulta inequivocabilmente dagli atti che -lo stesso giorno
della sua emissione- tale decreto è stato comunicato mediante posta

patrocinio agenziale; di contro è pacifico che l’ordine de quo non sia
stato eseguito dall’avvocatura erariale nel tennine assegnato.
Ne consegue l’inammissibilità del ricorso, secondo il principio di
diritto che «In tema di notificazione dell’atto di integrazione del
contraddittorio in cause inscindibili, ai sensi dell’art.331 cod. proc. civ.,
la sua omissione nel termine assegnato, che ha pacifica natura
perentoria, comporta l’inammissibilità dell’impugnazione..» (Sez. 1,
Sentenza n. 28223 del 26/11/2008, Rv. 605785 — 01; conformi, Sez. U,
Sentenza n. 6107 del 19/04/2012, Rv. 622254 — 01, Sez. 6 – 1,
Ordinanza n. 1825 del 24/01/2018, Rv. 647879 – 01).
Rispetto alla rilevata causa di inammissibilità, peraltro deve ritenersi del
tutto irrilevante l’avvenuta notifica del controricorso alla litisconsorte
pretermessa.
Le spese seguono la soccombenza e vanno liquidate come in
dispositivo.
Rilevato che risulta soccombente una parte ammessa alla prenotazione
a debito del contributo unificato per essere amministrazione pubblica
difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, non si applica l’art. 13
comma 1- quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 (Sez. 6 – L, Ordinanza
n. 1778 del 29/01/2016, Rv. 638714— 01).
PQM
La Corte dichiara inammissibile il ricorso; condanna la ricorrente al
pagamento delle spese del giudizio di legittimità che liquida in euro
Ric. 2016 n. 28636 sez. MT – ud. 20-06-2018
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elettronica certificata e che tale formato elettronico è stato ricevuto dal

3.700 oltre euro 200 per esborsi, 15% per contributo spese generali ed
accessori di legge.
Così deciso in Roma, 20 giugno 2018
Il _residente
ro Curzio

i

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