Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 19057 del 16/07/2019

Cassazione civile sez. VI, 16/07/2019, (ud. 09/04/2019, dep. 16/07/2019), n.19057

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 1

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DI VIRGILIO Rosa Maria – Presidente –

Dott. BISOGNI Giacinto – Consigliere –

Dott. VALITUTTO Antonio – rel. Consigliere –

Dott. MERCOLINO Guido – Consigliere –

Dott. PAZZI Alberto – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 27167-2018 proposto da:

B.A., elettivamente domiciliato in ROMA, PIAZZA CAVOUR presso

la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e difeso

dall’avvocato FRANCESCO BONATESTA;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELL’INTERNO (OMISSIS), in persona del Ministro pro tempore

elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso

l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende ope

legis;

– resistente –

avverso il decreto n. R.G. 5054/2018 del TRIBUNALE di BOLOGNA,

depositato il 22/08/2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 09/04/2019 dal Consigliere Relatore Dott. VALITUTTI

ANTONIO.

Fatto

RILEVATO

che:

con ricorso al Tribunale di Bologna, B.A. chiedeva il riconoscimento della protezione internazionale, denegata al medesimo dalla Commissione territoriale di Bologna, e che, con decreto n. 2777/2018, depositato il 22 agosto 2018, l’adito Tribunale rigettava il ricorso;

per la cassazione di tale sentenza ha, quindi, proposto ricorso B.A. nei confronti del Ministero dell’interno, affidato a due motivi, e che l’intimato non ha svolto attività difensiva;

Diritto

CONSIDERATO

che:

con l’unico motivo di ricorso, il ricorrente denuncia la violazione del D.Lgs. n. 186 del 1998, art. 5, comma 6, nonchè il vizio di motivazione, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 5.

Ritenuto che:

ai fini del riconoscimento della protezione umanitaria – secondo la disciplina previgente, applicabile ratione temporis (Cass. 4890/2019) – la attendibilità della narrazione dei fatti che hanno indotto lo straniero a lasciare il proprio Paese svolga un ruolo rilevante, atteso che ai finì di valutare se il richiedente abbia subito nel paese d’origine una effettiva e significativa compromissione dei diritti fondamentali inviolabili, pur partendo dalla situazione oggettiva del paese d’origine, questa deve essere necessariamente correlata alla condizione personale che ha determinato la ragione della partenza, secondo le allegazioni del richiedente (Cass. 4455/2018), la cui attendibilità soltanto consente l’attivazione dei poteri officiosi.

Rilevato che:

il Tribunale ha accertato che le ragioni per le quali l’istante ò6 lasciato il suo Paese sono di carattere esclusivamente economico, non essendovi in Bangladesh una situazione di attuale violazione dei diritti umani, che si tratta di un giovane di venti anni, arrivato in Italia da pochissimo tempo, che non lavora nel territorio e non conosce la lingua italiana, mentre in Patria ha tutta la sua famiglia – sulle cui condizioni economiche il medesimo non ha allegato alcunchè – che può prendersi cura di lui;

pertanto, il giudice di merito ha accertato – comparando la situazione dello straniero nel Paese di accoglienza ed in quello di provenienza che l’istante non andrebbe incontro, in caso di ritorno in Patria, ad una sicura violazione dei diritti umani (Cass., 23/02/2018, n. 4455), mentre il ricorrente ha inammissibilmente proposto in questa sede una ricostruzione della fattispecie concreta difforme da quella accertata dal Tribunale, e comunque sulla base di argomenti inidonei ad inficiare il giudizio di fatto operato dal giudice di merito;

Ritenuto che:

per tutte le ragioni esposte, il ricorso debba essere, pertanto, dichiarato inammissibile, senza alcuna statuizione sulle spese, attesa la mancata costituzione dell’intimato.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso. Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, il 09 aprile 2019.

Depositato in Cancelleria il 16 luglio 2019

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