Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 19057 del 14/09/2020

Cassazione civile sez. lav., 14/09/2020, (ud. 23/01/2020, dep. 14/09/2020), n.19057

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BERRINO Umberto – Presidente –

Dott. MANCINO Rossana – Consigliere –

Dott. CALAFIORE Daniela – Consigliere –

Dott. AMENDOLA Fabrizio – rel. Consigliere –

Dott. CAVALLARO Luigi – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 29071-2014 proposto da:

CONSORZIO AGRARIO DELLE PROVINCE DEL NORD OVEST s.c.a.r.l., in

persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente

domiciliato in ROMA, PIAZZA FIAMMETTA 11, presso lo studio

dell’avvocato SALVATORE ITALIA, che lo rappresenta e difende;

– ricorrente –

contro

FONDAZIONE ENASARCO ENTE NAZIONALE ASSISTENZA AGENTI RAPPRESENTANTI

DI COMMERCIO, in persona del legale rappresentante pro tempore,

elettivamente domiciliata in ROMA, VIALE DELLE MILIZIE 1, presso lo

studio degli avvocati FRANCESCO GHERA e FEDERICO GHERA, che la

rappresentano e difendono;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 9455/2013 della CORTE D’APPELLO di ROMA,

depositata il 05/12/2013 R.G.N. 5325/2009.

 

Fatto

RILEVATO IN FATTO

CHE:

1. la Corte di Appello di Roma, con sentenza del 5 dicembre 2013, in riforma della sentenza di primo grado, rigettava l’opposizione al Decreto Ingiuntivo n. 3056 del 2007, emesso dal Tribunale di Roma – sezione lavoro, proposta dal Consorzio Agrario delle province del Nord Ovest scarl, svolgente attività di agente di assicurazione F.A.T.A., nei confronti della Fondazione Enasarco – Ente nazionale assistenza agenti e rappresentanti di commercio che aveva ingiunto il pagamento di contributi previdenziali relativi a subagenti per il periodo dal 1999 al 2004;

2. per la cassazione di tale sentenza ha proposto ricorso il Consorzio con 3 motivi, illustrati da memoria, cui ha resistito la Fondazione ENASARCO con controricorso.

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

CHE:

1. i primi due motivi di ricorso, con il quali si contesta l’assoggettamento ritenuto dalla Corte territoriale – alla contribuzione ENASARCO per i sub agenti di assicurazione, possono essere cosi riassunti:

1.1. con il primo si denuncia: “violazione e falsa applicazione della L. 2 febbraio 1973, n. 12, art. 5, anche in riferimento agli artt. 23 e 38 Cost., e degli artt. 1742, 1753 e 1906 c.c. (art. 360 c.p.c., n. 3)”;

1.2. con il secondo motivo si denuncia: “violazione e falsa applicazione del D.Lgs. 7 settembre 2005, n. 209, art. 343, n. 6 (art. 360 c.p.c., n. 3)”;

2. detti motivi di ricorso, da trattare congiuntamente in quanto connessi, sono da accogliere, per le ragioni esposte da questa Corte con le sentenze, tra le altre, nn. 4296, 8720, 9220, 9299, 9480 e 9481 del 2016, tutte rese all’esito della medesima udienza pubblica, che hanno sancito i seguenti principi di diritto:

2.1. “in tema di contributi a favore degli enti previdenziali privatizzati, cui va attribuita la natura di prestazioni patrimoniali obbligatorie, opera la riserva di legge di cui all’art. 23 Cost., sicchè, in assenza di una disposizione legislativa che lo preveda, va escluso che i sub-agenti assicurativi siano soggetti all’obbligo di iscrizione all’ENASARCO; nè tale obbligo può conseguire ad una equiparazione ai sub-agenti di commercio, da cui si distinguono per il settore produttivo di appartenenza che li rende, piuttosto, assimilabili agli agenti assicurativi, la cui disciplina, ai sensi dell’art. 1753 c.c., è contenuta negli usi e negli accordi collettivi di settore e solo in mancanza nelle norme del codice civile in materia di agenti di commercio”;

2.2. “D.Lgs. n. 209 del 2005, art. 343, comma 6, che ha affermato la non assoggettabilità all’obbligo di iscrizione all’ENASARCO degli agenti e dei sub-agenti assicurativi, non ha natura interpretativa ad effetto retroattivo, o valore innovativo solo per il futuro, in quanto è una previsione meramente ricognitiva di un’esclusione già operante al momento della sua entrata in vigore”;

3. non ravvisando il Collegio ragioni per discostarsi da tale principi, i primi due motivi di ricorso devono essere accolti, con cassazione della sentenza impugnata e, poichè non sono necessari ulteriori accertamenti di fatto, la causa può essere decisa nel merito, con accoglimento dell’opposizione al Decreto Ingiuntivo n. 3056 del 2007 emesso dal Tribunale di Roma – sezione lavoro nei confronti del Consorzio in epigrafe e conseguente revoca del medesimo; in ragione di tale accoglimento, che soddisfa interamente 1″interesse della parte istante, resta assorbito il terzo mezzo di ricorso per cassazione con cui si lamentava la “violazione dell’art. 112 c.p.c., per omessa pronuncia sulla domanda svolta in via subordinata dall’appellato in merito alle sanzioni comminate al Consorzio”;

la natura delle questioni trattate, la difformità delle soluzioni adottate dai Giudici del merito e l’assenza, sino all’anno 2016, di un orientamento della giurisprudenza di legittimità sulle questioni stesse, giustificano la compensazione delle spese dell’intero processo.

PQM

la Corte accoglie il primo ed il secondo motivo di ricorso, cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, accoglie l’opposizione al Decreto Ingiuntivo n. 3056 del 2007 emesso dal Tribunale di Roma – sezione lavoro e lo revoca; dichiara assorbito il terzo motivo; compensa le spese dell’intero processo.

Così deciso in Roma, nell’Adunanza Camerale, il 23 gennaio 2020.

Depositato in Cancelleria il 14 settembre 2020

 

 

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