Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 19056 del 31/07/2017


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Cassazione civile, sez. VI, 31/07/2017, (ud. 20/06/2017, dep.31/07/2017),  n. 19056

 

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 1

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. GENOVESE Francesco Antonio – Presidente –

Dott. SAMBITO Maria Giovanna Concetta – Consigliere –

Dott. FERRO Massimo – Consigliere –

Dott. MARULLI Marco – rel. Consigliere –

Dott. MERCOLINO Guido – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 16435/2016 proposto da:

B.I., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA TOSCANA, 10,

presso lo studio dell’avvocato ANGELO DE CRESCENZO, che lo

rappresenta e difende unitamente all’avvocato VIERI DOMENICO

TOLOMEI;

– ricorrente –

contro

C.M.;

– intimate –

avverso l’ordinanza n. 2665/2016 Cron. del TRIBUNALE di VENEZIA,

depositata il 25/05/2016;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

20/06/2017 dal Consigliere Dott. MARCO MARULLI;

lette le conclusioni scritte del Pubblico Ministero, in persona del

Sostituto Procuratore generale Dott. CARDINO Alberto, che chiede

dichiararsi il rigetto del regolamento di competenza.

Fatto

RITENUTO IN FATTO

1. Con il ricorso in atti B.I. insta questa Corte per il regolamento della competenza in relazione alla lite dal medesimo incardinata avanti al Tribunale di Venezia, nel pronunciare sulla quale il giudice adito, accogliendo l’eccezione della controparte, ha dichiarato la litispendenza rispetto al corrispondente giudizio pendente in grado d’appello a suo tempo promosso dal B., ha ordinato perciò la cancellazione della causa dal ruolo e, ravvisata nella condotta dell’attore un abuso del processo, lo ha condannato al pagamento in favore della controparte di una somma equitativamente determinata ai sensi dell’art. 96 c.p.c., comma 3.

Nell’odierna vicenda processuale il B., già amministratore della s.s. Azienda Agricola Cà Labia, deduceva che con delibera del 3.4.2009, assunta con il voto dell’altro socio C.C., che versava in stato di incapacità d’agire, era stato revocato dalla carica di amministratore della società e che in sua vece era stata preposta all’ufficio C.M. e, su queste premesse, chiedeva che fosse dichiarata la nullità della predetta delibera per il motivo anzidetto, nonchè per la violazione dell’art. 2257 c.c., in quanto la nomina della C.M. era stata deliberata senza l’unanimità dei soci.

2. Nel costituirsi in giudizio la C.M. aveva previamente eccepito la litispendenza della causa rispetto alla causa già introdotta, in allora pendente in grado d’appello iscritta al RG 1816/2011, in cui era stata impugnata la sentenza con la quale, sempre il Tribunale di Venezia, all’esito del giudizio iscritto al RG 5922/2009, aveva disposto l’annullamento della citata delibera.

3. Accogliendo la sollevata eccezione, il Tribunale, dato atto che in quel giudizio il B. aveva fatto valere l’incapacità di C.C. e ne aveva fatto derivare l’invalidità del consenso della medesima espresso in occasione dell’adozione della delibera societaria del 3.4.2009, dichiarava la litispendenza tra la presente causa e quella pendente davanti alla Corte d’Appello di Venezia iscritta e provvedeva come sopra.

4. Il mezzo ora proposto si vale di due motivi di impugnazione illustrati pure con memoria.

Non ha svolto attività difensiva la controparte.

Il pubblico ministero ha fatto pervenire conclusioni scritte a mente dell’art. 380 ter c.p.c..

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso non merita accoglimento.

2.1. Con il primo motivo il B. deduce l’insussistenza dei presupposti della dichiarata litispendenza, atteso che essa non è ravvisabile tra giudizi pendenti in gradi diversi e che nella specie non ricorre identità di petitum e di causa petendi tra le cause oggetto di giudizio, dal momento che, seppure nell’odierno giudizio “il petitum possa apparire il medesimo”, “la causa petendi che sorregge la domanda è ben differente”. In particolare rispetto ai due motivi dedotti a fondamento del più recente giudizio, il primo, denunciante la violazione dell’art. 2257 c.c., era stato denegato in sede cautelare dal giudice preventivamente adito sul presupposto che esso integrasse “una inammissibile mutatio libelli rispetto alla domanda introdotta nel giudizio di merito”; il secondo, denunciante l’incapacità di agire della C.C., era stato introdotto “a livello di mera argomentazione”, al pari della lagnanza in ordine alla violazione del principio di unanimità nella nomina del nuovo amministratore.

2.2. La prima censura espressa con il motivo non ha fondamento.

Come chiarito dalle SS.UU. nella arresto del 27846 del 12/12/2013 non è invero ostativa alla declaratoria della litispendenza da parte del giudice successivamente adito la circostanza che le cause, accomunate da identità di soggetti, causa petendi e petitum, pendano davanti a giudici di grado diverso. Ciò non solo, perchè l’art. 39 c.p.c., non offre alcun indizio in contraria direzione e perchè l’identità delle cause preclude la sospensione del processo più recente ai sensi dell’art. 295, o dell’art. 337 c.p.c., ma perchè l’istituto della litispendenza è espressione di “una regola sovraordinata al sistema del processo”, in guisa della quale il diritto di azione viene ad essere limitato nella sua dimensione pubblica, in quanto, cioè, esso sia volto ad ottenere dallo Stato la prestazione della giurisdizione, e nella sua dimensione privata, in quanto diretto verso altro soggetto che sì voglia sottoporre alle statuizioni del giudice, sicchè le esigenze alle quali esso risponde, quale effetto della consumazione del diritto di azione, non consente di ipotizzare che per il giudice successivamente adito sia rilevante lo stato o il grado in cui si trovi la causa precedentemente iniziata.

2.3. La seconda censura è viceversa inaccoglibile per difetto di autosufficienza a cui anche il mezzo proposto è soggetto (Cass., Sez. 6^-3, 30/07/2015, n. 16134).

Come ha rettamente osservato il PM, sul punto l’illustrazione del motivo, non essendo accompagnata dalla riproduzione – e neppure dall’indicazione di quale luogo processuale ne abbia visto l’introduzione – delle ragioni poste a fondamento della domanda promossa con il primo giudizio, a fronte della identità riscontratane dal decidente, risulta carente ai sensi dell’art. 366 c.p.c., e preclusiva perciò di ogni valutazione.

Invero, benchè sia lo stesso istante, nella pacificità costituita dal fatto che le vertenze coinvolgono i medesimi soggetti, a ritenere che neppure sotto il profilo del petitum esse risulterebbero discordi, il difetto dell’ulteriore elemento costituito dalla causa petendi – che a suo giudizio renderebbe invece errato il pronunciamento del Tribunale – è frutto di una denuncia non scrutinabile, dal momento che, non essendo riprodotto l’esatto tenore delle doglianze rassegnate nel giudizio più remoto, i sintetici accenni che il ricorrente ne compie nell’illustrare del motivo non soddisfano minimante il richiesto requisito dell’autosufficienza. In particolare non è dato sapere in che termini fosse stata denunciata in quella sede l’incapacità della C.C., che rende dubbia la pretesa relegazione della circostanza al rango di “mera argomentazione” a fronte della valorizzazione che di essa viene compiuta nel provvedimento qui impugnato; non sono esattamente decifrabili i contorni delle doglianze afferenti ai mutamenti intervenuti dell’organo amministrativo, distinguendosi apparentemente tra ragioni della revoca del vecchio amministratore e mancanza di consenso unanime nella nomina del nuovo e non è, riguardo a questa seconda eventualità, neppure chiarito se la mancanza del consenso unanime all’uopo richiesto – di cui si discute qui – intenda rimarcare il dedotto vizio di incapacità della C. – in tale ultima guisa già fatto valere altrove secondo quanto annota il decidente – ovvero il fatto che la nomina del nuovo amministratore sia stata adottata senza il consenso dell’odierno ricorrente.

3.1. Con il secondo motivo il B. si duole della statuizione adottata in esito al giudizio dal Tribunale condannandolo anche per lite temeraria, condanna a suo dire “illegittima” perchè il giudizio avanti al Tribunale afferiva, contrariamente a quanto da esso divisato, a questione nuova.

3.2. Il motivo è inaccoglibile.

In disparte, per vero, dalla motivazione che accompagna la determinazione assunta dal decidente, la sollevata questione nei termini in cui viene qui proposta pone solo un problema di opportunità – che oltre ad essere smentito nella sua attendibilità dall’esito del ricorso – integra e rimanda ad un accertamento di merito non scrutinabile dalla Corte.

4. L’istanza va dunque rigettata.

Nulla per le spese in difetto di costituzione avversaria.

Ricorrono le condizioni per l’applicazione del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater.

PQM

 

Rigetta il ricorso. Doppio contributo D.P.R. n. 115 del 2002, ex art. 13, comma 1 quater.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio della Sezione Sesta – 1 Civile, il 20 giugno 2017.

Depositato in Cancelleria il 31 luglio 2017

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA