Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 19056 del 28/09/2016


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Cassazione civile sez. VI, 28/09/2016, (ud. 14/04/2016, dep. 28/09/2016), n.19056

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 3

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ARMANO Uliana – Presidente –

Dott. FRASCA Raffaele – Consigliere –

Dott. SESTINI Danilo – Consigliere –

Dott. SCRIMA Antonietta – rel. Consigliere –

Dott. CIRILLO Francesco Maria – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso per regolamento di competenza 6646/2015 proposto da:

SOCIETA’ EDILNOVA SRL, in persona del legale rappresentante e

amministratore unico, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA SILVIO

PELLICO 44, presso lo studio dell’avvocato CAROLINA SCARANO,

rappresentata e difesa dagli avvocati MARCO CINGOLANI, FRANCESCA

SERAFINI giusta procura speciale in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

P.L., elettivamente domiciliata in ROMA, PIAZZA CAVOUR

presso la CASSAZIONE, rappresentata e difesa dall’avvocato GIANCARLO

SAVI giusta procura in calce alla memoria difensiva;

– resistente –

e contro

B.M.S.;

– intimata –

sulle conclusioni scritte del P.G. in persona del Dott. RENATO

FINOCCHI GHERSI che chiede che la Corte di cassazione accolga il

ricorso e dichiari la competenza del Tribunale di Macerata, con le

conseguenti pronunce di legge;

avverso la sentenza n. 143/2015 del TRIBUNALE di MACERATA

del6/02/2015, depositata il 09/02/2015;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

14/04/2016 dal Consigliere Re latore Dott. ANTONIETTA SCRIMA.

Fatto

FATTO E DIRITTO

1. Edilnova S.r.l., gà Edilnova di S.C., ha proposto regolamento di competenza nei confronti di P.L. e B.S.M., quali eredi di B.G., deceduto in corso di causa, avverso la sentenza del Tribunale di Macerata pubblicata il 9 febbraio 2015, con la quale il predetto Giudice, pronunciando sull’opposizione proposta dal B. avverso il d.i. con il quale gli era stato ingiunto di pagare alla già indicata società la somma di Euro 33.697,99, oltre interessi, quale prezzo dei lavori di ristrutturazione effettuati nell’immobile dell’ingiunto, ha disposto la revoca di tale d.i. e dichiarato l’incompetenza di quel Giudice per essere competente a decidere la controversia il collegio arbitrale di cui al contratto di appalto stipulato tra le parti in data (OMISSIS) che, all’art. 15, prevede che “qualsiasi controversia di qualsiasi natura sarà devoluta e decisa da un collegio arbitrale composto dal Direttore dei Lavori e dalle parti direttamente interessate”.

P.L. ha depositato memoria difensiva ex art. 47 c.p.c., comma 5, sostenendo l’inammissibilità e, comunque, l’infondatezza del proposto ricorso.

B.M.S. non ha svolto attività difensiva in questa sede. Le pani costituite hanno depositato memorie ex art. 380 ter c.p.c., comma 2.

Il P.M. ha chiesto raccoglimento del ricorso con declaratoria della competenza del Tribunale di Macerata, con le conseguenti pronunce di legge.

2. Precisato che sul ricorso la Corte deve pronunciare con ordinanza in camera di consiglio, ai sensi dell’art. 375 c.p.c., sicchè non può accogliersi la richiesta della resistente di rimessione della causa alla pubblica udienza, vanno rigettate tutte le eccezioni di inammissibilità del ricorso sollevate dalla P..

2.1. Quanto alla prima eccezione, con cui si contesta la legittimazione della ricorrente a proporre il regolamento di competenza, in quanto nel giudizio di merito sarebbe stata presente la sola ditta individuale Edilnova di S.C., è assorbente il rilievo che nell’intestazione del ricorso sono trascritti gli estremi dell’atto pubblico notarile con il quale la predetta ditta individuale è stata conferita nella Edilnova S.r.l. (v. Cass. 17 luglio 2013, n. 17470).

2.2. In relazione alla seconda eccezione, con la quale si lamenta la violazione dell’art. 366 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 6, sostenendosi la genericità del proposto ricorso, che sarebbe pure privo dell’esposizione dei fatti, si osserva che detto atto riporta, nella parte rubricata “Fatto e svolgimento del processo”, l’esposizione sommaria dei fatti di causa e, nella parte intitolata “Diritto”, l’esposizione dell’unico motivo prospettato. Ne consegue che il ricorso all’esame non è ne carente nè generico, tanto che la resistente ha potuto articolare la sua difesa con la memoria depositata, individuando i profili sui quali dedurre in questa sede.

2.3. Con la terza eccezione proposta, la resistente, richiamando l’ordinanza di questa Corte n. 19047 del 6 settembre 2010, sostiene che l’unico gravame consentito avverso la sentenza impugnata sarebbe stato l’appello sul rilievo che, secondo la norma transitoria di cui al D.Lgs. n. 40 del 2006, art. 27, comma 4, le disposizioni dell’art. 22, che hanno introdotto la nuova disciplina dell’art. 819 ter c.p.c. – e, quindi, l’impugnabilità con regolamento di competenza della sentenza che affermi o neghi la propria competenza in relazione ad una convenzione di arbitrato – si applicano ai procedimenti arbitrali nei quali la domanda di arbitrato è stata proposta successivamente all’entrata in vigore dello stesso decreto. Ad avviso della P., nel caso all’esame, essendo il giudizio di merito stato iniziato nel 2001 (e poi riassunto nel 2007, a seguito dell’interruzione per la morte di una delle parti), dovrebbe applicarsi il principio giurisprudenziale affermatosi prima dell’entrata in vigore della novella del 2006, secondo il quale la declinatoria della competenza per effetto della clausola compromissoria poteva essere censurata solo con l’appello.

Anche l’eccezione in parola va rigettata, alla luce del principio affermato, con consapevole overruling dalle Sezioni Unite di questa Corte con l’ordinanza n. 24153 del 25 ottobre 2013 – resa in tema di arbitrato estero ma sulla base di una complessiva rivisitazione dell’istituto – e secondo cui l’attività degli arbitri rituali, anche alla stregua della disciplina complessivamente ricavabile dalla L. 5 gennaio 1994, n. 25 e dal D.Lgs. 2 febbraio 2006, n. 40, ha natura giurisdizionale e sostitutiva della funzione del giudice ordinario, sicchè lo stabilire se una controversia spetti alla cognizione dei primi o del secondo si configura come questione di competenza, mentre il sancire se una lite appartenga alla competenza giurisdizionale del giudice ordinario e, in tale ambito, a quella sostitutiva degli arbitri rituali, ovvero a quella del giudice amministrativo o contabile, dà luogo ad una questione di giurisdizione(v. anche Cass. 12 novembre 2015, n. 23176). Come pure evidenziato dal P.M., con l’affermazione di tale principio, avente valore centrale nella ricostruzione della disciplina dell’arbitrato, non solo con riferimento alla normativa introdotta nel 2006 (non direttamente applicabile al caso all’esame, tenuto conto della data di sottoscrizione del patto compromissorio, non essendo stata ancora proposta domanda di arbitrato), ma anche con riferimento alla riforma del 1994, le Sezioni Unite hanno “messo in moto un vero e proprio processo di revisione interpretativa di quelle disposizioni (rispetto al leading case rappresentato dalla sentenza delle Sezioni Unite civili n. 527 del 2000 ed alle decisioni conseguenti ad esso) le cui implicazioni non sono state, allo stato, ancora completate” (Cass. 12 novembre 2015, n. 23176; v. anche Cass. 21 gennaio 2016, n. 1101).

3. Con l’unico motivo del proposto ricorso Edilnova S.r.l., già Edilnova di S.C., sostiene che detta clausola compromissoria sarebbe nulla a causa della prevista composizione del collegio arbitrale che, prevedendo la partecipazione diretta delle parti, violerebbe i principi di imparzialità e terzietà e perchè si tratterebbe di clausola vessatoria non sottoscritta ex art. 1341 c.c. (v. rubrica del motivo).

3.1. Il motivo è fondato. In base al chiaro tenore letterale della clausola compromissoria in questione, non può ritenersi che laddove è scritto “è composto da” debba intendersi come “è nominato da”, come prospettato dalla resistente nella sua memoria ex art. 47 c.p.c., comma 5.

Ritiene, quindi, questa Corte che la clausola in parola viola il principio di imparzialità degli arbitri, afferente all’ordine pubblico, come più volte affermato dalla giurisprudenza di legittimità, che ha pure rimarcato la rilevanza di tale principio in relazione ai rapporti con le pani sotto vari profili (Cass. 11 dicembre 2006, n. 26318; Cass. 230 aprile 1970, n. 1131).

4. Resta assorbito l’esame di ogniltra questione pure prospettata dalle parti.

5. Alla luce di quanto sopra evidenziato, in accoglimento del proposto ricorso,va dichiarata la competenza del Tribunale di Macerata.

6. Le spese del presente procedimento, liquidate come da dispositivo, seguono la soccombenza tra la ricorrente e la resistente, mentre non vi è luogo a provvedere per dette spese nei confronti dell’intimata, non avendo la stessa svolto attività difensiva in questa sede.

PQM

La Corte dichiara la competenza del Tribunale di Macerata e condanna la resistente al pagamento, in favore della ricorrente, delle spese del presente procedimento, che liquida in complessivi Euro 3.500,00, di cui Euro 200,00 per esborsi, oltre spese generali e accessori, come per legge.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Sesta Civile – 3 della Corte Suprema di Cassazione, il 14 aprile 2016.

Depositato in Cancelleria il 28 settembre 2016

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