Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 19056 del 19/09/2011

Cassazione civile sez. I, 19/09/2011, (ud. 28/06/2011, dep. 19/09/2011), n.19056

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. VITRONE Ugo – Presidente –

Dott. CECCHERINI Aldo – Consigliere –

Dott. DI VIRGILIO Rosa Maria – rel. Consigliere –

Dott. CRISTIANO Magda – Consigliere –

Dott. MERCOLINO Guido – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso 24273/2005 proposto da:

LABORATORIO DI RICERCHE CLINICHE FLAMINIO S.R.L. (c.f.

(OMISSIS)), in persona del legale rappresentante pro tempore,

elettivamente domiciliato in ROMA, VIA TACITO 23, presso l’avvocato

MACIOCI CLAUDIO, rappresentato e difeso dall’avvocato TERENZI

Maurizio, giusta procura in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

A.S.U.R. – ZONA TERRITORIALE N. (OMISSIS) FANO, già AZIENDA

SANITARIA

U.S.L. N. (OMISSIS) FANO (P.I. (OMISSIS)), in persona del Direttore

pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, L.GO DEL TEATRO VALLE 6,

presso l’avvocato BRACCI LUCIANO FILIPPO, rappresentata e difesa

dall’avvocato GIAMMATTEI Maria Giovanna, giusta procura in calce al

ricorso notificato;

– resistente –

avverso la sentenza n. 611/2004 della CORTE D’APPELLO di ANCONA,

depositata il 23/10/2004;

udita la relazione della causa svolta nella Pubblica udienza del

28/06/2011 dal Consigliere Dott. ROSA MARIA DI VIRGILIO;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

PRATIS Pierfelice, che ha concluso per il rigetto del ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

La s.r.l. Laboratorio di Ricerche Cliniche Flaminio chiedeva ed otteneva dal Presidente del Tribunale di Pesaro decreto ingiuntivo nei confronti della AUSL n. (OMISSIS) di Fano, per il pagamento di L. 89.757.966, oltre interessi legali, per prestazioni di analisi in convenzione ex L. n. 502 del 1992, effettuate da settembre 1996 a giugno 1997.

L’Azienda proponeva opposizione, eccependo che le prestazioni non erano state rese previa l’ autorizzazione richiesta L.R. n. 26 del 1996, ex art. 37, e che inoltre dalle fatture non risultava l’avvenuto ritiro del referto da parte dell’assistito, che ai sensi della L. n. 407 del 1990, art. 5, comportava l’addebito dell’intero costo della prestazione all’assistito, e per tale seconda ragione proponeva domanda riconvenzionale per il risarcimento dei danni subiti.

Il Laboratorio convenuto sosteneva che in base alla normativa applicabile, vigeva il principio della libera scelta tra le strutture sanitarie pubbliche e quelle accreditate presso la Regione, per cui.

non occorreva alcuna previa autorizzazione.

Il Tribunale respingeva l’opposizione.

Interponeva appello l’AUSL; si costituiva il Laboratorio. Con sentenza del 23/10/2004, la Corte d’appello di Ancona, in riforma della sentenza impugnata, ha revocato il decreto ingiuntivo opposto e respinto la domanda del Laboratorio Ricerche Cliniche Flaminio, compensando tra le parti le spese del giudizio.

La Corte del merito, premesso che non era pertinente e decisivo il richiamo alla sentenza della Corte di Giustizia, n. 158 del 28/4/1998, per non interferire nella regolamentazione interna agli Stati membri gli artt. 59 e 60 del Trattato, come interpretati in detta pronuncia, ha rilevato che il D.Lgs. n. 502 del 1992, art. 8 bis, nell’effettuare il riordino del servizio sanitario nazionale, ha introdotto il sistema dell’accreditamento in luogo del convenzionamento, per l’accesso dell’assistito alle strutture sanitarie private, che l’art. 8 ter ha stabilito che la realizzazione di strutture e l’ esercizio di attività sanitarie sono subordinate all’autorizzazione della Regione, che l’art. 8 quater prevede che le strutture autorizzate vengono accreditate dalla Regione e che l’art. 8 quinquies dispone che, nell’ambito dei criteri di massima fissati dalle regioni, le unità sanitarie locali stipulano contratti con le strutture private accreditate.

La L. n. 724 del 1994, art. 6, comma 6, ha stabilito che, a decorrere dall’entrata in funzione del sistema di pagamento delle prestazioni sulla base di tariffe predeterminate, cessano i rapporti convenzionali in atto ed entrano in vigore i nuovi rapporti fondati sull’accreditamento e la rimunerazione delle prestazioni; la L.R. Marche n. 26 del 1996 ha disposto che le Aziende Usl procedano alla negoziazione di servizi e prestazioni con le istituzioni sanitarie private accreditate sulla base di tariffe e corrispettivi definiti dalla Giunta Regionale nonchè sulla base di apposito piano annuale preventivo delle prestazioni, erogabili quale previsto dall’art. 35, comma 10, e che fino alla definizione di tali accordi, restano valide le modalità di accesso alle prestazioni come disciplinate dalla L. n. 67 del 1988, art. 19.

Secondo la Corte anconetana, il rinvio alla Legge Nazionale n. 67 del 1988, vale a rendere applicabile, quale soluzione provvisoria, il sistema del convenzionamento ex L. n. 833 del 1978, che prevede la necessità per gli assistiti di munirsi di apposita autorizzazione per fruire delle prestazioni dei presidi sanitari privati.

Si applica nel caso, non essendo intervenuto accordo nel periodo sett. 1996 – giugno 1991, l’art. 37, 3 comma, che, secondo la Corte del merito, non è sospettabile di illegittimità costituzionale, per non potersi ritenere assoluto ed attuale il principio della libera scelta.

Avverso detta sentenza propone ricorso per cassazione il Laboratorio di Ricerche Cliniche Flaminio, sulla base di due motivi. L’intimata ha depositato controricorso e memoria.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

1.1.- Con il primo motivo, il ricorrente denuncia violazione e falsa applicazione della L.R. Marche n. 26 del 1996, art. 37, comma 3, in relazione agli artt. 41, 97 e 117 Cost., nella parte in cui stabilisce che, fino alla definizione degli accordi di cui all’art. 5, comma 4, restano valide le modalità di accesso alle prestazioni così come disciplinate dalla L. 11 marzo 1988, n. 67, art. 19.

1.2.- Con il secondo motivo, il ricorrente denuncia vizio di omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione circa punto decisivo della controversia, per avere la Corte del merito ritenuto il principio della libera scelta da parte dell’assistito non dotato di quell’assolutezza e quell’attualità intese dalla difesa del Laboratorio, mentre lo stesso, già convenzionato alla data di entrata in vigore della L. n. 502 del 1992, doveva ritenersi automaticamente accreditato, come ritenuto nel verbale della seduta della Commissione di Controllo del Commissariato del Governo delle Marche del 1/8/1995 prot. 169, verbale n. 950523, nè potrebbe ritenersi applicabile la L.R. n. 26, oggetto di rimessione alla Corte costituzionale; inoltre, la regione Marche con deliberazione n. 1973 del 20/7/97 ha affermato che “in effetti l’accreditamento provvisorio opera ope legis dal 1/1/93 al 31/12/1996” e che quindi dal 1/1/97 spetta alle regioni verificare il rispetto dei requisiti delle strutture sanitarie perchè possano accedere all’accreditamento; il Consiglio di Stato, con sentenza n. 1112 del 26/2/03, ha evidenziato che il sistema dell’accreditamento risulta ancora inattuato, per cui occorre regolare in via transitoria i rapporti tra amministrazione regionale e struttura privata convenzionale, ed infine la Corte di Giustizia ha ritenuto non giustificata, ai sensi dell’art. 56 del Trattato, una disposizione di legge che subordini alla previa autorizzazione dell’ente previdenziale il rimborso delle spese mediche fornite all’estero, per cui a maggior ragione deve ritenersi non necessitare di autorizzazione le cure mediche fornite da laboratorio italiano.

2.1.- La questione sollevata con il primo motivo è stata ritenuta infondata dalla Corte cost. nella sentenza 200 del 2005, che, pronunciandosi proprio nel giudizio di legittimità costituzionale della L.R. Marche n. 26 del 1996, art. 37, comma 3, in riferimento agli artt. 97 e 117 Cost., ha dichiarato infondata la questione, esaminando il profilo della libera scelta alla stregua dell’evoluzione del sistema sanitario nazionale, concludendo che non appare detto principio affatto assoluto, ma deve essere contemperato con altri interessi costituzionalmente tutelati, che anche nel sistema di accreditamento permangono i poteri di controllo, indirizzo e verifica delle Regioni e delle USL, ed oltre tutto, la norma censurata ha carattere transitorio.

2.2.- il secondo motivo, oltre che basato inammissibilmente su documenti non agli atti (verbale della Commissione di Controllo del Commissariato del Governo regionale, deliberazione regionale del 29/7/97), e viziati sotto il profilo dell’autosufficienza, prospetta sotto il profilo del vizio di motivazione una congerie di rilievi, in parte già sviluppati nel primo motivo, e comunque relativi, in tesi, a profili normativi, risolti alla stregua della sentenza della Corte cost. di cui sopra.

3.1.- Conclusivamente, il ricorso va respinto.

Attesa l’intervenuta sentenza della Corte Costituzionale, si reputa equo disporre la compensazione delle spese del presente giudizio di legittimità.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso.

Così deciso in Roma, il 28 giugno 2011.

Depositato in Cancelleria il 19 settembre 2011

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