Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 19056 del 18/07/2018
Civile Ord. Sez. 6 Num. 19056 Anno 2018
Presidente: IACOBELLIS MARCELLO
Relatore: CONTI ROBERTO GIOVANNI
ORDINANZA
sul ricorso 5450-2017 proposto da:
AGENZIA DELLE ENTRATE (C.F. 06363391001), in persona del
Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI
PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO
STATO, che la rappresenta e difende ope legis;
– ricorrente contro
PALUMBO ANTONIO;
– intima° avverso la sentenza n. 2272/10/2016 della COMMISSIONE
TRIBTUARIA REGIONAI,E di BARI, depositata il 30/09/2016;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non
partecipata del 07/06/2018 dal Consigliere Dott. ROBERTO
GIOVANNI CONTI.
Data pubblicazione: 18/07/2018
Fatti e ragioni della decisione
L’Agenzia delle entrate ha proposto ricorso per cassazione,
affidato ad un unico motivo, contro la sentenza resa dalla CTR
Puglia che, confermando la decisione di primo grado, ha
riconosciuto la fondatezza dell’istanza di rimborso proposta da
da IPSEMA a titolo di malattia temporanea fosse esente ai
sensi dell’art.24 r.d.l.n.1918/1937, conv. nella I.n.831/1938,
norma tuttora in vigore.
Nessuna difesa scritta ha depositato la parte intimata.
Il procedimento può essere deciso con motivazione
semplificata.
Il ricorso, con il quale si prospetta la violazione dell’art.6
c.2 dPR n.917/1986 e degli artt.24 e 191 del dpr n.917/1986,
è manifestamente fondato.
Questa Corte è ferma nel ritenere che in materia d’imposte
sui redditi, essendo venuta meno, con l’abrogazione
dell’imposta sulla ricchezza mobile, l’esenzione prevista
dall’art. 24, comma 2, del r.d.l. n. 1918 del 1937, l’indennità
per inabilità temporanea assoluta al lavoro corrisposta alla
“gente di mare” dall’ente previdenziale è soggetta a
tassazione, poiché la stessa è strettamente ed
indissolubilmente collegata al rapporto di lavoro e, come tale,
necessariamente sussumibile nella fattispecie di cui all’art. 6,
comma 2, del d.P.R. n. 917 del 1986cfr.Cass.n.8121/2012;Cass.
n.18022/2016,Cass.n.10531/2017, Cass.n.22781/2017-.
A tali principi non si è uniformato il giudice di appello.
La causa non necessita di nessun accertamento fattuale
ulteriore e, pertanto, giusta il disposto dell’art. 384 c.p.c., va
Ric. 2017 n. 05450 sez. MT – ud. 07-06-2018
-2-
Palumbo Antonio, ritenendo che l’indennità allo stesso versata
decisa nel merito da questo giudice di legittimità con il rigetto
del ricorso di primo grado del contribuente.
Le spese processuali dei giudizi di merito, di contro, vanno
integralmente compensate tra le parti, mentre quelle relative al
giudizio di legittimità vanno dichiarate irripetibili.
La Corte, visti gli artt.375 e 380 bis c.p.c.
Accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e
decidendo nel merito rigetta il ricorso del contribuente.
Compensa le spese del giudizio di merito
e qlichiara
irripetibili le spese del giudizio di legittimità.
Così deciso il 7.6.2018 in Roma.
il Pr sidente
P.Q.M.