Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 19056 del 14/09/2020

Cassazione civile sez. lav., 14/09/2020, (ud. 23/01/2020, dep. 14/09/2020), n.19056

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BERRINO Umberto – Presidente –

Dott. MANCINO Rossana – Consigliere –

Dott. CALAFIORE Daniela – Consigliere –

Dott. AMENDOLA Fabrizio – rel. Consigliere –

Dott. CAVALLARO Luigi – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 28352-2014 proposto da:

P.B.M., D.B.D., D.B.C.,

D.B.F., quali eredi legittimi di DE.BA.FR.,

già socio accomandatario e legale rappresentante della CIVIASS

S.a.s., tutti elettivamente domiciliati in ROMA, VIALE DELLE MILIZIE

1, presso lo studio dell’avvocato GIANLUIGI MALANDRINO, che li

rappresenta e difende;

– ricorrenti –

contro

FONDAZIONE ENASARCO – ENTE NAZIONALE ASSISTENZA AGENTI RAPPRESENTANTI

DI COMMERCIO, in persona del legale rappresentante pro tempore,

elettivamente domiciliata in ROMA, VIALE DELLE MILIZIE 1, presso lo

studio degli avvocati FRANCESCO GHERA e FEDERICO GHERA, che la

rappresentano e difendono;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 9735/2013 della CORTE D’APPELLO di ROMA,

depositata il 05/12/2013 R.G.N. 6911/2009.

 

Fatto

RILEVATO IN FATTO

CHE:

1. la Corte di Appello di Roma, con sentenza del 5 dicembre 2013, in riforma della sentenza di primo grado, rigettava l’opposizione al decreto ingiuntivo n. 2894/2007, emesso dal Tribunale di Roma – sezione lavoro, proposta dalla CIVI.ASS Sas, svolgente attività di agente di assicurazione, nei confronti della Fondazione Enasarco – Ente nazionale assistenza agenti e rappresentanti di commercio – che aveva ingiunto il pagamento di contributi previdenziali relativi a subagenti per il periodo dal 2000 al 2004;

2. per la cassazione di tale sentenza hanno proposto ricorso gli eredi di De.Ba.Fr. indicati in epigrafe, già socio accomandatario e legale rappresentante della CIVI.ASS sas, con 4 motivi, cui ha resistito la Fondazione ENASARCO con controricorso; i ricorrenti hanno altresì comunicato memoria.

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

CHE:

1. i motivi di ricorso, con il quali si contesta l’assoggettamento – ritenuto dalla Corte territoriale – alla contribuzione ENASARCO per i sub agenti di assicurazione, possono essere cosi riassunti:

1.1. con il primo, la società deduce violazione elo falsa applicazione dell’art. 12 preleggi, degli artt. 1742,1752 e 1753 c.c., nonchè della L. 2 febbraio 1973, n. 12;

1.2. con il secondo motivo si deduce violazione e/o falsa applicazione degli artt. 1742,1752 e 1753 c.c., per omessa osservanza dell’interpretazione dovuta in attuazione delle direttive comunitarie rilevanti nella materia, nonchè omesso esame di un fatto decisivo;

1.3. con il terzo motivo si deduce violazione e/o falsa applicazione della L. n. 12 del 1973, anche in relazione agli artt. 1742 e 1752 e art. 1753 c.c., nonchè dell’art. 12 preleggi;

1.4. con il quarto motivo si deduce violazione e/o falsa applicazione dell’art. 343 del codice delle assicurazioni (D.Lgs. n. 209 del 2005) anche in relazione agli artt. 1742,1752 e 1753 c.c., nonchè alla L. del 1973, n. 12;

2. i motivi di ricorso, da trattare congiuntamente in quanto connessi, sono da accogliere, per le ragioni esposte da questa Corte con le sentenze, tra le altre, nn. 4296, 8720, 9220, 9299, 9480 e 9481 del 2016, tutte rese all’esito della medesima udienza pubblica, che hanno sancito i seguenti principi di diritto:

2.1. “in tema di contributi a favore degli enti previdenziali privatizzati, cui va attribuita la natura di prestazioni patrimoniali obbligatorie, opera la riserva di legge di cui all’art. 23 Cost., sicchè, in assenza di una disposizione legislativa che lo preveda, va escluso che i sub-agenti assicurativi siano soggetti all’obbligo di iscrizione all’ENASARCO; nè tale obbligo può conseguire ad una equiparazione ai sub-agenti di commercio, da cui si distinguono per il settore produttivo di appartenenza che li rende, piuttosto, assimilabili agli agenti assicurativi, la cui disciplina, ai sensi dell’art. 1753 c.c., è contenuta negli usi e negli accordi collettivi di settore e solo in mancanza nelle norme del codice civile in materia di agenti di commercio”;

2.2. “D.Lgs. n. 209 del 2005, art. 343, comma 6, che ha affermato la non assoggettabilità all’obbligo di iscrizione all’ENASARCO degli agenti e dei sub-agenti assicurativi, non ha natura interpretativa ad effetto retroattivo, o valore innovativo solo per il futuro, in quanto è una previsione meramente ricognitiva di un’esclusione già operante al momento della sua entrata in vigore”;

3. non ravvisando il Collegio ragioni per discostarsi da tale principi, il ricorso deve essere accolto, con cassazione della sentenza impugnata e, poichè non sono necessari ulteriori accertamenti di fatto, la causa può essere decisa nel merito, con accoglimento dell’opposizione al Decreto Ingiuntivo n. 2894 del 2007 emesso dal Tribunale di Roma – sezione lavoro nei confronti della società in epigrafe e conseguente revoca del medesimo;

la natura delle questioni trattate, la difformità delle soluzioni adottate dai Giudici del merito e l’assenza, sino all’anno 2016, di un orientamento della giurisprudenza di legittimità sulle questioni stesse, giustificano la compensazione delle spese dell’intero processo.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, accoglie l’opposizione al decreto ingiuntivo n. 2894/2007 emesso dal Tribunale di Roma – sezione lavoro e lo revoca; compensa le spese dell’intero processo.

Così deciso in Roma, nell’Adunanza Camerale, il 23 gennaio 2020.

Depositato in Cancelleria il 14 settembre 2020

 

 

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