Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 19055 del 31/07/2017


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Cassazione civile, sez. VI, 31/07/2017, (ud. 07/06/2017, dep.31/07/2017),  n. 19055

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 1

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. NAPPI Aniello – Presidente –

Dott. CAMPANILE Pietro – rel. Consigliere –

Dott. DI VIRGILIO Rosa Maria – Consigliere –

Dott. VALITUTTI Antonio – Consigliere –

Dott. TERRUSI Francesco – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 25434-2016 proposto da:

W.S., elettivamente domiciliato in ROMA, VIALE UNIVERSITA’

11, presso lo studio dell’avvocato EMILIANO BENZI, rappresentato e

difeso dall’avvocato ALESSANDRA BALLERINI;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELL’INTERNO, C.f. (OMISSIS), in persona del Ministro pro

tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,

presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e

difende ope legis;

– resistente –

avverso la sentenza n. 497/2016 della CORTE D’APPELLO di TORINO,

depositata il 29/03/2016;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 07/06/2017 dal Consigliere Dott. ROSA MARIA DI

VIRGILIO.

Fatto

RILEVATO

che:

Con sentenza del 27/1-29/3/2016, la Corte d’appello di Torino ha respinto l’appello proposto da W.S. avverso l’ordinanza di reiezione della domanda di dichiarazione dello status di rifugiato e in subordine, di riconoscimento della protezione sussidiaria, rilevando in particolare che il motivo d’appello relativo all’onere probatorio era in parte inammissibile, avendo il Tribunale ritenuto che la versione del ricorrente nel nucleo essenziale non presentasse problemi di credibilità e nel resto infondato, visto che il Tribunale, nel trattare la protezione sussidiaria, aveva fatto ampio riferimento alle informazioni disponibili ed aggiornate sul paese d’origine; che al più la parte avrebbe potuto essere accusata di omicidio colposo, per il quale non è prevista in Gambia la pena capitale, nè erano stati portati elementi dai quali desumere che, in caso di ritorno in patria, la parte sarebbe stata ristretta; che infine non sussiste alcun margine di residuale diretta applicazione dell’art. 10 Cost., comma 3, a tutela di chi abbia diritto all’esame della domanda di asilo alla stregua delle vigenti norme in tema di protezione internazionale.

Ricorre W.S. sulla base di unico motivo.

Il Ministero dell’Interno non si è costituito con controricorso.

Diritto

CONSIDERATO

che:

Con unico mezzo, il ricorrente denuncia la violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 25 del 2008, artt. 8 e 25 e del D.Lgs. n. 251 del 2007, artt. 2,3,5 e 7 nonchè il vizio di motivazione, sostenendo il proprio diritto quanto meno alla domanda di protezione sussidiaria, visto il danno grave che la parte subirebbe se tornasse nel Gambia, sia per la sussistenza di un grave conflitto armato caratterizzato da violenza indiscriminata che per la possibilità di tortura o altra forma di pena o trattamento inumano degradante.

Il motivo è chiaramente inammissibile, in quanto inteso ad ottenere una rivalutazione del merito di quanto dettagliatamente esposto e valutato dalla Corte d’appello, anche nel riferimento alle informazioni aggiornate disponibili sullo stato del Gambia, assunte dal Tribunale, mentre il controllo di legittimità non equivale alla revisione del ragionamento decisorio nè costituisce occasione per accedere ad un terzo grado di giudizio, ove far valere la supposta ingiustizia della decisione impugnata (così le pronunce Sez. U.8053/2014, 7931/2013).

Non v’è pronuncia sulle spese, non essendosi il Ministero dell’Interno costituito con controricorso.

PQM

 

La Corte dichiara inammissibile il ricorso.

Così deciso in Roma, il 7 giugno 2017.

Depositato in Cancelleria il 31 luglio 2017

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA