Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 19055 del 28/09/2016


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Cassazione civile sez. VI, 28/09/2016, (ud. 14/04/2016, dep. 28/09/2016), n.19055

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 3

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ARMANO Uliana – Presidente –

Dott. FRASCA Raffaele – Consigliere –

Dott. SESTINI Danilo – Consigliere –

Dott. SCRIMA Antonietta – rel. Consigliere –

Dott. CIRILLO Francesco Maria – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul regolamento di competenza d’ufficio proposto dal Tribunale

Regionale delle Acque Pubbliche presso la Corte d’Appello di Napoli,

con ordinanza n. 5382/2013 RG. del 2/03/2015, depositata il

26/05/2015 nel procedimento pendente tra:

P.C.;

COMUNE DI OLEVANO SUL TUSCIANO;

sulle conclusioni scritte del P.G. in persona del Dott. T. BASILE che

chiede dichiararsi la competenza del Giudice di pace di Montecorvino

Rovella;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

14/04/2016 dal Consigliere Relatore Dott. ANTONIETTA SCRIMA.

Fatto

FATTO E DIRITTO

1. P.C. conveniva in giudizio, dinanzi al Giudice di Pace di Montecorvino Rovella, il Comune di Olevano sul Tusciano, per ottenere il risarcimento dei danni causati ad un fondo agricolo di sua proprietà dalla rottura della rete fognaria in cui venivano convogliate le acque provenienti dal depuratore comunale della frazione (OMISSIS).

3. Il Giudice adito, con sentenza depositata il 21 maggio 20131 dichiarava la propria incompetenza per materia in favore del T.R.A.P. presso la Corte di Appello di Napoli, dinanzi al quale la causa veniva riassunta dal P..

4. Con ordinanza depositata il 26 maggio 2015, il T.R.A.P. presso la Corte di appello di Napoli ha richiesto d’ufficio il regolamento di competenza, assumendo che la causa rientra nella competenza del giudice ordinario, venendosi nella specie di omessa o negligente manutenzione della canalizzazione e della regolamentazione del deflusso di acque pluviali, oltre che di quelle nere, ossia di fattispecie che del tutto impropriamente, ad avviso di quel Giudice, può assimilarsi a fattispecie inerenti ai danni provocati da omessa manutenzione e/o errata progettazione e/o realizzazione di opere idrauliche, in quanto il R.D. 11 dicembre 1933, n. 1775, art. 140, va letto in coordinazione con l’art. 1 del medesimo R.D., sicchè, per la competenza di quel Giudice, non è sufficiente che i danni lamentati siano derivati da un’opera destinata comunque a contenere, incanalare o regolare liquidi, ma è necessario che tale opera sia destinata al governo di acque pubbliche. Secondo il detto Tribunale, non vanno annoverate tra queste ultime le acque meteoriche refluenti nella rete fognaria, come tali destinate al mero smaltimento, senza possibilità di sfruttamento ai fini di pubblico generale interesse e, pertanto, non sussiste la competenza per materia di quel Giudice a conoscere la causa introdotta dal P..

5. Il P.M. ha concluso per l’affermazione della competenza del Giudice di pace di Montecorvino Rovella.

6. Il ricorso è inammissibile, alla luce del consolidato orientamento di legittimità secondo cui “il regolamento di competenza d’ufficio postula che il giudice, dinanzi a cui è riassunta la causa a seguito di incompetenza dichiarata dal primo giudice per ragioni di materia o di territorio inderogabile, si ritenga a sua volta incompetente sotto i medesimi profili, sicchè ove il giudice “ad quem” declini la propria competenza senza individuare la competenza per materia o territoriale inderogabile del primo o di altro giudice, il conflitto di competenza è inammissibile, profilando implicitamente il suo diniego l’applicabilità dell’ordinario criterio di distribuzione per valore” (Cass. n. 728/2015; v., anche Cass. n. 19792/2008), spettando “solo alle parti, nelle forme e nei termini di cui all’art. 38 c.p.c., eccepire l’incompetenza sotto tale profilo, al pari dell’incompetenza territoriale derogabile” (Cass., S.U. n. 15354/2015). Ne consegue che “l’art. 45 c.p.c., legittima il giudice che riceve in riassunzione un processo a sollevare conflitto e, dunque, a interloquire sulla competenza nonostante che, a seguito della declinatoria di competenza del giudice originariamente adito le parti abbiano riassunto il processo e non si siano dolute della declinatoria con il mezzo del regolamento di competenza ad istanza di parte, soltanto se la controversia è effettivamente regolata da un criterio di competenza per materia o di territorio inderogabile ed esso, in quanto effettivamente esistente, non radichi la competenza presso il giudice della riassunzione, bensì davanti al giudice che declinò la competenza o ad un terzo giudice” (Cass. n. 10395/2016).

Alla luce di tali principi, va escluso che il T.R.A.P. potesse sollevare il conflitto di competenza in base alla mera affermazione della competenza del Tribunale ordinario non qualificata in termini di competenza per materia o per territorio inderogabile ed individuata – pertanto – secondo un ordinario criterio di valore.

Il giudizio deve, quindi, proseguire avanti al Giudice remittente.

7. Non vi è luogo a pronuncia sulle spese, trattandosi di regolamento di competenza richiesto d’ufficio.

PQM

la Corte dichiara l’inammissibilità dell’istanza di regolamento d’ufficio.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Sesta Civile – 3 della Corte Suprema di Cassazione, il 14 aprile 2016.

Depositato in Cancelleria il 28 settembre 2016

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