Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 19055 del 18/07/2018


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Civile Ord. Sez. 6 Num. 19055 Anno 2018
Presidente: IACOBELLIS MARCELLO
Relatore: IACOBELLIS MARCELLO

ORDINANZA
sul ricorso 26837-2017 proposto da:
IDCO S.R.L. IN LIQUIDAZIONE C.F.01508950407, in persona del
liquidatore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIALE
BRUNO BUOZZI n.36, presso lo studio dell’avvocato ROBERTO
AFELTRA, che la rappresenta e difende;
– ricorrente nonché contro
AGENZIA DELLE ENTRATE – RISCOSSIONE;
– intimati avverso l’ordinanza n. 19889/2017 della CORTE SUPREMA DI
CASSAZIONI, depositata il 09/08/2017;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non
partecipata del 20/04/2018 dal Presidente relatore Dott. MARCELLO
1ACOBELLIS.

Data pubblicazione: 18/07/2018

Rilevato che
IDCO s.r1. in liquidazione

ha proposto ricorso per la revocazione della

ordinanza di questa Corte 19889/17, lamentando che “la sentenza impugnata
ha erroneamente ritenuto che l’eccezione di prescrizione sarebbe
completamente infondata a seguito dell’avvenuta rituale notifica della cartella”

l’errore di fatto di cui all’art. 395 n. 4 c.p.c. deve: 1) consistere in una errata
percezione del fatto, in una svista di carattere materiale, oggettivamente ed
immediatamente rilevabile, tale da avere indotto il giudice a supporre la
esistenza di un fatto la cui verità era esclusa in modo incontrovertibile, oppure
a considerare inesistente un fatto accertato in modo parimenti indiscutibile; 2)
essere decisivo, nel senso che, se non vi fosse stato, la decisione sarebbe stata
diversa; 3) non cadere su di un punto controverso sul quale la Corte si sia
pronunciata; 4) presentare i caratteri della evidenza e della obiettività, sì da
non richiedere, per essere apprezzato, lo sviluppo di argomentazioni induttive
e di indagini ermeneutiche; 5) non consistere in un vizio di assunzione del
fatto, ne’ in un errore nella scelta del criterio di valutazione del fatto
medesimo. Sicché detto errore non soltanto deve apparire di assoluta
immediatezza e di semplice e concreta rilevabilità, senza che la sua
constatazione necessiti di argomentazioni induttive o di indagini ermeneutiche,
ma non può tradursi, in un preteso, inesatto apprezzamento delle risultanze
processuali, ovvero di norme giuridiche e principi giurisprudenziali: vertendosi,
in tal caso, nella ipotesi dell’errore di giudizio, inidoneo a determinare la
revocabilità delle sentenze della Cassazione (fra le tante Cass. 1731/2014; sez.
un. 7217/2009, nonché 22171/2010);
la valutazione

della Corte circa la “totale infondatezza dell’eccezione di

prescrizione del credito erariale” è conseguente ad una valutazione giuridica
della fattispecie sottoposta al suo esame;
Il ricorso è pertanto inammissibile;
nulla per le spese in assenza di attività difensiva.

Considerato che

Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater decreto del Presidente della Repubblica
30 maggio 2002, n. 115, il ricorrente è tenuto a versare un ulteriore importo a
titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l’impugnazione.
P.Q. M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso.
Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater decreto del Presidente della Repubblica

titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l’impu!nazione.
Il residente

Roma 20/4/2018
Dott.

bellis

30 maggio 2002, n. 115, il ricorrente è tenuto a versare un ulteriore importo a

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