Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 19055 del 16/07/2019

Cassazione civile sez. VI, 16/07/2019, (ud. 09/04/2019, dep. 16/07/2019), n.19055

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 1

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DI VIRGILIO Rosa Maria – Presidente –

Dott. BISOGNI Giacinto – rel. Consigliere –

Dott. VALITUTTO Antonio – Consigliere –

Dott. MERCOLINO Guido – Consigliere –

Dott. PAZZI Alberto – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:

O.O., domiciliata in Roma, presso la Corte di Cassazione,

rappresentata e difesa, per delega in calce al ricorso per

cassazione, dall’avv. Luca Schera che chiede l’invio delle

comunicazioni relative al processo presso l’indirizzo di p.e.c.

lucaschera.pec.ordineavvocatitorino.it ovvero al n. di fax

011/7410627;

– ricorrente –

nei confronti di:

Ministero dell’Interno;

– intimato –

avverso il decreto del Tribunale di Torino emesso in data 11.4.2018 e

depositato il 6 luglio 2018 R.G. n. 1717/2018;

sentita la relazione in camera di consiglio del relatore cons. Dott.

Bisogni Giacinto;

Fatto

RILEVATO

CHE:

1. O.O., cittadina nigeriana, nata il (OMISSIS), ha chiesto alla Commissione territoriale di Torino il riconoscimento del suo diritto alla protezione internazionale.

2. La domanda è stata respinta dalla Commissione territoriale e il ricorso avverso il diniego è stato respinto a sua volta dal Tribunale di Torino.

3. Avverso il decreto del Tribunale la sig. O.O. propone ricorso per cassazione con unico motivo con il quale deduce illogicità e carenza della motivazione.

4. Non svolge difese il Ministero dell’Interno.

Diritto

RITENUTO

CHE:

5. Il motivo di ricorso è inammissibile perchè, come ha affermato la giurisprudenza di questa Corte a partire da Cass. civ., Sezioni Unite, n. 8053 del 7 aprile 2014 nell’interpretare la novella dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, l’impugnazione per cassazione ai sensi di tale disposizione di legge non è possibile che per omesso esame di un fatto decisivo e controverso, restando possibile il sindacato della Corte di Cassazione sulla motivazione oltre che nel caso in cui essa sia del tutto inesistente esclusivamente quando essa sia tale da violare il parametro minimo richiesto dalla Costituzione e sia perciò meramente apparente. Ciò che non è avvenuto nel caso in esame in cui il Tribunale ha esaminato la vicenda personale della richiedente asilo alla luce delle dichiarazioni rese davanti la Commissione territoriale, e in particolare nell’audizione effettuata da un operatore anti-tratta, e ha valutato altresì della nazione e della regione di provenienza, sulla base delle informazioni desumibili da siti informativi internazionali accreditati come il world report di Amnesty International e lo Human Rights Watch pubblicato in (OMISSIS), ed è pervenuta a una motivata decisione di rigetto del ricorso cui la impugnazione per cassazione non contrappone alcuna deduzione specifica limitandosi a proporre una generica richiesta di riesame del merito della controversia.

6. Il motivo di ricorso per cassazione va pertanto dichiarato inammissibile senza statuizioni sulle spese del giudizio di cassazione. Non risulta l’ammissione del ricorrente al richiesto patrocinio a spese dello Stato con seguente applicazione della disposizione di cui al D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13 citata nel dispositivo.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 9 aprile 2019.

Depositato in Cancelleria il 16 luglio 2019

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