Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 19055 del 06/07/2021

Cassazione civile sez. II, 06/07/2021, (ud. 11/11/2020, dep. 06/07/2021), n.19055

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DI VIRGILIO Rosa Maria – Presidente –

Dott. GORJAN Sergio – Consigliere –

Dott. FORTUNATO Giuseppe – Consigliere –

Dott. BESSO MARCHEIS Chiara – rel. Consigliere –

Dott. VARRONE Luca – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 5151/2016 proposto da:

C.G., elettivamente domiciliato in ROMA, P.LE MEDAGLIE

D’ORO 72, presso lo studio dell’avvocato CLAUDIO CIUFO,

rappresentato e difeso dall’avvocato ROBERTO SPARTI, giusta procura

in atti;

– ricorrente –

contro

SANTUARIO B.V. SANTA ROSALIA SUL MONTE PELLEGRINO, in persona

dell’Arcivescovo pro tempore, rappresentato e difeso dall’avvocato

DOMENICA AUDREY DURANTE, giusta procura in atti;

– controricorrente e ricorrente incidentale –

e contro

PROVINCIA RELIGIOSA SS. APOSTOLI PIETRO E PAOLO DELL’OPERA DON

ORIONE, in persona del procuratore speciale pro tempore,

rappresentato e difeso dall’avvocato ANTONINO REINA, giusta procura

in atti;

– controricorrente e ricorrente incidentale –

avverso la sentenza n. 1715/2015 della CORTE D’APPELLO di PALERMO,

depositata il 18/11/2015;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

11/11/2020 dal Consigliere Dott. CHIARA BESSO MARCHEIS;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

CAPASSO Lucio, che ha concluso per l’estinzione del ricorso per

intervenuta rinuncia al procedimento di Cassazione.

 

Fatto

FATTI DI CAUSA

1. In data 20 aprile 1995 la Provincia religiosa “S.S. Apostoli Pietro e Paolo” dell’Opera don Orione della Congregazione della Piccola Opera della Divina Provvidenza notificava a C.G. sfratto per morosità, in forza di un contratto di locazione del 3 giugno 1964, di un fabbricato sito nel (OMISSIS) e da lui adibito a rivendita di generi di monopolio ed osteria con cucina. Costituitosi in giudizio, C. disconosceva la firma apposta in calce al contratto di locazione e si opponeva allo sfratto, avanzando in via riconvenzionale domanda di acquisto per usucapione della proprietà del locale oggetto dell’intimazione di sfratto. Con comparsa del 3 novembre 1995 interveniva in giudizio il Santuario B.V. Santa Rosalia, che si associava alla domanda di sfratto.

Il Pretore di Palermo, con ordinanza del 29 maggio 1996, rigettava la richiesta provvisoria di rilascio, disponeva il mutamento del rito e, accertata la propria incompetenza per valore sulla domanda di usucapione, disponeva la separazione del giudizio sulla domanda di risoluzione della locazione; assegnava quindi alle parti il termine per la riassunzione della causa concernente l’usucapione davanti al Tribunale e sospendeva quella di sfratto pendente davanti a lui. Con comparsa del 5 agosto 1998 C.G. riassumeva il giudizio davanti al Tribunale di Palermo, chiedendo che venisse accertato non soltanto l’acquisto per usucapione della proprietà della porzione di immobile oggetto dell’intimazione di sfratto, ma altresì delle altre unità facenti parti del medesimo immobile.

Il Tribunale di Palermo, con sentenza n. 3471/2008, rigettava la domanda di usucapione del C. in relazione alla porzione di immobile oggetto dell’intimazione di sfratto e dichiarava inammissibile, perchè nuova, quella relativa all’usucapione delle altre porzioni del medesimo immobile.

2. Avverso tale sentenza proponeva appello C.G..

La Corte d’appello di Palermo, previa rinnovazione della perizia grafologica, con sentenza 18 novembre 2015, n. 1715, rigettava l’appello.

3. Contro la sentenza C.G. ha proposto ricorso per cassazione.

Ha resistito con controricorso il Santuario B.V. S. Rosalia sul Monte Pellegrino, che ha proposto altresì ricorso “incidentale condizionato”.

Ha resistito con controricorso, e ha proposto ricorso incidentale, la Provincia Religiosa “S.S. Apostoli Pietro e Paolo” dell’Opera don Orione della Congregazione della Piccola Opera della Divina Provvidenza.

Diritto

CONSIDERATO

Che:

Con atto depositato in data 9 novembre 2020, il ricorrente principale e i ricorrenti incidentali hanno rinunciato ai rispettivi ricorsi, non avendo “più interesse alla prosecuzione del giudizio in quanto le parti hanno transatto la causa, concordando la compensazione integrale delle spese del grado di legittimità”.

L’atto di rinuncia risponde ai requisiti di cui all’art. 390 c.p.c.. Avendo ciascuna parte aderito alla rinuncia delle altre, non vi è, ai sensi dell’art. 391 c.p.c., comma 4, pronuncia sulle spese di lite del presente giudizio.

P.Q.M.

La Corte dichiara estinto il giudizio.

Così deciso in Roma, nella pubblica udienza della Sezione Seconda Civile, il 11 novembre 2020.

Depositato in Cancelleria il 6 luglio 2021

 

 

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