Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 19054 del 28/09/2016
Cassazione civile sez. VI, 28/09/2016, (ud. 14/04/2016, dep. 28/09/2016), n.19054
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE 3
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. ARMANO Uliana – Presidente –
Dott. FRASCA Raffaele – Consigliere –
Dott. SESTINI Danilo – Consigliere –
Dott. SCRIMA Antonietta – rel. Consigliere –
Dott. CIRILLO Francesco Maria – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul regolamento di competenza d’ufficio proposto dal Tribunale
Regionale delle Acque Pubbliche presso la Corte d’Appello di Napoli
con ordinanza n. RG. 83/2012 del 2/03/2015, depositata il
13/05/2015, nel procedimento pendente tra:
P.F.;
CONSORZIO GENERALE DI BONIFICA DEL BACINO INFERIORE DEL VOLTURNO;
sulle conclusioni scritte del P.G. in persona del Dott. T. BASILE che
chiede dichiararsi la competenza del Tribunale di S. Maria C.
Vetere;
udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del
14/04/2016 dal Consigliere Relatore Dott. ANTONIETTA SCRIMA.
Fatto
FATTO E DIRITTO
1. Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, con ordinanza del 14 giugno 2012, dichiarava la propria incompetenza per materia, per essere competente il Tribunale Regionale delle Acque Pubbliche, in relazione alla domanda proposta da P.F. nei confronti del Consorzio di Bonifica del Bacino Inferiore del Volturno (con la chiamata in garanzia, da parte del convenuto, della compagnia assicuratrice F.A.T.A. S.p.a.) e volta ad ottenere il risarcimento dei danni causati a beni di sua proprietà da un incendio che sarebbe divampato tra le sterpaglie presenti in un canalone di scolo delle acque sito in (OMISSIS).
2. Con ordinanza del 2 marzo 2015 il Tribunale Regionale delle Acque Pubbliche, dinanzi al quale la causa è stata riassunta, ha sollevato conflitto negativo di competenza.
3. Le parti non hanno depositato scritture difensive nè documenti.
4. Il P.G. ha chiesto dichiararsi la competenza del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere sul rilievo che, nella specie “trattasi di incendio di sterpaglie divampato in un canalone costeggiante il fondo danneggiato e che pertanto trova applicazione il canone di cui a Cass. n. 2656 del 22/02/2012” secondo cui “Ai fini della discriminazione tra la competenza dell’autorità giudiziaria in sede ordinaria e quella dei tribunali regionali delle acque pubbliche, occorre avere riguardo all’oggetto della controversia, la quale rientra nella competenza del giudice specializzato solo quando involga questioni sulla demanialità delle acque pubbliche o sul contenuto o i limiti di una concessione di utenza, o sul diritto nei confronti dell’amministrazione alla derivazione o alla utilizzazione delle acque, o che incida comunque, direttamente o indirettamente, sugli interessi pubblici connessi al regime delle acque. Rientrano, invece, nella competenza degli organi ordinari dell’autorità giudiziaria le controversie tra privati che – pur ricollegandosi al presupposto della sussistenza, a favore di una o di entrambe le parti contendenti, di una concessione di acqua pubblica – non investano la legittimità o la portata di quest’ultima e non tocchino, quindi l’interesse della P.A.”.
5. Ritiene il Collegio di condividere le conclusioni del P.M., avendo il Tribunale Regionale delle Acque Pubbliche contestato la sussistenza della sua competenza sul presupposto che su di essa sussista invece la competenza per materia del giudice che ha declinato per primo la competenza, cioè del Tribunale in sede ordinaria, dovendosi qualificare l’evento di cui si discute in causa (incendio divampato tra le sterpaglie presenti nel canalone confinante con il terreno di proprietà dell’attore) quale fatto solo indirettamente riconducibile all’opera idraulica in questione e stante la competenza del tribunale di cui all’art. 9 c.p.c., comma 1.
6. Alla luce di quanto precede, va dichiarata la competenza del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere.
7. Non vi è luogo a pronuncia sulle spese, trattandosi di regolamento di competenza richiesto d’ufficio.
PQM
La Corte dichiara la competenza del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Sesta Civile – 3 della Corte Suprema di Cassazione, il 14 aprile 2016.
Depositato in Cancelleria il 28 settembre 2016