Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 19054 del 18/07/2018


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Civile Ord. Sez. 6 Num. 19054 Anno 2018
Presidente: LOMBARDO LUIGI GIOVANNI
Relatore: CRISCUOLO MAURO

ORDINANZA
sul ricorso 4030-2017 proposto da:
SORRENTINO ROBERTO, domiciliato in ROMA presso la
Cancelleria della Corte di Cassazione, rappresentato e difeso
dall’avvocato ALFIO GAETANO PATANE’ giusta procura a
margine del ricorso;
– ricorrente contro
COMUNE DI LAMPEDUSA E LINOSA, elettivamente domiciliato
in ROMA, V. ETRURIA 44, presso lo studio dell’avvocato
ANGELISA CASTRONOVO, rappresentato e difeso dall’avvocato
GIUSEPPE ANGELO RIZZO giusta procura in calce al
controricorso;
– controricorrente avverso la sentenza n. 1837/2016 della CORTE D’APPELLO di
PALERMO, depositata il 10/10/2016;

Data pubblicazione: 18/07/2018

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio
del 12/07/2018 dal Consigliere Dott. MAURO CRISCUOLO;
MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Calogero Sorrentino conveniva in giudizio dinanzi al
Tribunale di Agrigento il Comune di Lampedusa e Linosa al fine

ultraventennale di un fondo della superficie di circa mq. 3.200,
riportato al foglio 10, part. 6 del Comune convenuto.
Nella resistenza dell’ente locale che deduceva che il bene
oggetto di causa avesse natura demaniale, il Tribunale adito
con la sentenza n. 1037 del 2009 accoglieva la domanda, ma
la Corte d’Appello di Palermo con la sentenza n. 1837 del
10/10/2016 ha accolto il gravame, rigettando per l’effetto la
domanda di usucapione.
Una volta disattesa l’eccezione di tardività dell’appello,
dovendosi fare riferimento al termine lungo annuale di cui alla
previsione dell’art. 327 c.p.c. nella formulazione anteriore alla
novella di cui alla legge n. 69/2009, rilevava che con il primo
motivo di appello il comune aveva lamentato la violazione
dell’art. 112 c.p.c., in quanto l’attore aveva sostenuto la natura
disponibile del bene da usucapire, laddove invece il Tribunale,
pur riconoscendone la natura demaniale, aveva d’ufficio
introdotto l’argomento della sdemanializzazione tacita, che
aveva quindi consentito il riconoscimento dell’usucapione.
Secondo i giudici di appello la mera circostanza che il bene
non fosse stato più utilizzato per finalità pubblicistiche non
poteva indurre, come invece opinato in prime cure, che fosse
intervenuta una volontà tacita di sdemanializzazione, sicchè
risultava erronea la valutazione compiuta sul punto.

Ric. 2017 n. 04030 sez. M2 – ud. 12-07-2018 -2-

di ottenere l’accertamento dell’usucapione per possesso

Ciò implicava il rigetto della domanda attorea, con
l’assorbimento degli altri motivi di appello che investivano
l’amnnissiiblità della prova testimoniale ammessa dal Tribunale.
Per la cassazione di tale sentenza ha proposto ricorso
Sorrentino Roberto, quale unico erede del defunto Sorrentino

Il Comune di Lampedusa e Linosa ha resistito con
controricorso.
Parte ricorrente ha altresì depositato memorie fuori termine
delle quali il Collegio non può quindi tenere conto.
Ritiene la Corte che il ricorso sia improcedibile per la
violazione dell’art. 369 co. 2 n. 2 c.p.c., in quanto, pur avendo
la stessa parte ricorrente dichiarato che la sentenza impugnata
le è stata notificata a mezzo PEC in data 3/12/2016, non risulta
però depositata copia autentica con la relazione di notificazione
(né risulta che tale copia autentica sia stata versata in atti dal
controricorrente, atteso che secondo quanto di recente
affermato da Cass. S.U. n. 10648/2017, l’improcedibilità non
potrebbe essere dichiarata se la copia autentica della sentenza
con relata di notifica, sia stata prodotta dalla controparte),
avendo la parte solo depositato copia della sentenza di appello
ma senza attestazione di conformità ai sensi dell’art. 16 bis co.
9 bis del d.l. n. 179/2012 in ordine alla notifica della sentenza
stessa.
A tal fine va richiamato l’orientamento di questa Corte per
il quale, in tema di ricorso per cassazione, qualora la
notificazione della sentenza impugnata sia stata eseguita con
modalità telematiche, per soddisfare l’onere di deposito della
copia autentica della relazione di notificazione, il difensore del
ricorrente, destinatario della suddetta notifica, deve estrarre
copie cartacee del messaggio di posta elettronica certificata

Ric. 2017 n. 04030 sez. M2 – ud. 12-07-2018 -3-

Calogero sulla base di cinque motivi.

pervenutogli e della relazione di notificazione redatta dal
mittente ex art. 3-bis, comma 5, della I. n. 53 del 1994,
attestare con propria sottoscrizione autografa la conformità agli
originali digitali delle copie analogiche formate e depositare nei
termini queste ultime presso la cancelleria della Corte (Cass. n.

Trattasi peraltro di orientamento che è stato di recente
ribadito da questa Sezione con l’ordinanza n. 30765/2017, che
dando conto della necessità di contemperare i principi del
processo telematico con le peculiarità del giudizio di
cassazione, ha ribadito che se il destinatario della notifica del
provvedimento impugnato intende proporre ricorso per
cassazione, dovrà depositare nella cancelleria della Corte copia
analogica del messaggio di posta elettronica ricevuto e dei
relativi allegati, atto impugnato e relazione di notifica, e dovrà
attestare la conformità di tali documenti cartacei agli originali
digitali.
L’autenticazione del messaggio p.e.c. è poi necessaria,
perchè solo di lì si evince giorno e ora in cui si è perfezionata la
notifica per il destinatario, essendo altresì necessaria
l’autenticazione dei suoi due allegati: relazione della
notificazione a mezzo p.c.c. e provvedimento impugnato
autenticato dall’avvocato che ha provveduto alla notifica, in
quanto solo così si adempie a quanto previsto dall’art. 369
c.p.c., laddove richiede, a pena d’improcedibilità, il deposito di
“copia autentica della sentenza o della decisione impugnata
con la relazione di notificazione, se questa è avvenuta”.
Pertanto l’avvocato che propone un ricorso per cassazione,
anche quando il provvedimento impugnato gli è stato notificato
con modalità telematiche, ha gli strumenti per procedere agli
adempimenti richiesti, a pena di improcedibilità, dall’art. 369

Ric. 2017 n. 04030 sez. M2 – ud. 12-07-2018 -4-

24442/2017; Cass. n. 17450/2017; Cass. n. 6657/2017).

c.p.c., e quindi,

qualora, trascorsi venti

giorni

dalla

notificazione del ricorso per cassazione non siano state
depositate le copie analogiche dei suddetti documenti digitali,
corredate dalla attestazione di conformità, nel senso sopra
indicato, e qualora le stesse, con attestazione di conformità,

comunque agli atti, il ricorso è improcedibile, senza che
l’improcedibilità possa essere sanata da una produzione
successiva alla scadenza del termine di venti giorni dalla
notifica.
Il ricorso pertanto deve essere dichiarato improcedibile.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da
dispositivo.
Poiché il ricorso è stato proposto successivamente al 30
gennaio 2013 ed è dichiarato improcedibile, sussistono le
condizioni per dare atto – ai sensi dell’art. 1, comma 17, della
legge 24 dicembre 2012, n. 228 (Disposizioni per la formazione
del bilancio annuale e pluriennale dello Stato – Legge di
stabilità 2013), che ha aggiunto il comma 1-quater dell’art. 13
del testo unico di cui al d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 – della
sussistenza dell’obbligo di versamento, da parte del ricorrente,
dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a
quello dovuto per la stessa impugnazione.
PQM
Dichiara il ricorso improcedibile e condanna il ricorrente al
rimborso delle spese in favore del controricorrente che liquida
in complessivi C 2.700,00 di cui C 200,00 per esborsi, oltre
spese generali pari al 15 % sui compensi, ed accessori come
per legge;
Ai sensi dell’art. 13, co. 1 quater, del d.P.R. n. 115/2002,
inserito dall’art. 1, co. 17, I. n. 228/12, dichiara la sussistenza

Ric. 2017 n. 04030 sez. M2 – ud. 12-07-2018 -5-

non siano state depositate dal controricorrente o non siano

dei presupposti per il versamento da parte del ricorrente del
contributo unificato dovuto per il ricorso principale a norma
dell’art. 1 bis dello stesso art. 13.

Così deciso nella camera di consiglio del 12 luglio 20

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA