Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 19054 del 16/07/2019
Cassazione civile sez. VI, 16/07/2019, (ud. 04/06/2019, dep. 16/07/2019), n.19054
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE 1
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. SCALDAFFERRI Andrea – Presidente –
Dott. MELONI Marina – Consigliere –
Dott. ACIERNO Maria – rel. Consigliere –
Dott. NAZZICONE Loredana – Consigliere –
Dott. CAIAZZO Rosario – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 3119-2018 proposto da:
I.K., elettivamente domiciliato in ROMA, PIAZZA CAVOUR presso la
CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e difeso
dall’avvocato DAVIDE VERLATO;
– ricorrente –
contro
MINISTERO DELL’INTERNO;
– intimato –
avverso l’ordinanza R.G. 9481/2016 del TRIBUNALE di VENEZIA,
depositata il 13/06/2017;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non
partecipata del 04/06/2019 dal Consigliere Relatore Dott.ssa ACIERNO
MARIA.
Fatto
FATTI DI CAUSA E RAGIONI DELLA DECISIONE
E’ stato proposto ricorso per cassazione avverso l’ordinanza emessa dal Tribunale di Venezia, in composizione monocratica, di rigetto della domanda di protezione internazionale proposta dal cittadino ghanese I.k., il giorno 13 giugno 2017.
Il ricorso è inammissibile dal momento che l’eliminazione del grado d’appello è stata introdotta per i procedimenti relativi al riconoscimento del diritto alla protezione internazionale dal D.L. n. 13 del 2017 convertito nella L. n. 46 del 2017, entrato in vigore per guanto riguarda il modello processuale ed il rito da seguire il 17 agosto 2017, con conseguente applicazione della nuova disciplina soltanto ai procedimenti instaurati dopo tale data.
Nella specie l’impugnazione avverso il provvedimento di primo grado doveva essere effettuato mediante appello da proporre nei modi e nei termini previsti dall’art. 702 quater c.p.c. essendo il procedimento assoggettato al rito sommario D.Lgs. n. 150 del 2011, ex art. 19.
Non vi è statuizione sulle spese processuali in mancanza di difese della parte intimata.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso.
Ricorrono le condizioni per l’applicazione del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13 comma 1 quater.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, il 4 giugno 2019.
Depositato in Cancelleria il 16 luglio 2019