Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 19053 del 31/07/2017


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Cassazione civile, sez. VI, 31/07/2017, (ud. 15/05/2017, dep.31/07/2017),  n. 19053

 

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 1

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DOGLIOTTI Massimo – Presidente –

Dott. CAMPANILE Pietro – Consigliere –

Dott. CRISTIANO Magda – Consigliere –

Dott. MARULLI Marco – Consigliere –

Dott. TERRUSI Francesco – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 29546-2015 proposto da:

B.R., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DELLA FREZZA N

59, presso lo studio dell’avvocato EMILIO PAOLO SANDULLI, che lo

rappresenta e difende;

– ricorrente –

contro

I.A., CURATELA DEL FALLIMENTO DI I.A.,

P.A.;

– intimati –

avverso il decreto del TRIBUNALE di AVELLINO, depositata il

06/10/2015;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 15/05/2017 dal Consigliere Dott. FRANCESCO TERRUSI.

Fatto

RILEVATO

che:

l’avv. B.R. ha proposto ricorso per cassazione, sulla base di un unico motivo illustrato da memoria, avverso il decreto di liquidazione del compenso emesso dal tribunale di Avellino in data 6/10/2015, per l’opera prestata quale curatore del fallimento di I.A.;

il tribunale ha osservato che nella procedura fallimentare si erano succeduti due curatori, il ricorrente e la dott. P.A.;

con l’unico motivo il ricorrente deduce il vizio di violazione di legge e di omessa motivazione del decreto impugnato sotto i seguenti profili: manca la precisa indicazione e comunque una specifica motivazione sui criteri adottati per la determinazione del compenso; ai fini del compenso unitario non è stato applicato un criterio uniforme, essendo state indicate percentuali diverse in ragione dei diversi scaglioni sull’attivo e sul passivo senza migliore spiegazione; è stato violato il principio di proporzionalità rispetto alla liquidazione effettuata in favore del curatore successivo, che era stato in carica per soli cinque anni a fronte della durata di oltre diciassette dell’incarico di esso ricorrente;

gli intimati non si sono costituiti.

Diritto

CONSIDERATO

che:

La L. Fall., art. 39 impone che, se nell’incarico si sono succeduti più curatori, il compenso sia stabilito secondo criteri di proporzionalità;

nel caso di specie non risulta dal provvedimento impugnato quale sia stato il criterio di proporzionalità seguito dal tribunale nella liquidazione dei due compensi, avendo il collegio attribuito al ricorrente una percentuale del 50% sul compenso complessivo su generico riferimento all’equità, nonostante la differente durata degli incarichi e senza alcuna concreta indicazione circa l’attività svolta e l’opera effettivamente prestata;

questa Corte ha già affermato che la liquidazione del compenso del curatore fallimentare deve essere specificamente motivata mediante la indicazione dei criteri seguiti, ai sensi della L. Fall., art. 39, in relazione alla disciplina regolamentare richiamata, risultando altrimenti nullo il decreto di liquidazione (v. per tutte Cass. n. 6202-10, Cass. n. 4295-14);

il ricorso si palesa quindi manifestamente fondato;

il decreto va cassato con rinvio al tribunale di Avellino che, in diversa composizione, provvederà a nuova liquidazione del compenso tenendo conto del criterio di legge;

il tribunale provvederà anche sulle spese del giudizio svoltosi in questa sede di legittimità.

PQM

 

La Corte accoglie il ricorso, cassa il provvedimento impugnato e rinvia, anche per le spese del giudizio di cassazione, al tribunale di Avellino.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, il 15 maggio 2017.

Depositato in Cancelleria il 31 luglio 2017

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