Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 19053 del 18/07/2018


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Civile Ord. Sez. 6 Num. 19053 Anno 2018
Presidente: LOMBARDO LUIGI GIOVANNI
Relatore: CRISCUOLO MAURO

ORDINANZA
sul ricorso 913-2017 proposto da:
PISU SAVERIO, domiciliato in ROMA presso la Cancelleria della
Corte di Cassazione, e rappresentato e difeso dall’avvocato
LICINIO MASTINO giusta procura in calce al ricorso;
– ricorrente contro
CONSORZIO BONIFICA BASSO SULCIS, elettivamente
domiciliato in ROMA, VIA PAOLA FALCONIERI, 100, presso lo
studio dell’avvocato PAOLA FIECCHI, rappresentato e difeso
dall’avvocato GIUSEPPE MACCIOTTA giusta procura a margine
del ricorso;
– controricorrente avverso la sentenza n. 353/2016 della CORTE D’APPELLO di
CAGLIARI, depositata il 05/05/2016;

Data pubblicazione: 18/07/2018

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio
del 12/07/2018 dal Consigliere Dott. MAURO CRISCUOLO;
Lette le memorie di parte ricorrente
MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE
La Corte d’Appello di Cagliari, con la sentenza n. 353 del 5

grado, rigettava la domanda di usucapione proposta da Pisu
Saverio nei confronti del Consorzio di bonifica Basso Sulcis, in
relazione al fondo in San Giovanni Suergiu riportato in NCT al
foglio 37, part.11a 1071.
Osservava in proposito che con comunicazione scritta del 4
agosto 2006 il Pisu aveva chiesto allo stesso Consorzio di poter
acquistare la proprietà del bene, e che tale missiva denotava il
riconoscimento dell’altruità della res, e quindi il fatto che il
godimento del bene avveniva a titolo di detenzione.
Inoltre richiamava la giurisprudenza di legittimità secondo
cui l’inoltro di una richiesta di acquisto determina l’interruzione
del termine per usucapire, trattandosi di manifestazione di
volontà incompatibile con il godimento uti dominus del bene.
Nemmeno potevano reputarsi pertinenti i precedenti
richiamati dalla difesa dell’appellato, i quali erano relativi a
fattispecie nelle quali il titolare della situazione di fatto con il
bene aveva fatto riferimento ad un possesso che aveva già
permesso il maturare dell’usucapione, sicchè la proposta di
acquisto era volta al solo fine di regolarizzare la situazione
dominicale, con funzione essenzialmente ricognitiva, laddove,
nel caso in esame, la proposta di acquisto era stata effettuata
spontaneamente da parte dello stesso Pisu, ed in epoca
anteriore alla stessa maturazione del ventennio utile ad
usucapire.

Ric. 2017 n. 00913 sez. M2 – ud. 12-07-2018 -2-

maggio 2016, in riforma della sentenza del giudice di primo

Per la cassazione di tale sentenza propone ricorso Pisu
Saverio sulla base di un motivo.
Il Consorzio di bonifica del Basso Sulcis resiste con
controricorso.
Il motivo denunzia la violazione e falsa applicazione

Si adduce che il termine per l’usucapione può essere
interrotto o in via naturale, allorquando il possessore viene
privato del possesso per oltre un anno, o in via civile, nel caso
in cui venga intentata un’azione giudiziaria da parte del
proprietario per il recupero del bene.
Erroneamente quindi è stata attribuita efficacia interruttiva
alla missiva del 4 agosto 2006, la quale aveva il limitato fine di
regolarizzare il trasferimento di proprietà già avvenuto.
Il motivo è inammissibile.
Preliminarmente si rileva che il ricorso è stato redatto in
evidente violazione della prescrizione di cui all’art. 366 co. 1 n.
6 c.p.c., in quanto non risulta riportato in ricorso il contenuto
della missiva sopra richiamata, sulla quale si è appunto fondata
la decisione impugnata, e ciò sebbene il motivo sia
sostanzialmente volto a contestare l’apprezzamento del giudice
di merito circa la portata della lettera.
Va altresì aggiunto che la doglianza si palesa priva di
fondamento, atteso che, ad onta della denunzia di violazione di
legge, nella sostanza la critica mossa si risolve in una censura
all’apprezzamento in fatto compiuto dal giudice di appello circa
l’effettiva rilevanza della missiva sopra indicata.
Ed, invero, secondo la costante giurisprudenza di questa
Corte (cfr. Cass. n. 19706/2014) 7 1’interruzione del termine per
usucapire può discendere non solo dalla domanda giudiziale del
proprietario, ma anche, ai sensi dell’art. 1165 cod. civ. in

Ric. 2017

Pl.

00913 sez. M2 – ud. 12-07-2018 -3-

dell’art. 1165 c.c. in relazione all’art. 2644 c.c.

relazione all’art. 2944 cod. civ., dal riconoscimento del diritto
altrui da parte del possessore, quale atto incompatibile con la
volontà di godere il bene “uti dominus”.
Si è altresì precisato che (cfr. Cass. n. 26641/2013) per
escludere la sussistenza del possesso utile all’usucapione non è

circa l’altrui proprietà del bene, occorrendo, invece, che il
possessore, per il modo in cui questa conoscenza è rivelata o
per i fatti in cui essa è implicita, esprima la volontà non
equivoca di attribuire il diritto reale al suo titolare, atteso che
ranimus possidendi” non consiste nella convinzione di essere
titolare del diritto reale, bensì nell’intenzione di comportarsi
come tale, esercitando le corrispondenti facoltà.
Per l’effetto (cfr. Cass. n. 18207/2004) ai fini della
configurabilità del riconoscimento del diritto del proprietario da
parte del possessore, idoneo ad interrompere il termine utile
per il verificarsi dell’usucapione, ai sensi degli artt. 1165 e
2944 cod. civ., non è sufficiente un mero atto o fatto che
evidenzi la consapevolezza del possessore circa la spettanza ad
altri del diritto da lui esercitato come proprio, ma si richiede
che il possessore, per il modo in cui questa conoscenza è
rivelata o per fatti in cui essa è implicita, esprima la volontà
non equivoca di attribuire il diritto reale al suo titolare.
Ciò implica che occorre una verifica in concreto circa
l’atteggiamento del dichiarante al fine di riscontrare se la
dichiarazione sia incompatibile con la qualità di possessore, di
modo che, e proprio in relazione alla vicenda della proposta di
acquisto del bene da parte di colui che è nel godimento dello
stesso, e successivamente pretenda di averne acquisito la
proprietà per usucapione, è dato rinvenire sia pronunce che
negano Vanimus possidendi (cfr. Cass. n. 25250/2006), sia

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sufficiente il riconoscimento o la consapevolezza del possessore

pronunce che invece reputano che la dichiarazione non
precluda l’acquisto per usucapione (cfr. Cass. n. 9671/2014;
Cass. n. 14654/2006).
Trattasi però di un contrasto solo apparente, in quanto i
precedenti partono dal comune presupposto della necessità di

volontà non equivoca di attribuire il diritto reale al suo titolare.
Ciò all’evidenza costituisce una verifica di fatto come tale
riservata esclusivamente al giudice di merito, il quale nel caso
in esame, tenuto conto dell’epoca in cui si collocava la proposta
di acquisto, della sua spontaneità, ha ritenuto che implicasse
un pieno riconoscimento dell’altruità del bene, non potendosi
quindi ritenere che il godimento ad opera del Pisu avvenisse
nella qualità di possessore.
Tale accertamento è appunto riservato al giudice di merito
e non appare suscettibile di sindacato in questa sede, con la
conseguenza che il ricorso deve essere rigettato.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da
dispositivo.
Poiché il ricorso è stato proposto successivamente al 30
gennaio 2013 ed è dichiarato inammissibile, sussistono le
condizioni per dare atto – ai sensi dell’art. 1, comma 17, della
legge 24 dicembre 2012, n. 228 (Disposizioni per la formazione
del bilancio annuale e pluriennale dello Stato – Legge di
stabilità 2013), che ha aggiunto il comma 1-quater dell’art. 13
del testo unico di cui al d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 – della
sussistenza dell’obbligo di versamento, da parte del ricorrente,
dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a
quello dovuto per la stessa impugnazione.
PQM

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indagare se il possessore con il suo comportamento esprima la

Dichiara il ricorso inammissibile e condanna il ricorrente al
rimborso delle spese in favore del controricorrente che liquida
in complessivi C 5.200,00 di cui C 200,00 per esborsi, oltre
spese generali pari al 15 °A) sui compensi, ed accessori come
per legge;

inserito dall’art. 1, co. 17, I. n. 228/12, dichiara la sussistenza
dei presupposti per il versamento da parte del ricorrente del
contributo unificato dovuto per il ricorso principale a norma
dell’art. 1 bis dello stesso art. 13.
Così deciso nella camera di consiglio del

_l glio

Ai sensi dell’art. 13, co. 1 quater, del d.P.R. n. 115/2002,

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