Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 19052 del 31/07/2017

Cassazione civile, sez. VI, 31/07/2017, (ud. 12/04/2017, dep.31/07/2017),  n. 19052

 

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 1

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SCALDAFERRI Andrea – Presidente –

Dott. SAMBITO Maria Giovanna C. – rel. Consigliere –

Dott. VALITUTTI Antonio – Consigliere –

Dott. FERRO Massimo – Consigliere –

Dott. MERCOLINO Guido – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 13932/2016 proposto da:

M.L., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA PASQUALE

STANISLAO MANCINI 2, presso lo studio dell’avvocato PIETRO CICERCHIA

che lo rappresenta e difende;

– ricorrente –

contro

T.D. elettivamente domiciliata in ROMA, VIA MONTE ZEBIO,

30, presso lo studio dell’avvocato ANTONIO INZIERILLO rappresentata

e difesa dall’avvocato PAOLO GRASSI;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 1252/2016 della CORTI D’APPELLO di NAPOLI,

depositata il 24/03/2016;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 12/04/2017 dal Consigliere Dott. MARIA GIOVANNA C.

SAMBITO.

Fatto

FATTI DI CAUSA

La Corte d’Appello di Napoli, in parziale riforma della sentenza di primo grado, ha elevato l’assegno posto a carico di M.L. in favore delle figlie S. e L., maggiorenni e non autosufficienti, disponendone la corresponsione in favore della madre T.D.. Per la cassazione di tale statuizione, ricorre il M. sulla base di cinque motivi (violazione artt. 2729 e 337 ter c.c.; art. 132 c.p.c., n. 4, e art. 112 c.p.c.). La T. resiste con controricorso. Entrambe le parti hanno depositato memorie.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Il Collegio ha autorizzato, come da decreto del Primo Presidente in data 14 settembre 2016, la redazione della motivazione in forma sintetica.

2. In relazione ai primi due motivi va osservato che, secondo la giurisprudenza di questa Corte (Cass. 02/04/2009 n. 8023; n 01/10/2003, n. 15737; ord. 08/01/2015 n. 101), spetta al giudice di merito di valutare l’opportunità di far ricorso alle presunzioni semplici, individuare i fatti da porre a fondamento del relativo processo logico ed apprezzarne la rispondenza ai requisiti di legge, con valutazione di fatto che sfugge al sindacato di legittimità, restando escluso che la censura in ordine all’utilizzo o meno del ragionamento presuntivo possa limitarsi ad affermare un convincimento diverso da quello espresso dal giudice di merito. 3. A tale risultato mirano le censure in esame, come non ha mancato di sottolineare la controricorrente, in quanto, a fronte della valutazione globale delle emergenze probatorie compiuta dalla Corte territoriale per pervenire alla determinazione della capacità economica del padre, le doglianze parcellizzano gli elementi considerati (riferiti all’attività lavorativa ed al tenore di vita), svalutandone la singola portata indiziante (con procedimento opposto a quello corretto, che impone la valutazione complessiva dei dati salienti considerati, cfr., da ultimo, Cass. ord. 02/03/2017 n. 5374). Essendo la sentenza stata depositata il 24.3.2016, non giova alla tesi del ricorrente la giurisprudenza da lui citata in sede di memoria (Cass. 23201 del 2015 e massime ivi richiamate), che afferma, bensì, la sindacabilità della motivazione del percorso logico-giuridico in tema di prova presuntiva, ma nella vigenza dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, nel testo antecedente alla novella di cui alla L. n. 134 del 2012.

4. Non risulta, poi, violato il principio di cui all’art. 337 ter c.c., secondo cui ciascuno dei genitori deve provvedere al mantenimento dei figli in misura proporzionale alle proprie risorse economiche in riferimento ai parametri oggetto di comparazione, che non devono necessariamente esser presi tutti in considerazione. Se, peraltro, non consta che il ricorrente abbia addotto alcuno specifico tenore di vita dalle figlie in costanza di convivenza con entrambi i genitori (a pag. 27 del controricorso si legge che, secondo la decisione di primo grado, sarebbe stato “altissimo”), va ribadito il principio secondo cui la determinazione del contributo che per legge grava su ciascun coniuge per il mantenimento, l’educazione e l’istruzione della prole non si fonda su di una rigida comparazione della situazione patrimoniale dell’altro. Pertanto, le maggiori potenzialità economiche del genitore affidatario o convivente col figlio concorrono a garantirgli un migliore soddisfacimento delle sue esigenze di vita, ma non comportano una proporzionale diminuzione del contributo posto a carico dell’altro genitore (Cass. n. 18538 del 2016).

5. Le censure di nullità della sentenza, per inesistenza o mera apparenza della motivazione ex art. 132 c.p.c., comma 2, n. 4, e per l’omessa pronuncia riferita alla mancata valutazione delle condizioni economiche di esso ricorrente (in tesi peggiorate) sono infondate, essendo le argomentazioni svolte per la determinazione del quantum (maggiori esigenze economiche delle figlie, studentesse universitarie fuori sede, pag. 15 in fondo della sentenza) del tutto idonee a rivelare la ratio decidendi, e rapportate alle sostanze sia della madre che del padre (quali ricostruite dalla stessa Corte), dovendo, al riguardo, evidenziarsi che il vizio di omessa pronuncia che determina la nullità della sentenza per violazione dell’art. 112 c.p.c., rilevante ai fini di cui all’art. 360, comma 1, n. 4, dello stesso codice, si configura esclusivamente con riferimento a domande attinenti al merito e non anche in relazione al mancato (o non soddisfacente) apprezzamento di elementi fattuali. La motivazione della sentenza dà conto, in conclusione, dei fatti di causa e delle ragioni della decisione con completezza e chiarezza, tenuto conto dei canoni di concisione imposti del legislatore, per evitare inutili ripetizioni ed argomentazioni sovrabbondanti.

6. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.

PQM

 

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese, che si liquidano in complessivi Euro 7.100,00, di cui Euro 100,00 per spese vive, oltre a spese generali ed accessori. Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, si dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis. Dispone che, ai sensi del D.Lgs. n. 198 del 2003, art. 52, siano omessi le generalità e gli altri dati identificativi, in caso di diffusione.

Così deciso in Roma, il 12 aprile 2017.

Depositato in Cancelleria il 31 luglio 2017

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