Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 19052 del 28/09/2016


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Cassazione civile sez. VI, 28/09/2016, (ud. 14/04/2016, dep. 28/09/2016), n.19052

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 3

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ARMANO Uliana – Presidente –

Dott. FRASCA Raffaele – rel. Consigliere –

Dott. SESTINI Danilo – Consigliere –

Dott. SCRIMA Antonietta – Consigliere –

Dott. CIRILLO Francesco Maria – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso per regolamento di competenza 24005/2015 proposto da:

L.V., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA MANTEGAZZA 24,

presso lo studio del Dott. MARCO GARDIN, rappresentato e difeso

dall’avvocato FULVIO CILLO giusta procura speciale in calce al

ricorso;

– ricorrente –

contro

P.R.;

– intimata –

sulle conclusioni scritte del P.G. in persona del Dott. CARMELO

CELENTANO che visti gli artt. 42, 47, 380 – ter c.p.c., chiede che

la Corte di Cassazione, in camera di consiglio, dichiari

improcedibile l’istanza di regolamento di competenza;

avverso il provvedimento n. R.G. 183/2003 del TRIBUNALE di BARI,

depositato il 28/05/2015;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

14/04/2016 dal Consigliere Relatore Dott. RAFFAELE FRASCA.

Fatto

RITENUTO IN FATTO

quanto segue:

p.1. L.V. ha proposto istanza di regolamento di competenza avverso il “provvedimento” del 28 maggio 2013 con il quale, a suo dire, un giudice del Tribunale di Bari, la Dottoressa P.R., avrebbe “dichiarato la propria competenza a delibare il procedimento n. 185/2003-5 in cui il ricorso è specificamente rivolto, ex art. 669-quater al Presidente del Tribunale di Bari” con richiesta di sequestro giudiziario.

p.2. Il ricorso non è stato notificato alle parti del detto procedimento, ma al magistrato estensore del provvedimento impugnato.

p.3. Prestandosi il ricorso alla trattazione con il rito di cui all’art. 380-ter c.p.c., è stata fatta richiesta al Pubblico Ministero presso la Corte di formulare le sue conclusioni ed all’esito del loro deposito, ne è stata fatta notificazione all’avvocato del ricorrente, unitamente al decreto di fissazione dell’adunanza della Corte.

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

quanto segue:

p.1. Il ricorso – come ha correttamente rilevato il Pubblico Ministero – è improcedibile.

Parte ricorrente non ha depositato il provvedimento impugnato in copia autentica, siccome prescriveva l’art. 369 c.p.c., n. 2, applicabile anche al regolamento di competenza (si veda già Cass. (ord.) n. 14536 del 2003 e, quindi, Cass. sez. un. (ord.) n. 9004 del 2009).

p.2. Peraltro, se non fosse stato improcedibile e si fosse potuto esaminare, il ricorso sarebbe stato inammissibile, in quanto proposto, con evidente singolarità, contro il magistrato estensore del provvedimento, che ha natura di decreto, anzichè contro le controparti della vicenda processuale.

Si aggiunga che ulteriore inammissibilità si sarebbe configurata per non essere esperibile il regolamento di competenza contro un provvedimento emesso in un giudizio cautelare (Cass. sez. un. n. 18189 del 2013).

Inoltre, risalendo il provvedimento al maggio del 2013, se esso fosse stato impugnabile, risulterebbe decorso anche il termine c.d. lungo di cui all’art. 327 c.p.c., in ipotesi applicabile se esso non fosse stato comunicato.

p.3. Il ricorso è dichiarato improcedibile.

Non è luogo a provvedere sulle spese del giudizio di regolamento.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, si deve dare atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso a norma del citato art. 13, comma 1-bis.

PQM

La Corte dichiara improcedibile il ricorso. Nulla per le spese del giudizio di cassazione. Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso a norma del citato art. 13, comma 1-bis.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Sesta Civile – 3, il 14 aprile 2016.

Depositato in Cancelleria il 28 settembre 2016

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