Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 19052 del 18/07/2018
Civile Ord. Sez. 6 Num. 19052 Anno 2018
Presidente: LOMBARDO LUIGI GIOVANNI
Relatore: CORRENTI VINCENZO
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 20987-2017 R.G.proposto da:
PRIMARIA SRL, in persona del legale rappresentante pro tempore,
elettivamente domiciliata in ROMA, PIAZZA CAVOUR, presso la
CORTE DI CASSAZIONE, rappresentata e difesa dall’avvocato
MASSIMO DE FEUDIS;
– ricorrente t:antro
ARIA SRL, in persona del legale rappresentante pro tempore,
elettivamente domiciliata in ROMA, VIALE PARIOLI 112, presso lo
studio dell’avvocato CLAUDIA CALLARI, rappresentata e difesa
dagli avvocati MAURO CINI, TOMMASO ROSATI;
– resistente contro
LIBER SRL;
Data pubblicazione: 18/07/2018
- intimata –
per re golamento di competenza avverso l’ordinanza del TRIBUNALE
di FOGGIA, depositata il 21/07/2017 ;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consi glio non
partecipata del 10/05/2018 dal Consi gliere Dott. VINCENZO
lette le conclusioni scritte del Pubblico Ministero, in persona del
Sostituto Procuratore Generale STEFANO VISONI’, che chiede
dichiararsi la competenza per territorio del Tribunale di Fo ggia, con
ogni conseguenza di le gge.
Ric. 2017 n. 20987 sez. M2 – ud. 10-05-2018
-2-
CORRENTI ;
FATTO E DIRITTO
Primaria srl propone istanza di regolamento di competenza contro
Liber srl e Aria srl avverso l’ordinanza del G.U. del Tribunale di
Foggia 21.7.2017 che ha declinato la competenza a favore del
Tribunale di Livorno nella causa introdotta dall’odierna ricorrente
impianti eolici acquistati, il 12037, non era . nuovo di fabbrica, la
riduzione del prezzo ed i danni.
Le convenute, rispettivamente venditrice e produttore dei due
impianti, avevano eccepito la competenza dei Tribunale di Prato o
Livorno.
La ricorrente denunzia 1) erroneo riferimento ai contratti
intercorsi; 2) errata presunzione circa l’esistenza di altro contratto
3) inversione dell’onere della prova dell’esistenza di terzo
fantomatico contratto, che spetta a chi solleva l’eccezione.
Il PG ha chiesto la declaratoria di competenza per territorio del
Tribunale di Foggia posto che la scrittura invocata da Primaria ,
stipulata in Foggia, riguardava l’acquisto di due aerogeneratori ed
al momento della sottoscrizione l’aerogeneratore per cui è causa, il
12037, era già nella disponibilità, di Solaris (oggi Liber) che aveva
ricevuto da Aria fattura di acconto.
Per l’altro generatore era stato poi sottoscritto ulteriore contratto.
Il Collegio condivide la requisitoria del PG e ritiene che la
competenza a conoscere della causa spetti al Tribunale di Foggia
per la risoluzione parziale della vendita, in quanto uno dei due
quale giudice del luogo in cui è sorta l’obbligazione ai sensi dell’art.
20 cpc , posto che è certa la stipuladella scrittura in Foggia per l’
auto generatore 12037 per cui è causa, mentre l’ulteriore contratto
in Livorno riguarda solo l’autogeneratore 13050 e da esso non può
presumersi l’esistenza di un ulteriore contratto, come invece
peraltro decidere allo stato degli atti.
P.Q.R.
La Corte, accoglie il ricorso, cassa l’ordinanza impugnata, dichiara
la competenza del Tribunale di Foggia cui la causa va rimessa
previa riassunzione nei termini di legge, anche per le spese.
Roma 10 maggio 2018.
erroneamente statuito nel provvedimento impugnato, dovendosi