Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 19052 del 16/07/2019

Cassazione civile sez. VI, 16/07/2019, (ud. 26/03/2019, dep. 16/07/2019), n.19052

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 1

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SCALDAFFERRI Andrea – Presidente –

Dott. SAMBITO Maria Giovanna C. – Consigliere –

Dott. VALITUTTI Antonio – Consigliere –

Dott. DI MARZIO Mauro – Consigliere –

Dott. FALABELLA Massimo – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 19614-2018 proposto da:

M.N.A., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA

TORINO, 7, presso lo studio dell’avvocato LAURA BARBERIO,

rappresentato e difeso dall’avvocato GIANLUCA VITALE;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELL’INTERNO (OMISSIS), PUBBLICO MINISTERO PROCURATORE

GENERALE presso la CORTE di CASSAZIONE;

– intimati –

avverso il decreto n. R.G. 484/2018 del TRIBUNALE di TORINO,

depositato il 09/05/2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 26/03/2019 dal Consigliere Relatore Dott. FALABELLA

MASSIMO.

Fatto

FATTI DI CAUSA

1. – M.N.A. adiva il Tribunale di Torino chiedendo il riconoscimento dello status di rifugiato o, in subordine, il riconoscimento della protezione sussidiaria o, in via ulteriormente sottordinata, il riconoscimento della protezione umanitaria.

Il Tribunale respingeva le domande proposte.

2. – Il soccombente ricorre ora per cassazione, facendo valere tre motivi di impugnazione. Il Ministero dell’interno non ha rassegnato difese.

Il Collegio ha autorizzato la redazione del provvedimento in forma semplificata.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. – Il primo motivo denuncia “violazione dell’art. 360 c.p.c., nn. 3 e 5” in relazione al D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 35 bis, comma 11, e art. 8, comma 2, oltre che dell’art. 16 dir. 2013/32/Ue e investe il profilo dell’omessa fissazione dell’udienza di comparizione personale del richiedente.

Il secondo motivo oppone la “violazione dell’art. 360 c.p.c., n. 3” in relazione al D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 3, commi 3 e 5, D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 8, commi 2 e 3, art. 27, comma 1 bis, D.P.R. n. 21 del 2015, art. 6, comma 6, art. 16 dir. 2013/32/Ue e ha ad oggetto l’asserita violazione dei criteri legali per la valutazione della credibilità del richiedente.

Il terzo mezzo censura la sentenza impugnata lamentando la “violazione dell’art. 360 c.p.c., n. 3” in relazione al D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 2, comma 1, lett. g), art. 5 e art. 14, comma 1, lett. b), art. 15 dir. 2011/95/Ue e investe la sentenza impugnata in relazione al tema del riconoscimento della protezione sussidiaria, avendo particolarmente riguardo alla rilevanza del rischio del danno grave ascrivibile a soggetti non statuali e dell’influenza che possa assumere, ai fini dell’invocato diritto, la sottoposizione dell’interessato a un procedimento penale.

2. – E’ fondato il primo motivo e tanto determina l’assorbimento dei restanti due.

Di recente questa S.C. ha affermato il principio per cui in materia di protezione internazionale, ai sensi del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 35 bis, introdotto dal D.L. n. 13 del 2017, convertito con modificazioni dalla L. n. 46 del 2017, ove non sia disponibile la videoregistrazione con mezzi audiovisivi dell’audizione del richiedente la protezione dinanzi alla Commissione territoriale, il tribunale, chiamato a decidere del ricorso avverso la decisione adottata dalla Commissione, è tenuto a fissare l’udienza di comparizione delle parti a pena di nullità del suo provvedimento decisorio, salvo il caso dell’accoglimento dell’istanza del richiedente asilo di non avvalersi del supporto contenente la registrazione del colloquio (Cass. 5 luglio 2018, n. 17717).

L’opposta conclusione cui perviene il Tribunale di Torino, che si basa sulla sostanziale equiparazione tra mancanza di videoregistrazione ed assenza del verbale di audizione (e sul conseguente assunto per cui il giudice potrebbe fare a meno di fissare l’udienza ove abbia la disponibilità di tale verbale) non ha fondamento. La redazione del verbale sottoscritto dal richiedente costituisce la normale forma di documentazione dell’audizione di quel soggetto nel caso in cui il colloquio non possa essere videoregistrato: evenienza, questa, che può determinarsi per motivi tecnici o ove la Commissione decida di non procedere alla videoregistrazione a seguito di istanza dello stesso richiedente (D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 14, comma 7). Stabilire un’equivalenza tra la situazione della mancata videoregistrazione e quella della mancata verbalizzazione risulta incongruo, in quanto mentre l’assenza della videoregistrazione è specificamente contemplata dalla norma (ed è quindi logico che il legislatore ne abbia disciplinato le conseguenze), l’assenza della verbalizzazione (che dipende da ragioni patologiche e del tutto eccezionali: l’inosservanza della prescrizione normativa da parte della Commissione che non provveda a redigere alcun verbale, o lo smarrimento di questo) non lo è. La previsione dell’udienza è dunque correlativa all’unica fattispecie di carenza documentale (quella concernente la videoregistrazione) presa in considerazione dal legislatore, e lo è avendo precisamente riguardo alla mancata disponibilità del supporto audiovisivo, il quale dovrebbe consegnare al tribunale un quadro di informazioni più completo e preciso rispetto a quello costituito dal verbale di audizione: come ricordato da Cass. 5 luglio 2018, n. 17717, infatti, la videoregistrazione rende direttamente percepibili nella loro integralità, finanche sotto il profilo dei risvolti non verbali, le dichiarazioni dell’istante, così da consentire lo svolgimento della successiva eventuale fase giurisdizionale nelle forme del rito camerale non partecipato, potendo per l’appunto il giudice basarsi sulla visione della detta videoregistrazione. In conclusione, è certo che, mancando videoregistrazione e verbalizzazione, il tribunale sia tenuto a fissare l’udienza; ma è altrettanto certo che, assente la videoregistrazione e presente il verbale di audizione, debba egualmente procedersi alla fissazione dell’udienza: infatti ciò che è dirimente nella prima come nella seconda ipotesi è la mancata documentazione videoregistrata del colloquio personale del richiedente asilo (cfr. Cass. 12 dicembre 2018, n. 32073).

Non concludente è, da ultimo, il richiamo, operato dal Tribunale di Torino, alla pronuncia di Corte giust. 26 luglio 2017, C-348/16, Alowa Sacko, giacchè, come correttamente osservato da parte ricorrente, tale pronuncia si esprime sulla necessità dell’audizione personale del richiedente, non sulla obbligatorietà della fissazione dell’udienza.

3. – Il decreto impugnato va in conclusione cassato, con rinvio della causa al Tribunale di Torino, cui è demandato di statuire sulle spese del presente giudizio di legittimità.

P.Q.M.

La Corte accoglie il primo motivo e dichiara assorbiti i restanti; cassa il decreto impugnato e rinvia la causa al Tribunale di Torino, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di cassazione.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della 6′ Sezione Civile, il 26 marzo 2019.

Depositato in Cancelleria il 16 luglio 2019

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