Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 19051 del 18/07/2018


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Civile Ord. Sez. 6 Num. 19051 Anno 2018
Presidente: LOMBARDO LUIGI GIOVANNI
Relatore: CORRENTI VINCENZO

ORDINANZA
sul ricorso 14698-2017 proposto da:
FIORINI ANITA, elettivamente domiciliata in ROMA, VIALE
DELLE MILIZIE 34, presso lo studio dell’avvocato DOMENICO
MAROCCO, che la rappresenta e difende;

– ricorrente contro
CONDOMINIO VIA FRANCESCO SALATA li ROMA, in
persona dell’Amministratore pro tempore, elettivamente domiciliato in
ROMA, CORSO TRIESTE 140, presso lo studio dell’avvocato
ANTONIO CASTELLANI, che lo rappresenta e difende unitamente
all’avvocato GIUSEPPE MEROLLI;

– controricorrente contro

Data pubblicazione: 18/07/2018

FIORINO DANILO, elettivamente domiciliato in ROMA, VIALE
MAZZINI 117, presso lo studio dell’avvocato ANTONELLA
NANNA, che lo rappresenta e difende;

– controricorrente –

FIORINI DANIELA:

– intimata avverso la sentenza n. 624/2017 della CORTE D’APPELLO di
ROMA, depositata il 31/01/2017;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non
partecipata del 10/05/2018 dal Consigliere Dott. VINCENZO
CORRENTI.

Ric. 2017 n. 14698 sez. M2 – ud. 10-05-2018
-2-

contro

FATTO E DIRITTO
Fiorini Anita propone ricorso per cassazione contro il condominio di
via Salata 11 in Roma e Fiorino Danilo, Fiorini Daniela, i primi due
dei quali resistono con controricorso, avverso la sentenza della

sentenza del Tribunale di Roma, che a sua volta aveva rigettato la
domanda di Fiorini Daniela, quale erede di Fiorini Ferdinando,
contro il Condominio e Fiorino Danilo, proposta sull’assunto che il
padre aveva costruito l’edificio e venduto tutti gli appartamenti ad
eccezione di quello posto alla scala B int. 2 rimasto nella proprietà
del costruttore mentre il condominio lo aveva locato al Fiorino,
donde la richiesta di rilascio e di danni.
Il condominio aveva eccepito l’usucapione, il Fiorino l’esistenza del
contratto di locazione ed il Tribunale, previa integrazione del
contraddittorio con gli ulteriori eredi di Fiorini Ferdinando, Fiorini
Anita e Giancarlo, che avevano contestato l’usucapione e la
legittimazione passiva dell’amministratore, aveva rigettato la
domanda statuendo che il Fiorini, in virtù del regolamento di
condominio avente natura contrattuale predisposto dallo stesso, si
era riservato alcuni beni tra i quali non era compreso quello in
contestazione, espressamente indicato come destinato al portiere
e, quindi, comune ex art. 1117 cc.
La Corte di appello aveva rigettato il gravame sull’assunto che non
era stata fornita la prova della proprietà esclusiva essendo

Corte di appello di Roma 31.1.2017, che ha rigettato il gravame a

inidonea la dichiarazione di successione, avente natura fiscale ed
era certa la destinazione al portiere fin dalla costituzione del
condominio.
La ricorrente denunzia 1) omessa, insufficiente , contraddittoria

valutazione di prova documentale 2) violazione dell’art. 1117 cc.
Il relatore ha proposto la manifesta infondatezza del ricorso
trattandosi di doppia conforme con censure promiscue, generiche e
non risolutive.
Le parti hanno presentato memorie.
Il collegio condivide la richiesta.
Il primo motivo trascura che il nuovo testo dell’art. 360 n.5,
applicabile ratione tennporis, esclude la denunzia di generici vizi di
motivazione e che il sindacato di legittimità sulla stessa
presuppone una violazione dell’art. 132 cpc , ipotesi rinvenibile
quando la sentenza è del tutto priva di motivazione, non consente
di individuare l’iter logico seguito nella decisione, con evidente
violazione delle norme sui requisiti minimi della decisione od un
omesso esame di fatto decisivo.
Il secondo motivo, oltre a non impugnare la complessiva ratio
decidendi per la quale, al fine di presumere la natura condominiale
di un bene appartenente a quelli indicati dall’art. 1117 cc, è
sufficiente che esso abbia attitudine funzionale al servizio o
godimento collettivo ( Cass. 15372/2000), omette di considerare

motivazione in relazione all’art. 116 cpc ovvero erronea

che fu l’attrice a dedurre che il de cuius aveva trasferito tutti gli
appartamenti ad eccezione di quello per cui è causa mentre già il
Tribunale aveva statuito che il Fiorini si era riservato alcuni beni
tra i quali non era compreso quello in contestazione, statuizione
sostanzialmente non impugnata.

PER QUESTE RAGIONI
La Corte rigetta il ricrso e conc(apna la ricorrente al pagamento
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(‘ delle spese del giudizio di legittimità, liquidate in euro 5200 , di cui
200 per spese vive oltre accessori e spese forfettarie nel 15%,
dando atto dell’esistenza dei presupposti ex dpr 115/2002 per il
versamento dell’ulteriore contributo unificato.
Roma, 10 maggio 2018.

Donde il rigetto del ricorso e la condanna alle spese.

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