Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 19051 del 16/07/2019

Cassazione civile sez. VI, 16/07/2019, (ud. 26/03/2019, dep. 16/07/2019), n.19051

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 1

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SCALDAFFERRI Andrea – Presidente –

Dott. SAMBITO Maria Giovanna C. – Consigliere –

Dott. VALITUTTI Antonio – Consigliere –

Dott. DI MARZIO Mauro – Consigliere –

Dott. FALABELLA Massimo – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 18123-2018 proposto da:

O.O.L., elettivamente domiciliato in ROMA, P.ZA

APOLLODORI 26, presso lo studio dell’avvocato ANTONIO FILARDI,

rappresentato e difeso dall’avvocato ANTONELLA ZOTTI;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELL’INTERNO (OMISSIS), in persona del Ministro pro

tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,

presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e

difende ope legis;

– resistente –

avverso il decreto n. R.G. 30581/2017 del TRIBUNALE di NAPOLI,

depositato il 26/04/2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 26/03/2019 dal Consigliere Relatore Dott. FALABELLA

MASSIMO.

Fatto

FATTI DI CAUSA

1. – O.O.L., cittadino nigeriano, adiva il Tribunale di Milano domandando il riconoscimento della protezione internazionale, o, in subordine, di quella sussidiaria e, in via ulteriormente gradata, di quella umanitaria.

Il Ministero dell’interno resisteva.

Il Tribunale rigettava il ricorso.

2. – O.O.L. propone ora ricorso per cassazione facendo valere sette motivi di impugnazione. Il Ministero ha depositato atto di costituzione.

Il Collegio ha autorizzato la redazione della presente ordinanza in forma semplificata.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. – I motivi sono rubricati come segue.

1.1. – Primo motivo: “In via preliminare: richiesta di sollevare una questione di legittimità costituzionale del D.L. n. 13 del 2017, art. 21, comma 1, così come convertito nella L. n. 46 del 2017, per violazione dell’art. 3 Cost., comma 1, e art. 77 Cost., comma 2, per mancanza dei presupposti di necessità e urgenza nell’emanazione dello stesso decreto legge, per quanto concerne il differimento dell’efficacia temporale e, quindi, dell’entrata in vigore del nuovo rito in materia di protezione internazionale”.

1.2. – Secondo motivo: “Sempre in via preliminare: richiesta di sollevare una questione di legittimità costituzionale del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 35 bis, introdotto dalla L. n. 46 del 2017, art. 6, comma 1, lett. g), per violazione dell’art. 3 Cost., comma 1; art. 24 Cost., commi 1 e 2; art. 111 Cost., commi 1, 2 e 5; art. 117 Cost., comma 1, quest’ultimo parametro così come integrato dalla Dir. n. 32 del 2013, art. 46, paragrafo 3 e dagli artt. 6 e 13 Cedu, per quanto concerne la previsione del rito camerale ex artt. 737 c.p.c. e s.s. e relative deroghe espresse dal legislatore, nelle controversie in materia di protezione internazionale”.

1.3. – Terzo motivo: “Sempre in via preliminare: richiesta di sollevare una questione di legittimità costituzionale del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 35 bis, comma 13, così come modificato dalla L. n. 46 del 2017, art. 6, comma 1, lett. g), per violazione dell’art. 3 Cost., comma 1; art. 24 Cost., commi 1 e 2; art. 111 Cost., commi 1, 2 e 7, nella parte in cui stabilisce che il termine per proporre ricorso per cassazione è di 30 giorni a decorrere dalla comunicazione a cura della cancelleria del decreto di primo grado”.

1.4. – Quarto motivo: “Sempre, e da ultimo, in via preliminare: richiesta di sollevare una questione di legittimità costituzionale del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 35 bis, comma 13, così come modificato dalla L. n. 46 del 2017, art. 6, comma 1, lett. g), per violazione dell’art. 3 Cost., comma 1; art. 24 Cost., commi 1 e 2; art. 111 Cost., commi 1, 2 e 7, nella parte in cui stabilisce che la procura alle liti per la proposizione del ricorso per cassazione debba essere conferita a pena di inammissibilità del ricorso, in data successiva alla comunicazione del decreto impugnato”.

1.5. – Quinto motivo: “Nel merito: violazione e/o falsa applicazione, ex art. 360 c.p.c., n. 3, del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 35 bis, commi 9, 10 e 11 “, censurando la sentenza impugnata per aver escluso la necessità della fissazione dell’udienza di comparizione delle parti.

1.6. – Sesto motivo: “In subordine: sollevare la questione di legittimità costituzionale del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 35 bis, commi 9, 10 e 11 così come modificato dalla L. n. 46 del 2017, art. 6, comma 1, lett. g), per violazione dell’art. 3 Cost., comma 1; art. 24 Cost., commi 1 e 2; art. 111 Cost., commi 1 e 2; art. 117 Cost., comma 1 così come integrato dagli artt. 6 e 13 Cedu e dalla Dir. n. 32 del 2013, art. 46, paragrafo 3 “.

1.7. – Settimo motivo: “Nel merito: violazione e/o falsa applicazione, ex art. 360 c.p.c., n. 3 del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 32, comma 3, letto in combinato disposto con il del testo unico immigrazione (TURI), art. 5, comma 6 e art. 19, comma 1.1.; violazione e/o falsa applicazione, ex art. 360 c.p.c., n. 5”.

2. – Si osserva quanto segue.

2.1 – Nelle sue diverse articolazioni la prima questione di costituzionalità è manifestamente infondata.

La straordinaria necessità ed urgenza non postula inderogabilmente un’immediata applicazione delle disposizioni normative contenute nel decreto-legge, ma ben può fondarsi sulla necessità di provvedere con urgenza, anche laddove il risultato sia per qualche aspetto necessariamente differito (Corte Cost., sentenza n. 5 del 2018; Corte Cost., sentenza n. 16 del 2017). Questa stessa Corte ha poi specificamente evidenziato, con riguardo al decreto legge sospettato di incostituzionalità, che il difetto dei requisiti della straordinaria necessità ed urgenza non può prospettarsi nemmeno ove si abbia riguardo alla disposizione transitoria che differisce di 180 giorni dall’emanazione del decreto l’entrata in vigore del nuovo rito: previsione, questa, che è da ritenere connaturata all’esigenza di predisporre un congruo intervallo temporale per consentire alla complessa riforma processuale di entrare a regime (Cass. 5 luglio 2018, n. 17717).

2.2. – Pure manifestamente infondata è la questione incentrata sul rito camerale, di cui è parola nel secondo motivo: come osservato da questa S.C., infatti, la nuova disciplina non attua alcuna violazione del diritto di difesa e del principio del contraddittorio, poichè il rito camerale ex art. 737 c.p.c., che è previsto anche per la trattazione di controversie in materia di diritti e di status, è idoneo a garantire il contraddittorio anche nel caso in cui non sia disposta l’udienza, sia perchè tale eventualità è limitata solo alle ipotesi in cui, in ragione dell’attività istruttoria precedentemente svolta, essa appaia superflua, sia perchè in tale caso le parti sono comunque garantite dal diritto di depositare difese scritte (Cass. 5 luglio 2018, n. 17717 cit.).

Nè appare dirimente, ai fini che qui interessano la previsione, contenuta nell’art. 46.3 della dir. 2013/32/UE, secondo cui “egli Stati membri assicurano che un ricorso effettivo preveda l’esame completo ed ex nunc degli elementi di fatto e di diritto compreso, se del caso, l’esame delle esigenze di protezione internazionale ai sensi della direttiva (2011/95), quanto meno nei procedimenti di impugazione dinanzi al giudice di primo grado”. Infatti, per un verso, il rito camerale non esclude l’audizione del richiedente asilo e, per altro verso, la stessa Corte di giustizia ha precisato che la richiamata direttiva non impedisce, in via assoluta, al giudice nazionale di respingere il ricorso senza procedere all’audizione predetta (C. giust. 26 luglio 2017, C-348/16, Aloussa Sacko, 49; in tema cfr. pure: Cass. 28 febbraio 2019, n. 5973; Cass. 31 gennaio 2019, n. 2817).

Non concludente è, poi, la deduzione secondo cui a norma del comma 8 dell’art. 35 bis, la Commissione che ha adottato l’atto è tenuta a rendere disponibili entro venti giorni dalla notificazione del ricorso, copia della documentazione inerente al procedimento trattato avanti ad essa. La detta disposizione non esclude affatto il contraddittorio, come impropriamente affermato dall’istante, nè incide sul diritto di difesa del richiedente, giacchè non è allo stesso precluso di visionare la detta documentazione nel corso del giudizio e di trarre dalla stessa argomenti da sottoporre all’esame del giudice: ciò nel termine di cui al comma 12 del citato art. 35 bis.

2.3. – La questione di costituzionalità basata sul restringimento del termine previsto per il ricorso per cassazione è invece irrilevante, dal momento che l’istante ha impugnato tempestivamente il decreto del Tribunale.

2.4. – Parimenti irrilevante è la questione attinente al rilascio della procura, che deve essere successiva alla comunicazione del decreto impugnato, come previsto dal D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 35 bis, comma 13: infatti – e ciò è evidenziato dallo stesso istante – la procura relativa al presente giudizio di cassazione risulta conferita in un momento successivo alla nominata comunicazione.

2.5. – E’ fondato, invece, il quinto motivo.

Questa Corte ha difatti rilevato che nel giudizio di impugnazione della decisione della Commissione territoriale innanzi all’autorità giudiziaria, in caso di mancanza della videoregistrazione del colloquio, il giudice deve necessariamente fissare l’udienza per la comparizione delle parti, configurandosi, in difetto, la nullità del decreto con il quale viene deciso il ricorso, per violazione del principio del contraddittorio. Tale interpretazione è resa evidente non solo dalla lettura, in combinato disposto, del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 35 bis, commi 10 ed 11 che distinguono, rispettivamente, i casi in cui il giudice può fissare discrezionalmente l’udienza, da quelli in cui egli deve necessariamente fissarla, ma anche dalla valutazione delle intenzioni del legislatore che ha previsto la videoregistrazione quale elemento centrale del procedimento, per consentire al giudice di valutare il colloquio con il richiedente in tutti i suoi risvolti, inclusi quelli non verbali, anche in ragione della natura camerale non partecipata della fase giurisdizionale (Cass. 5 luglio 2018, n. 17717cit.).

A fronte di tale dato, non appare condivisibile il rilievo svolto dal “fribunale, secondo cui, in sintesi, la documentazione dell’audizione del richiedente a mezzo di videoregistrazione non era nè prevista in via generale, nè obbligatoria all’epoca in cui la Commissione istruì il procedimento. Infatti, la previsione di cui del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 35 bis, comma 11 non è condizionata, quanto alla sua operatività, dall’entrata in vigore della norma che ha reso obbligatoria la videoregistrazione presso le commissioni: videoregistrazione che, del resto, poteva attuarsi anche prima dell’emanazione del D.L. n. 13 del 2017, giacchè in base al non più vigente D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 14, comma 2 bis, il colloquio poteva essere registrato con mezzi meccanici. Tale conclusione si giustifica, del resto, su di un piano di razionalità: giacchè se, per scelta legislativa, il tribunale non puù esimersi dal fissare l’udienza nei casi in cui non disponga degli elementi per apprezzare compiutamente, attraverso la videoregistrazione, l’audizione dell’interessato avanti alla commissione, non vi è ragione per ritenere che detta regola non operi per il periodo in cui la ripresa audiovisiva era non obbligatoria, ma facoltativa: quel che appare infatti decisivo – e idoneo a superare ogni diversa questione fondata sull’operatività ratione temporis delle regole applicabili al procedimento avanti alla commissione – è che nel nuovo rito camerale, per una precisa scelta del legislatore, una documentazione non videoregistrata del colloquio è inidonea ad esimere il tribunale dalla fissazione dell’udienza.

2.6. – Il sesto e il settimo motivo restano assorbiti.

3. – In conclusione, in accoglimento del quinto motivo, il decreto impugnato è cassato. La causa va allora rinviata al Tribunale di Napoli, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.

P.Q.M.

La Corte rigetta i primi quattro motivi, accoglie il quinto e dichiara assorbiti il sesto e il settimo; cassa il decreto impugnato in relazione al motivo accolto e rinvia la causa al Tribunale di Napoli, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della 6a Sezione Civile, il 26 marzo 2019.

Depositato in Cancelleria il 16 luglio 2019

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