Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 19051 del 14/09/2020

Cassazione civile sez. VI, 14/09/2020, (ud. 10/06/2020, dep. 14/09/2020), n.19051

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MOCCI Mauro – Presidente –

Dott. CONTI Roberto Giovanni – rel. Consigliere –

Dott. CAPRIOLI Maura – Consigliere –

Dott. LA TORRE Maria Enza – Consigliere –

Dott. D’AQUINO Filippo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 2427-2019 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE 06363391001, AGENZIA DELLE ENTRATE –

RISCOSSIONE (OMISSIS), in persona dei Direttori pro tempore,

elettivamente domiciliate in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso

l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che le rappresenta e difende ope

legis;

– ricorrenti –

contro

SAIMAC IMPORT SRL;

– intimata –

avverso la sentenza n. 5863/24/2018 della COMMISSIONE TRIBUTARIA

REGIONALE della CAMPANIA, depositata il 15/06/2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 10/06/2020 dal Consigliere Relatore Dott. CONTI

ROBERTO GIOVANNI.

 

Fatto

FATTI E RAGIONI DELLA DECISIONE

La CTR Campania, con la sentenza indicata in epigrafe, in accoglimento dell’appello proposto dalla società Saimac Import srl, riteneva l’illegittimità della notifica della cartella di pagamento n. (OMISSIS) in quanto eseguita con le forme dell’irreperibilità assoluta benchè il messo notificatore avesse accertato la residenza della società, vi si fosse recato e avesse poi compiuto le formalità del D.P.R. n. 600 del 1971, art. 60, comma 1, lett. e), anzichè quelle dovute di cui all’art. 140 c.p.c., essendo peraltro mancata l’attestazione del messo comunale in ordine alle ricerche effettuate.

L’Agenzia delle entrate ha proposto ricorso per cassazione affidato ad un motivo.

La parte intimata non si è costituita.

L’Agenzia ricorrente prospetta la violazione del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 60, comma 1, lett. e). Secondo la ricorrente il messo notificatore avrebbe svolto tutte le formalità propedeutiche ad accertare l’irreperibilità assoluta della contribuente, rendendo così pienamente legittima la notifica effettuata con le forme di cui al ricordato del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 60, comma 1, lett. e). Detto messo, infatti, avrebbe compiuto le dovute ricerche anagrafiche presso la camera di commercio dalle quali risultava che la società aveva sede in (OMISSIS), ìvi recandosi senza trovare nè la società nè il legale rappresentante, per poi procedere al deposito dell’atto presso la casa comunale. Il messo, svolgendo le ricerche presso la CCIAA, si sarebbe comportato secondo l’ordinaria diligenza. Inoltre, la contribuente, pur risultando nel luogo ove è avvenuta la notifica, di fatto si era trasferita in luogo sconosciuto, come attestato, con forza certificatoria privilegiata, legittimando la procedura notificatoria seguita. La circostanza che risultasse dagli atti un dato indirizzo non potrebbe significare che, sol per questo, la procedura da eseguire dovesse essere quella dell’irreperibilità relativa.

Il motivo è infondato.

Ed invero, questa Corte, affrontando il tema delle modalità che il messo notificatore o ufficiale giudiziario deve seguire per attivare in modo rituale il meccanismo notificatorio di cui al D.P.R. n. 600 del 1973, art. 60, comma 1, lett. e), in caso di irreperibilità assoluta, ha ritenuto che il messo notificatore, prima di procedere alla notifica, deve effettuare nel Comune del domicilio fiscale del contribuente le ricerche volte a verificare la sussìstenza dei presupposti per operare la scelta, tra le due citate possibili opzioni, del procedimento notificatorio onde accertare che il mancato rinvenimento del destinatario dell’atto sia dovuto ad irreperibilità relativa ovvero ad irreperibilità assoluta in quanto nel Comune, già sede del domicilio fiscale, il contribuente non ha più nè abitazione, nè ufficio o azienda e, quindi, mancano dati ed elementi, oggettivamente idonei, per notificare altrimenti l’atto-Cass.n. 6911/2017, Cass.n. 4502/2017-.

Cass.n. 12509/2016 ha perciò ritenuto che il messo deve pervenire all’accertamento del trasferimento del destinatario in luogo sconosciuto dopo aver effettuato ricerche nel Comune dov’è situato il domicilio fiscale del contribuente, per verificare che il suddetto trasferimento non si sia risolto in un mero mutamento di indirizzo nell’ambito dello stesso Comune.

Con riferimento proprio alla previa acquisizione di notizie e/o al previo espletamento delle ricerche, va evidenziato che “nessuna norma prescrive quali attività devono esattamente essere a tal fine compiute nè con quali espressioni verbali ed in quale contesto documentale deve essere espresso il risultato di tali ricerche, purchè emerga chiaramente che le ricerche sono state effettuate, che sono attribuibili al messo notificatore e riferibili alla notifica in esame” -Cass. n. 2884/2017, Cass. n. 2877/2018 -.

Orbene, nel caso di specie la CTR ha ritenuto che il messo notificatore, accertata la sede della società in (OMISSIS), vi si sia recato non rinvenendo nessuno. La procedura di notifica con le forme dell’irreperibilità assoluta adottata dal messo “…in mancanza di alcuna attestazione del messo notificatore in ordine alle ricerche effettuate” ha giustificato il convincimento del giudice di appello in ordine all’impossibilità di ritenere applicabili le formalità di cui al D.P.R. n. 600 del 1973, art. 60, comma 1, lett. e), ritenendosi invece applicabile l’art. 140 c.p.c. e le formalità ivi stabilite.

In tal modo la CTR non ha commesso alcun errore in diritto nel ritenere l’invalidità della notificazione, avendo il messo verificato la residenza della società senza procedere all’attestazione come da lui compiuta di alcuna ricerca, secondo quanto acclarato dal giudice di appello.

In questa prospettiva, la diversa ricostruzione operata dalla ricorrente a pag. 5 del ricorso per cassazione con specifico riguardo alle ricerche presso la CCIAA che il messo avrebbe compiuto non può quindi essere posta a base della censura di violazione di legge, tendendo ad ottenere un diverso accertamento fattuale rispetto a quello compiuto dalla CTR; accertamento senz’altro impedito a questa Corte.

Sulla base di tali considerazioni il ricorso va rigettato

Nulla sulle spese.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso. Nulla sulle spese.

Così deciso in Roma, il 10 giugno 2020.

Depositato in cancelleria il 14 settembre 2020

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