Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 19051 del 06/07/2021

Cassazione civile sez. II, 06/07/2021, (ud. 25/02/2021, dep. 06/07/2021), n.19051

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MANNA Felice – Presidente –

Dott. BELLINI Ubaldo – Consigliere –

Dott. GIUSTI Alberto – Consigliere –

Dott. PICARONI Elisa – rel. Consigliere –

Dott. OLIVA Stefano – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 27994/2016 proposto da:

M.R., elettivamente domiciliato in ROMA, PIAZZA MANCINI 4,

presso lo studio dell’avvocato GIUSEPPE PICONE, che lo rappresenta e

difende unitamente all’avvocato MARCO BADELLINO;

– ricorrente –

contro

O.M., elettivamente domiciliato in ROMA, P.ZA ISTRIA 20,

presso lo studio dell’avvocato MARIA CIMINO, rappresentato e difeso

dall’avvocato DARIO MARIA DOLEI;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 692/2016 della CORTE D’APPELLO di TORINO,

depositata il 02/05/2016;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

25/02/2021 dal Consigliere Dott. ELISA PICARONI.

 

Fatto

FATTI DI CAUSA

1. Il Tribunale di Torino, con ordinanza del 6 ottobre 2014, accolse la domanda proposta nel 2011 da M.R. nei confronti di O.M., di pagamento della somma di Lire 60.000.000 – pari ad Euro 30.987,41 – a titolo di restituzione del mutuo erogato nel corso dell’anno 2002.

2. La Corte d’appello di Torino, con sentenza pubblicata il 2 maggio 2016, ha accolto l’appello proposto da O.M..

2.1. Secondo la Corte territoriale, gli assegni bancari rilasciati a garanzia da O. a M. (10 assegni di Lire 6.000.000 ciascuno), in quanto privi di data e luogo di emissione, non potevano integrare promessa di pagamento, con la conseguenza che l’onere della prova del mutuo era rimasto a carico del preteso mutuante.

In esito all’esame delle prove, la stessa Corte ha poi ritenuto che era rimasta indimostrata la dazione della somma a titolo di mutuo.

3. M.R. ha proposto ricorso per la cassazione della sentenza sulla base di un motivo, al quale resiste O.M. con controricorso. Il ricorrente ha depositato memoria in prossimità della Camera di consiglio.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Con l’unico motivo di ricorso è denunciata violazione o falsa applicazione del R.D. 21 dicembre 1933, n. 1736, artt. 1 e 2, artt. 1343 e 1988 c.c., in riferimento all’art. 360 c.p.c., n. 3, assumendo che la Corte di appello di Torino sarebbe incorsa in errore nel ritenere che l’assegno privo di data emesso a favore di un beneficiario a titolo di garanzia sia inidoneo a valere quale riconoscimento di debito o promessa di pagamento ai sensi dell’art. 1988 c.c..

2. Il motivo è fondato.

2.1. Risulta pacifico in atti che i 10 assegni bancari, dell’importo di 6.000.000,00 Lire ciascuno, furono emessi da O. a favore di M. senza data e luogo di emissione.

La Corte d’appello ha escluso di poter riconoscere ai predetti titoli l’efficacia della promessa di pagamento, richiamando il principio consolidato secondo cui “l’emissione di un assegno bancario in bianco o postdatato (…) è contrario alle norme imperative e dà luogo ad un giudizio negativo sulla meritevolezza degli interessi perseguiti dalle parti (…)” (così in massima Cass. 22/11/2013, n. 26232).

E’ vero, al contrario, che il rilievo della nullità del patto di garanzia intercorso tra le parti dirette dell’assegno “apre la via alla (sostitutiva e residuale) qualificazione della firma di traenza in termini di promessa di pagamento” (così, in motivazione, Cass. 24/10/2019, n. 27370; v. tra le altre, Cass. 24/05/2016, n. 10710; Cass. 15/09/1998, n. 9181; Cass. 19/04/1995, n. 4368).

3. All’accoglimento del ricorso segue la cassazione della sentenza impugnata, con rinvio al giudice designato in dispositivo, il quale provvederà a riesaminare la domanda alla luce del consolidato principio di diritto secondo cui “l’assegno bancario privo di data è un titolo nullo e, nei rapporti diretti tra traente e prenditore, deve essere considerato una promessa di pagamento a norma dell’art. 1988 c.c., implicando di conseguenza, la presunzione iuris tantum dell’esistenza del rapporto sottostante, fino a che l’emittente non fornisca la prova dell’inesistenza, dell’invalidità o dell’estinzione di tale rapporto”.

Il giudice del rinvio regolerà anche le spese del giudizio di legittimità.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese del giudizio di legittimità, alla Corte d’appello di Torino, diversa sezione.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Seconda Civile della Corte Suprema di Cassazione, il 25 febbraio 2021.

Depositato in Cancelleria il 6 luglio 2021

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