Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 19050 del 19/09/2011

Cassazione civile sez. I, 19/09/2011, (ud. 19/05/2011, dep. 19/09/2011), n.19050

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PLENTEDA Donato – Presidente –

Dott. CECCHERINI Aldo – Consigliere –

Dott. ZANICHELLI Vittorio – Consigliere –

Dott. CAMPANILE Pietro – Consigliere –

Dott. CRISTIANO Magda – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso 25935/2005 proposto da:

ICLA COSTRUZIONI GENERALI S.P.A. IN LIQUIDAZIONE (c.f.

(OMISSIS)), in proprio e nella qualità di mandataria dell’A.T.I.

tra essa Icla Costruzioni Generali Spa e l’impresa F.O.,

in persona del Liquidatore pro tempore, elettivamente domiciliata in

ROMA, VIA DONATELLO 15, presso l’avvocato CAPPONI Bruno, che la

raPPresenta e difende unitamente all’avvocato DI FALCO DOMENICO,

giusta procura a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

A.C.;

– intimato –

avverso la sentenza n. 278/2004 della CORTE D’APPELLO di POTENZA,

depositata il 11/11/2004;

udita la relazione della causa svolta nella, pubblica udienza del

19/05/2011 dal Consigliere Dott. MAGDA CRISTIANO;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

ZENO Immacolata, che ha concluso per l’inammissibilità o, in

subordine, per il rigetto del ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

La Corte d’Appello di Potenza, con sentenza dell’11.11.04, respinse l’appello proposto da ICLA Costruzioni Generali s.p.a., nella sua qualità di rnandataria dell’ATI costituita con l’impresa di F. O., avverso la sentenza del Tribunale di Matera che l’aveva condannata a pagare a A.C. la somma di L. 100 milioni oltre interessi, in adempimento dell’accordo intervenuto inter partes in ordine alla misura dei danni subiti dall’attore per l’indisponibilità dei terreni agricoli di sua proprietà, utilizzati dall’ATI per l’esecuzione di opere di sistemazione idraulica.

La Corte, per ciò che nella presente sede interessa, dichiarò infondate le eccezioni riproposte in rito dall’appellante, di incompetenza del giudice adito per essere la causa di competenza del Tribunale delle Acque, e di estinzione del giudizio di primo grado (che, nella contumacia della convenuta, era stato cancellato dal ruolo ai sensi dell’art. 309 c.p.c.) per inesistenza della notifica dell’atto di citazione in riassunzione; nel merito osservò che l’avvenuta conclusione dell’accordo in ordine alla quantificazione dei danni non necessitava di prova scritta, che il geometra C. aveva confermato in sede testimoniale di aver stipulato tale accordo con l’ A. in nome e per conto dell’ATI, che gli aveva conferito mandato per tale specifico affare, e che il potere di rappresentanza del teste risultava provato sia dai documenti prodotti dall’appellato, sia dal comportamento processuale dell’appellante, che non aveva contestato tale circostanza nella comparsa di costituzione e risposta.

ICLA Costruzioni Generali s.p.a. ha proposto ricorso per la cassazione della sentenza, affidato a tre motivi ed illustrato da memoria.

A.C. non ha svolto difese.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

1) Con il primo motivo, la ricorrente, denunciando violazione e falsa applicazione del R.D. n. 1775 del 1933, art. 140 lett. d) ed e), nonchè vizio di motivazione, lamenta il rigetto dell’eccezione di incompetenza e ribadisce che la causa appartiene alla cognizione del Tribunale delle Acque Pubbliche.

Rileva in proposito: che il citato articolo del T.U. riserva alla competenza del giudice specializzato tutte le controversie, di qualunque natura, riguardanti l’occupazione totale o parziale, temporanea o permanente, di fondi e le indennità previste dalla L. n. 2359 del 1865, art. 46, in conseguenza dell’esecuzione o manutenzione di opere idrauliche, di bonifica e di derivazione delle acque, nonchè le controversie per risarcimenti danni dipendenti da qualunque opera eseguita dalla P.A.; che la domanda effettivamente formulata in citazione dall’attore, di ristoro dei danni subiti per il mancato raccolto, determinato dall’occupazione sine titulo dei terreni di sua proprietà per l’esecuzione dei lavori connessi alla sistemazione idraulica ed alla difesa delle infrastrutture del basso Basento, rientrava indubbiamente fra quelle riservate alla cognizione del TRAP; che, contrariamente a quanto affermato dalla Corte territoriale, tale competenza non poteva ritenersi venuta meno per il fatto che, secondo la ricostruzione dell’attore, l’ammontare dei danni fosse stato già concordato e la pretesa fosse stata avanzata quale istanza per l’adempimento di un’obbligazione; che, appariva errato anche l’ulteriore assunto del giudice d’appello, secondo cui i danni erano collegati solo occasionalmente al governo delle acque.

Il motivo è infondato.

La Corte territoriale ha respinto l’eccezione di incompetenza in base al duplice rilievo che la domanda proposta dall’ A. era stata qualificata dal giudice di primo grado, con statuizione non impugnata in sede di gravame dalla ICLA, domanda di adempimento dell’ obbligazione assunta dall’ATI attraverso la definizione pattizia della quantificazione del danno, ancorchè “occasionata dai lavori di sistemazione idraulica” e che, in ogni caso, la competenza del giudice specializzato postula un danno dipendente in senso stretto dall’esecuzione dell’opera idraulica e non già solo occasionalmente correlato alla vicenda pubblicistica.

La ICLA non contesta che sulla qualificazione giuridica della domanda si sia formato il giudicato interno: è dunque escluso che possano trovare ingresso nella presente sede di legittimità le argomentazioni della ricorrente volte per la prima volta a contrastare detta qualificazione.

Ciò premesso, non v’è dubbio che la domanda di adempimento non sia compresa fra quelle devolute alla competenza del Tribunale delle Acque ai sensi del R.D. n. 1775 del 1933, art. 140, lett. d) ed e), che riservano al giudice specializzato la cognizione delle sole controversie in cui il proprietario del fondo occupato e/o danneggiato in conseguenza dell’esecuzione di opere idrauliche richieda la liquidazione delle giuste indennità e/o dei danni che gli spettano e che non gli sono stati, in tutto o in parte, riconosciuti e nelle quali, dunque, sia ancora da determinare l’ammontare delle somme dovute dalla P.A. per i titoli dedotti in giudizio.

Il rigetto della censura concernente una delle due autonome rationes decidendo sulle quali si fonda il capo della sentenza impugnato, rende superfluo l’esame dell’altra, la cui eventuale fondatezza non potrebbe da sola condurre all’accoglimento del ricorso.

2) Con il secondo motivo, la ricorrente, denunciando violazione degli artt. 156, 160, 307 c.p.c. e art. 125 disp. att. c.p.c., e vizio di omessa o insufficiente motivazione, si duole che la Corte territoriale abbia respinto l’eccezione di estinzione del giudizio, ritenendo meramente nulla (e perciò sanata dalla sua costituzione) e non già inesistente, la notifica dell’atto di citazione in riassunzione, eseguita presso lo studio legale De Falco & associati di Pozzuoli anzichè presso la sua sede legale.

Il motivo è inammissibile, in quanto privo di inerenza alla decisione.

La Corte di merito, infatti, non ha respinto l’eccezione di estinzione in base alla motivazione censurata, ma in base alla diversa considerazione che l’atto di riassunzione, non comportando un radicale mutamento della situazione processuale, non doveva essere notificato alla convenuta contumace.

3) Con il terzo motivo, la ICLA, denunciando violazione degli artt. 1326, 1398 e 2697 c.c., e vizio di motivazione, deduce: che la Corte di merito ha inopinatamente ritenuto provato l’accordo, ancorchè dai documenti prodotti dall’ A. non si evincesse in alcun modo che la proposta da questi formulata avesse ricevuto accettazione; che, in ogni caso, tale accordo non avrebbe mai potuto vincolarla, non essendovi prova del potere rappresentativo del geom. C.; che la scarna motivazione della sentenza non consente di comprendere l’iter logico che ha condotto il collegio a respingere le doglianze da essa formulate in appello in ordine a tali punti.

Anche questo motivo va dichiarato inammissibile.

Va in primo luogo rilevato che, in ossequio al principio dell’autosufficienza del ricorso, la ICLA avrebbe dovuto riportare nel motivo le censure asseritamente rivolte in sede di gravame alla decisione assunta dal Tribunale nel merito. In difetto, risulta impedito a questa Corte di esercitare il dovuto controllo sulla decisività delle circostanze non valutate, o insufficientemente valutate, dal giudice d’appello nel pervenire agli accertamenti contestati (fra molte, Cass. 12988/010, 14938/09, 15952/07).

Analogamente, non essendo riprodotto nel motivo il contenuto dei documenti dai quali la Corte territoriale ha desunto che il geom.

C. era munito del potere di rappresentare l’ATI nella trattativa con l’ A., è precluso a questo giudice di verificare se ricorrano a riguardo, in sentenza, i denunciati vizi di motivazione. Va peraltro precisato che la Corte di merito ha ritenuto raggiunta la prova sul punto anche sulla scorta delle dichiarazioni rese dallo stesso C. in sede testimoniale e del comportamento processuale della ICLA, valutato ai sensi dell’art. 116 c.p.c., e che la ricorrente non ha in alcun modo censurato tali ulteriori ragioni della decisione.

Per il resto, le doglianze della ICLA non risultano attinenti alla motivazione: la Corte territoriale, lungi dal violare il disposto degli artt. 1326 e 2697 c.c., e dal ritenere provato l’accordo in base ai documenti allegati agli atti, ha infatti affermato che, poichè ai fini della stipulazione del patto di concordamento non occorreva la forma scritta, l’onere di cui era gravato l’attore/appellato risultava assolto attraverso la deposizione del C., che aveva confermato sia di aver ricevuto incarico dall’ATI di condurre la trattativa sia di averla definita nei termini indicati dall’ A.. Non v’è luogo alla liquidazione delle spese in favore di A.C., che non ha svolto difese.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso.

Così deciso in Roma, il 19 maggio 2011.

Depositato in Cancelleria il 19 settembre 2011

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